ANNESSO IV MISURE PREVENTIVE DA ADOTTARE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 6 Le misure in appressa possono essere attuate secondo la legislazione e le prassi nazionali, dalle Parti, dalle autorita' competenti o dagli operatori o nel quadro di sforzi concertati: 1. istituzione di obiettivi generali o specifici in materia di sicurezza; 2. adozione di norme legislative o di direttive relative alle misure di sicurezza ed alle norme di sicurezza; 3. individuazione di attivita' a rischio che esigono l'attuazione di particolari misure preventive, compreso se del caso un sistema di licenze o di autorizzazioni; 4. valutazione delle analisi di rischio o degli studi di sicurezza. relativi alle attivita' a rischio nonche' di un piano d'azione in vista dell'attuazione delle misure necessarie; 5. fornire alle Autorita' competenti le informazioni necessarie per valutare i rischi; 6. applicare la tecnologia piu' appropriata, al fine di prevenire gli incidenti industriali e proteggere gli essere umani e l'ambiente; 7. impartire, a tutte le persone che partecipano ad attivita' a rischio in situ, sia in situazioni normali che in situazioni anomale, una formazione ed un addestramento appropriato al fine di prevenire gli incidenti industriali; 8. istituire, strutture e prassi di gestione interna che consentano l'attuazione ed il mantenimento effettivi del regolamenti di sicurezza; 9. sorvegliare le attivita' a rischio ed effettuare verifiche ed ispezioni.