ANNESSO IX SISTEMI DI NOTIFICA DEGLI INCIDENTI INDUSTRIALI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 10 1. I sistemi di notifica degli incidenti industriali consentono di trasmettere il piu' rapidamente possibile dati e previsioni secondo codici preliminarmente stabiliti utilizzando sistemi compatibili di trasmissione e di elaborazione dati per dare l'allarme ed intervenire in emergenze, e per adottare misure per ridurre e circoscrivere le conseguenze di effetti transfrontalieri, in considerazione delle diverse esigenze ai vari-livelli. 2. Gli elementi da notificare in caso di incidente industriale sono in particolare i seguenti: a) Il tipo e l'ampiezza dell'incidente industriale, le sostanze a rischio implicate (qualora siano note) e la gravita' degli eventuali effetti; b) l'ora ed il luogo esatto dell'incidente; C) ogni altra informazione disponibile, necessaria per far fronte efficacemente all'incidente industriale. 3. La notifica di un incidente industriale deve essere completata, ad intervalli appropriati, oppure ogni qualvolta cio' sia richiesto, dalla notifica di altre informazioni pertinenti sull'evoluzione della situazione relativa agli effetti transfrontalieri. 4. Saranno regolarmente effettuati collaudi ed esami per verificare l'efficacita' dei sistemi di notifica degli incidenti industriali, compresa la regolare formazione del personale interessato. Se del caso, tali collaudi, esami ed attivita' di formazione saranno svolti congiuntamente.