(Annesso XII)
                             ANNESSO XII 
 COMPITI DI ASSISTENZA RECIPROCA SECONDO L'ARTICOLO 18, PARAGRAFO 4, 
 
   1. Raccolta ed divulgazione di informazioni e di dati: 
   a) Installazione e  gestione  di  un  sistema  di  notifica  degli
incidenti industriali che  consenta  di  fornire  informazioni  sugli
incidenti industriali e sugli esperti, al fine  di  associare  questi
ultimi il piu' rapidamente possibile in operazioni di assistenza: 
   b) costituzione e gestione di una banca  dati  per  la  ricezione,
l'elaborazione e la diffusione delle  informazioni  necessarie  sugli
incidenti industriali,  compresi  i  loro  effetti,  e  sulle  misure
attuate e loro efficacita'; 
   c) elaborazione e mantenimento di una lista di sostanze a rischio,
precisandone le caratteristiche ed indicando come procedere  in  caso
di incidente industriale implicante tali sostanze; 
   d) istituzione e mantenimento di un registro  di  esperti  atti  a
fornire servizi consultivi ed altri tipi  di  assistenza  per  quanto
riguarda le misure  di  prevenzione,  di  preparazione  e  di  lotta,
compresi i provvedimenti di ripristino; 
   e) mantenimento di una lista delle attivita' a rischio; 
   f) produzione e mantenimento di una lista di  sostanze  a  rischio
coperte dalle disposizioni dell'Annesso I, Parte I. 
   2. Ricerca, formazione e metodologie 
   a)  sviluppo  e  fornitura  di  modelli  fondati   sull'esperienza
acquisita in materia di incidenti industriali, nonche' di scenari  di
prevenzione, di preparazione e di lotta; 
   b) promozione dell'istruzione' e della formazione,  organizzazione
di convegni internazionali e promozione della cooperazione in materia
di ricerca e di sviluppo. 
   3. Assistenza tecnica: 
   a) Prestazione di servizi consultivi in  vista  di  rafforzare  la
capacita'  delle  Parti  di  applicare  misure  di  prevenzione,   di
preparazione e di lotta; 
   b) ispezione, dietro richiesta di una Parte, delle sue attivita' a
rischio e fornitura di un aiuto  per  consentire  a  quest'ultima  di
organizzare le sue ispezioni  nazionali  secondo  i  requisiti  della
presente Convenzione. 
   4. Assistenza in casi di situazioni di emergenza 
   Concessione,  dietro  richiesta  di  una  Parte,  di   assistenza,
mediante l'invio inter alia sul sito di un incidente industriale,  di
esperti incaricati di fornire servizi consultivi  ed  altri  tipi  di
assistenza per far fronte all'incidente industriale.