(Annesso IV)
                             ANNESSO IV 
     MISURE PREVENTIVE DA ADOTTARE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 6 
 
   Le  misure  in  appressa  possono  essere   attuate   secondo   la
legislazione e le prassi  nazionali,  dalle  Parti,  dalle  autorita'
competenti o dagli operatori o nel quadro di sforzi concertati: 
   1. istituzione di obiettivi generali o  specifici  in  materia  di
sicurezza; 
   2. adozione di norme legislative  o  di  direttive  relative  alle
misure di sicurezza ed alle norme di sicurezza; 
   3. individuazione di attivita' a rischio che esigono  l'attuazione
di particolari misure preventive, compreso se del caso un sistema  di
licenze o di autorizzazioni; 
   4.  valutazione  delle  analisi  di  rischio  o  degli  studi   di
sicurezza. relativi alle attivita' a  rischio  nonche'  di  un  piano
d'azione in vista dell'attuazione delle misure necessarie; 
   5. fornire alle Autorita' competenti  le  informazioni  necessarie
per valutare i rischi; 
   6. applicare la tecnologia piu' appropriata, al fine di  prevenire
gli incidenti industriali e proteggere gli essere umani e l'ambiente; 
   7. impartire, a tutte le persone che partecipano  ad  attivita'  a
rischio in situ, sia in situazioni normali che in situazioni anomale,
una formazione ed un addestramento appropriato al fine  di  prevenire
gli incidenti industriali; 
   8.  istituire,  strutture  e  prassi  di  gestione   interna   che
consentano l'attuazione ed il mantenimento effettivi del  regolamenti
di sicurezza; 
   9. sorvegliare le attivita' a rischio ed effettuare  verifiche  ed
ispezioni.