(Annesso II)
                             ANNESSO II 
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA IN ATTUAZIONE DEGLI  ARTICOLI
                                4 E 5 
 
   1. La (o le ) Parte(i) richiedente(i) notifica(no) il Segretariato
che essa(e) sottopone(sottopongono) una (o due) questione(i)  ad  una
Commissione d'inchiesta  istituita  secondo  le  norme  del  presente
Annesso.  Tale  notifica   enuncia   l'oggetto   dell'inchiesta.   Il
Segretariato informa immediatamente tutte le parti  alla  Convenzione
di tale richiesta d'inchiesta. 
   2. La Commissione d'inchiesta e' composta da tre  membri.  Sia  la
parte  richiedente  che  l'altra  parte  alla  procedura  d'inchiesta
nominano un esperto scientifico e tecnico ed i  due  esperti  in  tal
modo nominati designano di comune accordo un terzo esperto che e'  ii
Presidente  della  commissione  d'inchiesta.  Quest'ultimo  non  deve
essere cittadino di una delle parti alla  procedura  d'inchiesta  ne'
avere la sua residenza abituale territorio di una  di  queste  Parti,
ne' essere a servizio di una tra di loro, o essersi gia' occupato del
caso in questione a qualsiasi altro titolo. 
   3. Se entro i due mesi successivi alla nomina del secondo esperto,
non 6 stato designato ii Presidente della Commissione d'inchiesta, il
Segretario  esecutivo  della  Commissione  economica   per   l'Europa
procede, a richiesta di una delle Parti, alla sua  nomina,  entro  un
ulteriore termine di due mesi. 
   4. Se entro il termine di un  mese  a  decorrere  dai  ricevimento
della notifica indirizzata dal Segretariato,  una  delle  Parti  alla
procedura d'inchiesta  non  nomina  un  esperto,  l'altra  parte  pub
informarne ii segretario esecutivo della  Commissione  economica  per
l'Europa, che procedera' alla nomina dei Presidente della Commissione
d'inchiesta entro un ulteriore termine di due mesi.  Non  appena  sia
stato nominato, il Presidente della  Commissione  d'inchiesta  chiede
alla Parte  che  non  ha  nominato  un  esperto,  di  procedere  alla
designazione entro un mese. Qualora essa  non  proceda  entro  questo
termine, il presidente  ne  informa  il  Segretario  esecutivo  della
Commissione economica per l'Europa che procede a tale nomina entro un
nuovo termine di due mesi. 
   5. La Commissione d'inchiesta stabilisce  il  proprio  regolamento
interno. 
   6.  La  Commissione  d'inchiesta   puo'   adottare   ogni   misura
appropriata per esercitare le sue funzioni. 
   7. Le parti alla procedura d'inchiesta facilitano il compito della
Commissione  d'inchiesta  e  soprattutto,  con  ogni  mezzo  a   loro
disposizione: 
   a) Forniscono alla Commissione d'inchiesta, tutti i documenti,  le
agevolazioni e le informazioni pertinenti; 
   b) consentono alla  Commissione  d'inchiesta,  se  dei  'caso,  di
citare e di sentire testimoni o esperti. 
   8. Le Parti e gli esperti tutelano il segreto di ogni informazione
da  essi  ricevuta  a  titolo  riservato  durante  i   lavori   della
Commissione d'inchiesta. 
   9. Se una delle Parti alla procedura d'inchiesta non  si  presenta
dinnanzi alla Commissione d'inchiesta o si, astiene  dall'esporre  il
proprio  caso,  l'altra  Parte   puo'   chiedere   alla   Commissione
d'Inchiesta di proseguire la procedura e di completare i suoi lavori. 
Il fatto che una Parte non si presenti dinnanzi  alla  Commissione  o
non esponga il proprio caso,non costituisce ostacolo al proseguimento
o al completamento dei lavori della Commissione d'inchiesta. 
   10. A meno che la Commissione d'inchiesta non decida  diversamente
in ragione di circostanze particolari dei  caso,  le  spese  di  tale
Commissione, compresa la retribuzione dei suoi membri, sono sostenute
a parti uguali dalle Parti alla procedura d'inchiesta. La Commissione
d'inchiesta conserva un  rendiconto  di  tutte  le  sue  spese  e  ne
fornisce un estratto finale alle Parti. 
   11. Ogni Parte che ha un interesse effettivo riguardo  all'oggetto
della procedura d'inchiesta, e che e' suscettibile di essere lesa  da
un'opinione pronunciata in merito, puo' intervenire  nella  procedura
con l'accordo della Commissione d'inchiesta. 
   12. Le decisioni dalla Commissione d'inchiesta sulle questioni  di
procedura devono essere adottate a maggioranza dei membri. Il  parere
definitivo della Commissione d'inchiesta  riflette  il  parere  della
maggioranza dei suoi membri ed e' accompagnato se del  caso  da  ogni
opinione dissidenti. 
   13.  La  Commissione  d'inchiesta  pronuncia   la   sua   opinione
definitiva entro i due mesi successivi alla  data  in  cui  e'  stata
costituita, a meno che non ritenga  necessario  di  prorogare  questo
termine per una durata che non dovrebbe superare due mesi. 
   13. L'opinione definitiva della Commissione d'inchiesta e' fondata
su  principi  scientifici  accettati.  La   Commissione   d'inchiesta
comunica  la  sua  opinione  definitiva  alle  Parti  alla  procedura
d'inchiesta ed al Segretariato.