(Annesso X)
                              ANNESSO X 
             ASSISTENZA RECIPROCA SECONDO L'ARTICOLO 12 
 
   1. La direzione, il controllo, il coordinamento e la  supervisione
generale  dell'assistenza   incombono   alla   Parte   che   richiede
l'assistenza.  Il   personale   che   partecipa   all'operazione   di
assistenza, agisce secondo la legislazione pertinente della Parte che
richiede  l'assistenza.  Le  autorita'  competenti  di   quest'ultima
cooperano  con  l'autorita'  designata  dalla  Parte   che   fornisce
l'assistenza in attuazione dell'Articolo 17, per assumere la  diretta
supervisione operativa dei personale e del  materiale  fornito  dalla
Parte che fornisce l'assistenza. 
   2. La Parte che richiede l'assistenza fornisce, nella  misura  dei
suoi mezzi, strutture e  servizi  locali  per  la  buona  e  corretta
amministrazione  dell'assistenza  e  garantisce  la  protezione   del
personale, dell'equipaggiamento e del materiale trasportati  sul  suo
territorio a tal fine dalla Parte che  fornisce  l'assistenza  o  per
conto di essa. 
   3. Salvo diverso accordo tra le Parti interessate, l'assistenza e'
fornita a spese della Parte che richiede l'assistenza. La  Parte  che
fornisce l'assistenza puo' in ogni tempo rinunciare  In  tutto  o  in
parte al rimborso delle sue spese. 
   4. La Parte che  richiede  l'assistenza  fa  del  suo  meglio  per
concedere alla Parte che fornisce l'assistenza ed  alle  persone  che
agiscono a suo nome, i privilegi, le immunita' o le agevolazioni loro
necessarie per adempiere prontamente ai loro compiti  di  assistenza.
La Parte che richiede l'assistenza non  e'  tenuta  ad  applicare  la
presente disposizione ai suoi concittadini o residenti permanenti ne'
a garantire loro i privilegi e le immunita' di cui sopra. 
   5. Le Parti si sforzano, a  richiesta  della  Parte  che  richiede
l'assistenza o della Parte che la fornisce, di agevolare il  transito
sul loro territorio - a destinazione o in provenienza dal  territorio
dalla Parte che richiede l'assistenza - del personale, dei  materiale
e dei beni utilizzati nel quadro dell'operazione di  assistenza,  che
sono stati oggetto di una notifica in buona e debita forma. 
   6. La Parte che richiede  l'assistenza  agevolera'  l'entrata,  il
soggiorno e la partenza dal suo territorio  nazionale  del  personale
debitamente oggetto di una notifica , nonche'  dei  materiale  e  dei
beni utilizzati nell'ambito dell'operazione di assistenza. 
   7.  Per  quanto  riguarda   -gli   atti   derivanti   direttamente
dall'assistenza fornita, la Parte richiedente , in caso di decesso  o
di lesioni alle. persone, di perdita di beni o di danni  materiali  o
di anni all'ambiente causati sul suo territorio nazionale durante  la
fornitura   dell'assistenza    richiesta,    riterra'    esente    da
responsabilita' ed indennizzera' la Parte che fornisce l'assistenza o
le persone agenti per suo conto e le risarcira' in caso di decesso di
tali  persone  o  di  danni  all'equipaggiamento  o  ad  altri   beni
utilizzati nel quadro dell'operazione di  assistenza.  La  Parte  che
richiede l'assistenza avra' la responsabilita' di trattare i  reclami
presentati da terzi contro  la  Parte  che  fornisce  l'assistenza  o
contro le persone che operano per suo conto. 
   8.  Le  Parti  interessate  cooperano  strettamente  in  vista  di
agevolare la soluzione dai procedimenti giuridici e dei  reclami  cui
potrebbero dar luogo le operazioni di assistenza. 
   9.  Ogni  Parte  puo'  richiedere  assistenza  in   relazione   al
trattamento medico o alla reinstallazione temporanea  sul  territorio
di un'altra parte di persone vittime di un incidente. 
   10. La Parte colpita o che  richiede  l'assistenza  puo'  in  ogni
tempo, dopo aver proceduto a consultazioni appropriate e per  via  di
notifica, chiedere la cessazione dell'assistenza ricevuta  o  fornita
in base alla presente Convenzione. Dopo che tale domanda sara'  stata
effettuata, le Parti interessate si consultano in vista  di  adottare
disposizioni per porre fine, come convenga, all'assistenza.