(Convenzione - art. 30)
                             Articolo 30 
                          Entrata in vigore 
 
   1. La presente Convenzione entra in vigore il  novantesimo  giorno
successivo  alla  data  di  deposito  del  sedicesimo  strumento   di
ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 
   2. Ai fini del paragrafo 1  del  presente,articolo,  lo  strumento
depositato da un' organizzazione d'integrazione  economica  regionale
di cui all'Articolo 27 non e' calcolato  come  addizionale  a  quelli
depositati dagli Stati membri di questa organizzazione. 
   3.  Nei  confronti  di  ciascun  Stato  o  organizzazione  di  cui
all'articolo  23  che  ratifica,  accetta  o  approva   la   presente
Convenzione o vi aderisce dopo il deposito del sedicesimo  strumento,
di ratifica, di  accettazione  di  approvazione  o  di  adesione,  la
Convenzione entra in vigore il  novantesimo  giorno  successivo  alla
data di deposito, da parte di tale Stato o di , tale  organizzazione,
del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o
di adesione.