ANNESSO III PROCEDURE DA SEGUIRE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 4 1. La Parte di origine puo' domandare di consultare un'altra Parte in conformita' con i paragrafi 2 e 3 del presente Annesso, al fine di determinare se essa e' una Parte colpita. 2. Se un'Attivita' proposta o esistente C a rischio, la Parte di origine, in vista di procedere a consultazioni appropriate ed efficaci, lo notifica ai livelli appropriati ad ogni Parte suscettibile, a suo parere, di essere colpita, il prima possibile e non oltre il momento in cui informa il suo pubblico riguardo a tale attivita' proposta o esistente. In caso di attivita' a rischio esistenti, tale notifica e' data non oltre i due anni successivi all'entrata in vigore della presente Convenzione, nei confronti della Parte di origine. 3. La notifica contiene in particolare: a) Informazioni sull'attivita' a rischio , ivi compresa ogni informazione o rapporto disponibile, ad esempio le informazioni fornite in attuazione dell'Articolo 6, sugli effetti transfrontalieri che potrebbe avere in caso di incidente industriale; b) l'indicazione di un termine ragionevole per la comunicazione di una risposta a titolo del paragrafo 4 dei presente Annesso, in considerazione della natura dell'attivita'; Possono essere incluse in detta notifica, le informazioni menzionate al paragrafo 6 del presente Annesso. 4. Le parti che hanno ricevuto la notifica rispondono alla Parte di origine entro il termine specificato nella notifica accusando ricevuta di quest'ultima ed indicando se esse hanno intenzione di iniziare delle consultazioni. 5. Se una Parte che ha ricevuto la notifica, fa sapere che non e' intenzionata ad iniziare della consultazioni, oppure se essa non risponde entro il termine specificato nella notifica, non vengono applicate le norme contenute nei seguenti paragrafi del presente Annesso. In tal caso, non e' pregiudicato il diritto della parte di origine di determinare se essa debba procedere ad una valutazione e ad un'analisi in base alla sua legislazione e prassi nazionale. 6. Se una Parte da essa notificata le comunica il suo desiderio di iniziare delle consultazioni, la Parte d'origine fornisce a detta Parte, qualora non lo abbia ancora fatto: a) Informazioni pertinenti relative al programma per lo svolgimento dell'analisi, con una indicazione dei tempi per la comunicazione di osservazioni; b) informazioni pertinenti sull'attivita' a rischio e sugli effetti transftontalieri che potrebbe avere in caso di incidente industriale; c) la possibilita' di partecipare alla valutazione delle informazioni o di ogni rapporto che provi la possibilita' di eventuali effetti transfrontalieri. 7. La Parte colpita fornisce alla Parte di origine, su richiesta di quest'ultima, le informazioni che possono ragionevolmente essere ottenute concernenti la zona sotto la sua giurisdizione suscettibile di essere colpita, qualora tali informazioni siano necessarie per procedere alla predisposizione della valutazione e dell'analisi ed adottare provvedimenti. Le informazioni saranno fornite rapidamente e, come appropriato, attraverso un organo comune qualora esista. 8. La Parte di origine fornisce alla Parte colpita, direttamente, se del caso, o tramite un organo comune, qualora esista, i documenti relativi all'analisi ed alla valutazione descritti all'Annesso V, paragrafi 1 e 2. 9. Le Parti interessate informano il pubblico nelle zone che, sono ragionevolmente suscettibili di essere colpite dall'attivita' a rischio ed adottano provvedimenti affinche' i documenti relativi all'analisi ed alla valutazione siano distribuiti al pubblico ed alle autorita' nelle zone pertinenti. Le parti offrono loro la possibilita' di formulare osservazioni o obiezioni riguardo all'attivita' a rischio e fanno in modo che le loro opinioni siano trasmesse all'autorita' competente della Parte di origine, sia direttamente, sia, se del caso, tramite la Parte d'origine, in tempi ragionevoli. 10. Quando i documenti relativi all'analisi ed alla valutazione sono pronti, la Parte d'origine inizia, senza indebito ritardo, consultazioni con la Parte colpita riguardo in, particolare agli effetti transfrontalieri dell'attivita' a rischio in caso di incidente industriale ed alle misure atte a limitare tali effetti o ad eliminarli. Le consultazioni possono vertere: a) su eventuali soluzioni alternative all'attivita' a rischio, compresa l'opzione "zero" e su provvedimenti che potrebbero essere adottati per attenuare gli effetti transfrontalieri a spese della Parte di origine; b) su altre forme praticabili di assistenza reciproca per ridurre ogni effetto transfrontaliero; c) su ogni altra questione pertinente. Le Parti interessate convengono, all'inizio di tali consultazioni, di un termine ragionevole per la durata del periodo di consultazioni. Tali consultazioni potranno essere svolte mediante un organo comune appropriato, qualora ne esista uno. 11. Le Parti interessate vigilano affinche' si tenga debitamente conto dell'analisi e della valutazione nonche' delle osservazioni ricevute in attuazione del paragrafo 9 del presente Annesso e dei risultati delle consultazioni menzionate al paragrafo 10 del presente Annesso. 12. La Parte di origine notifica alle Parti colpite ogni decisione adottata in merito all'attivita' nonche' i motivi e le considerazioni sulle quali essa si fonda. 13. Qualora giungano a conoscenza di una Parte interessata, informazioni supplementari pertinenti riguardo agli effetti transfrontalieri di un'attivita' a rischio, che non erano disponibili nel momento in cui tale attivita' e stata oggetto di consultazioni, detta Parte interessata ne informa immediatamente l'altra (o le altre) Parte(i) interessata(e). Qualora una delle Parti interessate lo richieda, si terranno nuove consultazioni.