ANNESSO X ASSISTENZA RECIPROCA SECONDO L'ARTICOLO 12 1. La direzione, il controllo, il coordinamento e la supervisione generale dell'assistenza incombono alla Parte che richiede l'assistenza. Il personale che partecipa all'operazione di assistenza, agisce secondo la legislazione pertinente della Parte che richiede l'assistenza. Le autorita' competenti di quest'ultima cooperano con l'autorita' designata dalla Parte che fornisce l'assistenza in attuazione dell'Articolo 17, per assumere la diretta supervisione operativa dei personale e del materiale fornito dalla Parte che fornisce l'assistenza. 2. La Parte che richiede l'assistenza fornisce, nella misura dei suoi mezzi, strutture e servizi locali per la buona e corretta amministrazione dell'assistenza e garantisce la protezione del personale, dell'equipaggiamento e del materiale trasportati sul suo territorio a tal fine dalla Parte che fornisce l'assistenza o per conto di essa. 3. Salvo diverso accordo tra le Parti interessate, l'assistenza e' fornita a spese della Parte che richiede l'assistenza. La Parte che fornisce l'assistenza puo' in ogni tempo rinunciare In tutto o in parte al rimborso delle sue spese. 4. La Parte che richiede l'assistenza fa del suo meglio per concedere alla Parte che fornisce l'assistenza ed alle persone che agiscono a suo nome, i privilegi, le immunita' o le agevolazioni loro necessarie per adempiere prontamente ai loro compiti di assistenza. La Parte che richiede l'assistenza non e' tenuta ad applicare la presente disposizione ai suoi concittadini o residenti permanenti ne' a garantire loro i privilegi e le immunita' di cui sopra. 5. Le Parti si sforzano, a richiesta della Parte che richiede l'assistenza o della Parte che la fornisce, di agevolare il transito sul loro territorio - a destinazione o in provenienza dal territorio dalla Parte che richiede l'assistenza - del personale, dei materiale e dei beni utilizzati nel quadro dell'operazione di assistenza, che sono stati oggetto di una notifica in buona e debita forma. 6. La Parte che richiede l'assistenza agevolera' l'entrata, il soggiorno e la partenza dal suo territorio nazionale del personale debitamente oggetto di una notifica , nonche' dei materiale e dei beni utilizzati nell'ambito dell'operazione di assistenza. 7. Per quanto riguarda -gli atti derivanti direttamente dall'assistenza fornita, la Parte richiedente , in caso di decesso o di lesioni alle. persone, di perdita di beni o di danni materiali o di anni all'ambiente causati sul suo territorio nazionale durante la fornitura dell'assistenza richiesta, riterra' esente da responsabilita' ed indennizzera' la Parte che fornisce l'assistenza o le persone agenti per suo conto e le risarcira' in caso di decesso di tali persone o di danni all'equipaggiamento o ad altri beni utilizzati nel quadro dell'operazione di assistenza. La Parte che richiede l'assistenza avra' la responsabilita' di trattare i reclami presentati da terzi contro la Parte che fornisce l'assistenza o contro le persone che operano per suo conto. 8. Le Parti interessate cooperano strettamente in vista di agevolare la soluzione dai procedimenti giuridici e dei reclami cui potrebbero dar luogo le operazioni di assistenza. 9. Ogni Parte puo' richiedere assistenza in relazione al trattamento medico o alla reinstallazione temporanea sul territorio di un'altra parte di persone vittime di un incidente. 10. La Parte colpita o che richiede l'assistenza puo' in ogni tempo, dopo aver proceduto a consultazioni appropriate e per via di notifica, chiedere la cessazione dell'assistenza ricevuta o fornita in base alla presente Convenzione. Dopo che tale domanda sara' stata effettuata, le Parti interessate si consultano in vista di adottare disposizioni per porre fine, come convenga, all'assistenza.