(Convenzione - art. 3)
                             Articolo 3 
                        Disposizioni generali 
 
   1. Le Parti, in considerazione  degli  sforzi  gia'  intrapresi  a
livello  nazionale   ed   internazionale,   adotteranno   appropriati
provvedimenti e coopereranno nell'ambito della presente  Convenzione,
per  proteggere  gli  essere  umani   e   l'ambiente   da   incidenti
industriali,  prevenendo  in  tutta  la  misura  del  possibile  tali
incidenti, riducendo la loro frequenza e  gravita'  ed  attenuando  i
loro effetti. A tal fine, saranno applicate misure di prevenzione, di
preparazione e di lotta, comprese le misure di ripristino. 
   2. Per mezzo di scambi di  informazione,  di  consultazione  e  di
altre    misure    cooperative,    le    Parti,    senza     indebito
ritardo,elaboreranno ed attueranno politiche e strategie per  ridurre
i rischi degli  incidenti  industriali  e  migliorare  le  misure  di
prevenzione, di preparazione  e  di  lotta,  comprese  le  misure  di
ripristino, tenendo conto, al fine  di  evitare  una  sovrapposizione
degli sforzi, di  quanto  gia'  effettuato  a  livello  nazionale  ed
internazionale. 
   3. Le Parti disporranno l'obbligo, per  l'operatore,  di  adottare
tutti i provvedimenti necessari per .  lo  svolgimento  in  sicurezza
dell'attivita'  a  rischio  e  per  la   prevenzione   di   incidenti
industriali. 
   4. In vista di attuare le disposizioni della presente Convenzione,
le Parti adotteranno appropriate misure  legislative,  regolamentari,
amministrative e finanziarie per la prevenzione la preparazione e  la
lotta agli incidenti industriali. 
   5. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicheranno
qualsiasi obbligo delle Parti in base al diritto  internazionale  per
quanto riguarda gli incidenti industriali e le attivita' a rischio.