ANNESSO VIII ELEMENTI DI INFORMAZIONE DA COMUNICARE AL PUBBLICO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9 1. Denominazione della societa', indirizzo dove si svolge l'attivita' a rischio e l'individuazione, in base alla posizione, dalla persona, che comunica l'informazione; 2. Spiegazione, in termini semplici, dell'attivita' a rischio, compresi i rischi; 3. Denominazione comune o denominazione generica o classifica generale di pericolo della sostanze e preparati utilizzati nel quadro dell'attivita' a rischio e indicazione' delle loro principali caratteristiche di pericolo; 4. Informazioni generali tratte da una valutazione dell'impatto ambientale, qualora siano disponibili e pertinenti; 5. Informazioni generali relative alla natura dell'incidente industriale suscettibile di prodursi nel quadro dell'attivita' a rischio, nonche' al potenziali effetti, sulla popolazione e sull'ambiente; 6. Appropriate informazioni sul modo con il quale la popolazione colpita sara' allertata e tenuta informata in caso di incidente industriale; 7. Informazioni appropriate sui provvedimenti che la popolazione colpita dovrebbe prendere e sul comportamento da adottare in caso di incidente industriale; 8. Informazioni appropriate sulle misure adottati nei confronti dell'attivita' a rischio, compresi i collegamenti con i servizi di soccorso per far fronte agli incidenti industriali, ridurne la gravita' ed attenuarne gli effetti; 9. Informazioni generali sul piano di emergenza fuori dal sito, istituito dai servizi di soccorso per lottare contro ogni effetto di un incidente industriale, compresi i suoi effetti transfrontalieri; 10. Informazioni generali in merito alle esigenza ed alle particolari condizioni cui l'attivita' a rischio deve soddisfare secondo la regolamentazione e/o le disposizioni amministrative nazionali pertinenti, compresi i sistemi di licenza o di autorizzazioni; 11. Indicazioni su dove ottenere ulteriori informazioni pertinenti.