(Annesso IX)
                             ANNESSO IX 
SISTEMI  DI  NOTIFICA  DEGLI  INCIDENTI  INDUSTRIALI  IN   ATTUAZIONE
                          DELL'ARTICOLO 10 
 
   1. I sistemi di notifica degli incidenti industriali consentono di
trasmettere il piu' rapidamente possibile dati e  previsioni  secondo
codici preliminarmente stabiliti utilizzando sistemi  compatibili  di
trasmissione e di elaborazione dati per dare l'allarme ed intervenire
in emergenze, e per adottare misure per ridurre  e  circoscrivere  le
conseguenze di  effetti  transfrontalieri,  in  considerazione  delle
diverse esigenze ai vari-livelli. 
   2. Gli elementi da notificare in  caso  di  incidente  industriale
sono in particolare i seguenti: 
   a) Il tipo e l'ampiezza dell'incidente industriale, le sostanze  a
rischio implicate (qualora siano note) e la gravita' degli  eventuali
effetti; 
   b) l'ora ed il luogo esatto dell'incidente; 
   C) ogni altra informazione disponibile, necessaria per far  fronte
efficacemente all'incidente industriale. 
   3. La notifica di un incidente industriale deve essere completata,
ad intervalli appropriati, oppure ogni qualvolta cio' sia  richiesto,
dalla notifica di altre informazioni pertinenti sull'evoluzione della
situazione relativa agli effetti transfrontalieri. 
   4.  Saranno  regolarmente  effettuati  collaudi   ed   esami   per
verificare l'efficacita' dei  sistemi  di  notifica  degli  incidenti
industriali,  compresa   la   regolare   formazione   del   personale
interessato. Se del  caso,  tali  collaudi,  esami  ed  attivita'  di
formazione saranno svolti congiuntamente.