ANNESSO II PROCEDURA DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 4 E 5 1. La (o le ) Parte(i) richiedente(i) notifica(no) il Segretariato che essa(e) sottopone(sottopongono) una (o due) questione(i) ad una Commissione d'inchiesta istituita secondo le norme del presente Annesso. Tale notifica enuncia l'oggetto dell'inchiesta. Il Segretariato informa immediatamente tutte le parti alla Convenzione di tale richiesta d'inchiesta. 2. La Commissione d'inchiesta e' composta da tre membri. Sia la parte richiedente che l'altra parte alla procedura d'inchiesta nominano un esperto scientifico e tecnico ed i due esperti in tal modo nominati designano di comune accordo un terzo esperto che e' ii Presidente della commissione d'inchiesta. Quest'ultimo non deve essere cittadino di una delle parti alla procedura d'inchiesta ne' avere la sua residenza abituale territorio di una di queste Parti, ne' essere a servizio di una tra di loro, o essersi gia' occupato del caso in questione a qualsiasi altro titolo. 3. Se entro i due mesi successivi alla nomina del secondo esperto, non 6 stato designato ii Presidente della Commissione d'inchiesta, il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa procede, a richiesta di una delle Parti, alla sua nomina, entro un ulteriore termine di due mesi. 4. Se entro il termine di un mese a decorrere dai ricevimento della notifica indirizzata dal Segretariato, una delle Parti alla procedura d'inchiesta non nomina un esperto, l'altra parte pub informarne ii segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, che procedera' alla nomina dei Presidente della Commissione d'inchiesta entro un ulteriore termine di due mesi. Non appena sia stato nominato, il Presidente della Commissione d'inchiesta chiede alla Parte che non ha nominato un esperto, di procedere alla designazione entro un mese. Qualora essa non proceda entro questo termine, il presidente ne informa il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa che procede a tale nomina entro un nuovo termine di due mesi. 5. La Commissione d'inchiesta stabilisce il proprio regolamento interno. 6. La Commissione d'inchiesta puo' adottare ogni misura appropriata per esercitare le sue funzioni. 7. Le parti alla procedura d'inchiesta facilitano il compito della Commissione d'inchiesta e soprattutto, con ogni mezzo a loro disposizione: a) Forniscono alla Commissione d'inchiesta, tutti i documenti, le agevolazioni e le informazioni pertinenti; b) consentono alla Commissione d'inchiesta, se dei 'caso, di citare e di sentire testimoni o esperti. 8. Le Parti e gli esperti tutelano il segreto di ogni informazione da essi ricevuta a titolo riservato durante i lavori della Commissione d'inchiesta. 9. Se una delle Parti alla procedura d'inchiesta non si presenta dinnanzi alla Commissione d'inchiesta o si, astiene dall'esporre il proprio caso, l'altra Parte puo' chiedere alla Commissione d'Inchiesta di proseguire la procedura e di completare i suoi lavori. Il fatto che una Parte non si presenti dinnanzi alla Commissione o non esponga il proprio caso,non costituisce ostacolo al proseguimento o al completamento dei lavori della Commissione d'inchiesta. 10. A meno che la Commissione d'inchiesta non decida diversamente in ragione di circostanze particolari dei caso, le spese di tale Commissione, compresa la retribuzione dei suoi membri, sono sostenute a parti uguali dalle Parti alla procedura d'inchiesta. La Commissione d'inchiesta conserva un rendiconto di tutte le sue spese e ne fornisce un estratto finale alle Parti. 11. Ogni Parte che ha un interesse effettivo riguardo all'oggetto della procedura d'inchiesta, e che e' suscettibile di essere lesa da un'opinione pronunciata in merito, puo' intervenire nella procedura con l'accordo della Commissione d'inchiesta. 12. Le decisioni dalla Commissione d'inchiesta sulle questioni di procedura devono essere adottate a maggioranza dei membri. Il parere definitivo della Commissione d'inchiesta riflette il parere della maggioranza dei suoi membri ed e' accompagnato se del caso da ogni opinione dissidenti. 13. La Commissione d'inchiesta pronuncia la sua opinione definitiva entro i due mesi successivi alla data in cui e' stata costituita, a meno che non ritenga necessario di prorogare questo termine per una durata che non dovrebbe superare due mesi. 13. L'opinione definitiva della Commissione d'inchiesta e' fondata su principi scientifici accettati. La Commissione d'inchiesta comunica la sua opinione definitiva alle Parti alla procedura d'inchiesta ed al Segretariato.