(Convenzione - art. 31)
                             Articolo 31 
                              Denuncia 
 
   1. In ogni tempo successivamente allo scadere di un termine di tre
anni avente  inizio  a  decorrere  dalla  data  in  cui  la  presente
Convenzione e' entrata in vigore nei confronti di' una  Parte,  detta
Parte puo' denunciare  la  Convenzione  per  mezzo  di  una  notifica
scritta indirizzata al Depositano.  Questa  denuncia  ha  effetto  il
novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della notifica
da parte del Depositano. 
   2. Tale denuncia non pregiudica l'applicazione dell'Articolo 4  ad
un'attivita' che e' stata  oggetto  di  una  notifica  in  attuazione
dell'Articolo 4, paragrafo 1,  o  di  una  domanda  di  dibattito  in
applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2.