(Convenzione - art. 4)
                             Articolo 4. 
                Individuazione, consultazione pareri. 
 
   1. Al fine di intraprendere misure  preventive  e  di  predisporre
misure di preparazione, la Parte di origine adottera' misure  ,  come
opportuno, per individuare attivita' a rischio nell'ambito della  sua
giurisdizione ed accertare che  le  Parti  colpite  siano  notificate
riguardo ad ogni attivita' proposta o esistente. 
   2. Le Parti interessate, a richiesta di una qualsiasi Parte tra di
loro, intavoleranno dibattiti sulla individuazione delle attivita'  a
rischio che sono  ragionevolmente  suscettibili  di  causare  effetti
trasnsfrontalieri. Se le Parti interessate non raggiungono un accordo
sul fatto di sapere se un' attivita' e' a rischio o meno, ciascuna di
esse puo', a meno le Parti interessate non si accordino su  un  altro
metodo per risolvere la questione, sottoporre tale questione  ad  una
Commissione  d'inchiesta   in   conformita'   con   la   disposizioni
dell'Annesso IX per un parere. 
   3.  Le  Parti,  per  quanto  riguarda  le  attivita'  proposte   o
esistenti, applicheranno le procedure stabilite nell'Annesso  III  al
presente documento. 
   4. Quando un'attivita' a rischio 4  soggetta  ad  una  valutazione
dell'impatto ambientale  in  conformita'  con  la  Convenzione  sulla
valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero e
che   questa   valutazione   include   un   esame    degli    effetti
transfrontalieri degli incidenti industriali derivanti da attivita' a
rischio svolte ai sensi  della  presente  Convenzione,  la  decisione
finale  adottata  ai  fini  della   Convenzione   sulla   valutazione
dell'impatto Ambientale  in  un  contesto  transfroritaliero,  dovra'
essere conforme ai requisiti pertinenti della presente Convenzione.