ANNESSO XI SCAMBIO DI INFORMAZIONI SECONDO L'ARTICOLO 15 Le Informazione scambiate comprendono i seguenti elementi che possono anche dar luogo ad una cooperazione multilaterale e bilaterale: a) misure legislative e amministrative, politiche, obiettivi e priorita' concernenti la prevenzione, la preparazione e la lotta, attivita' scientifiche, e misure tecniche per ridurre il rischio di incidenti industriali a seguito di attivita' a rischio, ed in particolare attenuare gli effetti transfrontalieri; b) misure e piani di emergenza a livello appropriato, con incidenze su altre Parti; C) programmi di sorveglianza, di pianificazione e di ricerca-sviluppo, compresa la loro attuazione ed il loro controllo; d) misure adottate per la prevenzione degli incidenti industriali, preparazione e lotta contro di essi; e) esperienza acquisita in materia di incidenti industriali e di cooperazione per far fronte ad incidenti industriali con effetti transfrontalieri; f) elaborazione ed attuazione delle migliori tecnologie disponibili ai fini di una migliore protezione ambientale e di una migliore sicurezza; g) preparazione alle situazioni di emergenza e misure di lotta; h) metodi utilizzati per la previsione dei rischi, compresi i criteri per il monitoraggio e la valutazione degli effetti transfrontalieri.