(Annesso XI)
                             ANNESSO XI 
            SCAMBIO DI INFORMAZIONI SECONDO L'ARTICOLO 15 
 
   Le Informazione scambiate  comprendono  i  seguenti  elementi  che
possono  anche  dar  luogo  ad  una  cooperazione   multilaterale   e
bilaterale: 
   a) misure legislative e  amministrative,  politiche,  obiettivi  e
priorita' concernenti la prevenzione, la  preparazione  e  la  lotta,
attivita' scientifiche, e misure tecniche per ridurre il  rischio  di
incidenti industriali  a  seguito  di  attivita'  a  rischio,  ed  in
particolare attenuare gli effetti transfrontalieri; 
   b)  misure  e  piani  di  emergenza  a  livello  appropriato,  con
incidenze su altre Parti; 
   C)   programmi   di   sorveglianza,   di   pianificazione   e   di
ricerca-sviluppo, compresa la loro attuazione ed il loro controllo; 
   d) misure adottate per la prevenzione degli incidenti industriali,
preparazione e lotta contro di essi; 
   e) esperienza acquisita in materia di incidenti industriali  e  di
cooperazione per far fronte  ad  incidenti  industriali  con  effetti
transfrontalieri; 
   f)  elaborazione   ed   attuazione   delle   migliori   tecnologie
disponibili ai fini di una migliore protezione ambientale  e  di  una
migliore sicurezza; 
   g) preparazione alle situazioni di emergenza e misure di lotta; 
   h) metodi utilizzati per la  previsione  dei  rischi,  compresi  i
criteri  per  il  monitoraggio  e  la   valutazione   degli   effetti
transfrontalieri.