ANNESSO XIII ARBITRATO 1. La Parte o le Parti ricorrenti notificano il Segretariato che le Parti hanno convenuto di sottoporre la controversia ad arbitrato secondo l'articolo 21, par. 2 della presente Convenzione. La notifica deve enunciare l'oggetto dell'arbitrato ed includere in particolare, gli articoli della presente Convenzione, la cui interpretazione o applicazione e' in causa. Il Segretariato trasmette le informazioni ricevute a tutte le Parti alla presente Convenzione. 2. Il Tribunale arbitrale 6 composto da tre membri. La (o le) Parte(i) ricorrente(i) e l'altra (o le altre ) Parte(i) alla controversia nominano un arbitro ed i due arbitri in tal modo nominati designano di comune accordo il terzo arbitro come Presidente del Tribunale arbitrale. Quest'ultimo non deve essere cittadino di una delle Parti alla controversia, ne' avere la sua residenza abituale sul territorio di una di queste Parti, ne' essere al servizio di una di loro o essersi gia' occupato del caso a qualsiasi altro titolo. 3. Se, entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro, il Presidente del Tribunale arbitrale non e' stato designato, il Segretario esecutivo della commissione economica per l'Europa procede, a richiesta di una delle parti alla controversia, alla sua nomina entro un nuovo termine di due mesi. 4. Se, entro un termine di due mesi a decorrere dalla ricezione della domanda, una delle Parti alla controversia non procede alla nomina di un arbitro, l'altra Parte puo' informarne il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, il quale designa il Presidente dei Tribunale arbitrale entro un successivo termine di due mesi. Al momento della sua nomina, il Presidente del Tribunale arbitrale invita la Parte che non ha ancora nominato un arbitro, a provvedere alla nomina entro due mesi. Se la Parte non ottempera entro questo termine, il Presidente ne informa il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa il quale procede alla nomina in questione entro un nuovo termine di due mesi. 5. Il Tribunale, pronuncia la sua sentenza in conformita' con il diritto internazionale e con le disposizioni della presente Convenzione. 6. Ogni Tribunale arbitrale costituito in attuazione delle disposizioni dei presente Annesso stabilisca il proprio regolamento procedurale. 7. Le decisioni dei Tribunale arbitrale, sia su questioni di procedura che per quanto riguarda il merito, sono adottate a maggioranza dei suoi membri. 8. Il Tribunale puo' adottare ogni provvedimento necessario per stabilire i fatti. 9. Le Parti alla controversia, agevolano il compito del Tribunale arbitrale ed in particolare, con ogni mezzo a loro disposizione: a) gli forniscono tutti, i documenti, agevolazioni ed informazioni pertinenti; b) lo autorizzano, se del caso, a notificare testimoni o esperti ed a ricevere la loro testimonianza. 10. Le Parti alla controversia e gli arbitri proteggono il segreto di ogni informazione da essi ricevuta a titolo confidenziale durante la procedura del Tribuna le arbitrale. 11. Il Tribunale arbitrale puo', a richiesta di una delle Parti, raccomandare misure cautelari interinali. 12. Se una delle Parti alla controversia non compare dinnanzi al Tribunale arbitrale o non fa valere i suoi mezzi, l'altra Parte puo' chiedere al Tribunale di proseguire la procedura e di pronunciare la sentenza definitiva. Se una Parte non compare o non fa valer, i suoi mezzi, cio' non costituisce ostacolo allo svolgimento della procedura. 13. Il Tribunale arbitrale pub giudicare e decidere contro ricorsi direttamente collegati all'oggetto della controversia. 14. A meno che il Tribunale arbitrale non decida diversamente a causa di circostanze particolari del caso, le spese del Tribunale, compresa la retribuzione dei suoi membri sono sostenute in parti uguali dalle Parti alla controversia. Il Tribunale mantiene un rendiconto di tutte le spese e ne fornisce un estratto finale alle Parti. 15. Ogni Parte alla presente Convenzione che ha, per quanto concerne l'oggetto della controversia, un interesse di natura legale suscettibile di essere pregiudicato dalla decisione pronunciata nella fattispecie, puo' intervenire nella procedura, con il consenso del Tribunale. 16. Il Tribunale arbitrale pronuncia la sua sentenza entro i cinque mesi successivi alla data in cui e' stato costituito, a meno che non ritenga necessario di prorogare questo termine per una durata non superiore a cinque mesi.