(Annesso III)
                             ANNESSO III 
         PROCEDURE DA SEGUIRE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 4 
 
   1. La Parte di origine puo' domandare di consultare un'altra Parte
in conformita' con i paragrafi 2 e 3 del presente Annesso, al fine di
determinare se essa e' una Parte colpita. 
   2. Se un'Attivita' proposta o esistente C a rischio, la  Parte  di
origine,  in  vista  di  procedere  a  consultazioni  appropriate  ed
efficaci,  lo  notifica  ai  livelli  appropriati   ad   ogni   Parte
suscettibile, a suo parere, di essere colpita, il prima  possibile  e
non oltre il momento in cui informa il suo pubblico riguardo  a  tale
attivita' proposta o  esistente.  In  caso  di  attivita'  a  rischio
esistenti, tale notifica e' data non  oltre  i  due  anni  successivi
all'entrata in vigore della presente Convenzione, nei confronti della
Parte di origine. 
   3. La notifica contiene in particolare: 
   a) Informazioni sull'attivita'  a  rischio  ,  ivi  compresa  ogni
informazione o  rapporto  disponibile,  ad  esempio  le  informazioni
fornite in attuazione dell'Articolo 6, sugli effetti transfrontalieri
che potrebbe avere in caso di incidente industriale; 
   b) l'indicazione di un termine ragionevole per la comunicazione di
una risposta a titolo  del  paragrafo  4  dei  presente  Annesso,  in
considerazione della natura dell'attivita'; 
   Possono  essere  incluse  in  detta  notifica,   le   informazioni
menzionate al paragrafo 6 del presente Annesso. 
   4. Le parti che hanno ricevuto la notifica rispondono  alla  Parte
di origine entro il  termine  specificato  nella  notifica  accusando
ricevuta di quest'ultima ed indicando se  esse  hanno  intenzione  di
iniziare delle consultazioni. 
   5. Se una Parte che ha ricevuto la notifica, fa sapere che non  e'
intenzionata ad iniziare della  consultazioni,  oppure  se  essa  non
risponde entro il termine specificato  nella  notifica,  non  vengono
applicate le norme contenute  nei  seguenti  paragrafi  del  presente
Annesso. In tal caso, non e' pregiudicato il diritto della  parte  di
origine di determinare se essa debba procedere ad una  valutazione  e
ad un'analisi in base alla sua legislazione e prassi nazionale. 
   6. Se una Parte da essa notificata le comunica il suo desiderio di
iniziare delle consultazioni, la Parte  d'origine  fornisce  a  detta
Parte, qualora non lo abbia ancora fatto: 
   a)  Informazioni  pertinenti  relative   al   programma   per   lo
svolgimento dell'analisi,  con  una  indicazione  dei  tempi  per  la
comunicazione di osservazioni; 
   b)  informazioni  pertinenti  sull'attivita'  a  rischio  e  sugli
effetti transftontalieri che potrebbe  avere  in  caso  di  incidente
industriale; 
   c)  la  possibilita'  di  partecipare   alla   valutazione   delle
informazioni  o  di  ogni  rapporto  che  provi  la  possibilita'  di
eventuali effetti transfrontalieri. 
   7. La Parte colpita fornisce alla Parte di origine,  su  richiesta
di quest'ultima, le informazioni che possono  ragionevolmente  essere
ottenute concernenti la zona sotto la sua giurisdizione  suscettibile
di essere colpita, qualora tali  informazioni  siano  necessarie  per
procedere alla predisposizione della valutazione  e  dell'analisi  ed
adottare provvedimenti. Le informazioni saranno  fornite  rapidamente
e, come appropriato, attraverso un organo comune qualora esista. 
   8. La Parte di origine fornisce alla Parte colpita,  direttamente,
se del caso, o tramite un organo comune, qualora esista, i  documenti
relativi all'analisi ed alla  valutazione  descritti  all'Annesso  V,
paragrafi 1 e 2. 
   9. Le Parti interessate informano il pubblico nelle zone che, sono
ragionevolmente  suscettibili  di  essere  colpite  dall'attivita'  a
rischio ed adottano  provvedimenti  affinche'  i  documenti  relativi
all'analisi ed alla valutazione siano distribuiti al pubblico ed alle
autorita'  nelle  zone  pertinenti.  Le   parti   offrono   loro   la
possibilita'  di  formulare   osservazioni   o   obiezioni   riguardo
all'attivita' a rischio e fanno in modo che le  loro  opinioni  siano
trasmesse  all'autorita'  competente  della  Parte  di  origine,  sia
direttamente, sia, se del caso, tramite la Parte d'origine, in  tempi
ragionevoli. 
   10. Quando i documenti relativi all'analisi  ed  alla  valutazione
sono pronti, la  Parte  d'origine  inizia,  senza  indebito  ritardo,
consultazioni con la Parte  colpita  riguardo  in,  particolare  agli
effetti  transfrontalieri  dell'attivita'  a  rischio  in   caso   di
incidente industriale ed alle misure atte a limitare tali  effetti  o
ad eliminarli. Le consultazioni possono vertere: 
   a) su eventuali soluzioni  alternative  all'attivita'  a  rischio,
compresa l'opzione "zero" e su provvedimenti  che  potrebbero  essere
adottati per attenuare gli effetti  transfrontalieri  a  spese  della
Parte di origine; 
   b) su altre forme praticabili di assistenza reciproca per  ridurre
ogni effetto transfrontaliero; 
   c) su ogni altra questione pertinente. 
   Le Parti interessate convengono, all'inizio di tali consultazioni,
di un termine ragionevole per la durata del periodo di consultazioni. 
Tali consultazioni potranno essere svolte mediante un  organo  comune
appropriato, qualora ne esista uno. 
   11. Le Parti interessate vigilano affinche' si  tenga  debitamente
conto dell'analisi e della  valutazione  nonche'  delle  osservazioni
ricevute in attuazione del paragrafo 9 del  presente  Annesso  e  dei
risultati delle consultazioni menzionate al paragrafo 10 del presente
Annesso. 
   12. La Parte di origine notifica alle Parti colpite ogni decisione
adottata in merito all'attivita' nonche' i motivi e le considerazioni
sulle quali essa si fonda. 
   13. Qualora  giungano  a  conoscenza  di  una  Parte  interessata,
informazioni   supplementari   pertinenti   riguardo   agli   effetti
transfrontalieri di un'attivita' a rischio, che non erano disponibili
nel momento in cui tale attivita' e stata oggetto  di  consultazioni,
detta Parte interessata  ne  informa  immediatamente  l'altra  (o  le
altre) Parte(i) interessata(e). Qualora una delle  Parti  interessate
lo richieda, si terranno nuove consultazioni.