(Annesso XIII)
                            ANNESSO XIII 
                              ARBITRATO 
 
   1. La Parte o le Parti ricorrenti notificano il  Segretariato  che
le Parti hanno convenuto di sottoporre la controversia  ad  arbitrato
secondo l'articolo 21, par. 2 della presente Convenzione. La notifica
deve enunciare l'oggetto dell'arbitrato ed includere in  particolare,
gli articoli della presente Convenzione,  la  cui  interpretazione  o
applicazione e' in causa. Il Segretariato trasmette  le  informazioni
ricevute a tutte le Parti alla presente Convenzione. 
   2. Il Tribunale arbitrale 6 composto da  tre  membri.  La  (o  le)
Parte(i)  ricorrente(i)  e  l'altra  (o  le  altre  )  Parte(i)  alla
controversia nominano un  arbitro  ed  i  due  arbitri  in  tal  modo
nominati designano di comune accordo il terzo arbitro come Presidente
del Tribunale arbitrale. Quest'ultimo non deve  essere  cittadino  di
una delle  Parti  alla  controversia,  ne'  avere  la  sua  residenza
abituale sul territorio  di  una  di  queste  Parti,  ne'  essere  al
servizio di una di loro o essersi gia' occupato del caso a  qualsiasi
altro titolo. 
   3. Se, entro  due  mesi  dalla  nomina  del  secondo  arbitro,  il
Presidente  del  Tribunale  arbitrale  non  e'  stato  designato,  il
Segretario  esecutivo  della  commissione  economica   per   l'Europa
procede, a richiesta di una delle parti alla controversia,  alla  sua
nomina entro un nuovo termine di due mesi. 
   4. Se, entro un termine di due mesi a  decorrere  dalla  ricezione
della domanda, una delle Parti alla  controversia  non  procede  alla
nomina di un arbitro, l'altra Parte  puo'  informarne  il  Segretario
esecutivo della Commissione economica per l'Europa, il quale  designa
il Presidente dei Tribunale arbitrale entro un successivo termine  di
due mesi. Al momento della sua nomina, il  Presidente  del  Tribunale
arbitrale invita la Parte che non ha ancora nominato  un  arbitro,  a
provvedere alla nomina entro due mesi.  Se  la  Parte  non  ottempera
entro  questo  termine,  il  Presidente  ne  informa  il   Segretario
esecutivo della Commissione economica per l'Europa il  quale  procede
alla nomina in questione entro un nuovo termine di due mesi. 
   5. Il Tribunale, pronuncia la sua sentenza in conformita'  con  il
diritto  internazionale  e  con  le   disposizioni   della   presente
Convenzione. 
   6.  Ogni  Tribunale  arbitrale  costituito  in  attuazione   delle
disposizioni dei presente Annesso stabilisca il  proprio  regolamento
procedurale. 
   7. Le decisioni dei  Tribunale  arbitrale,  sia  su  questioni  di
procedura  che  per  quanto  riguarda  il  merito,  sono  adottate  a
maggioranza dei suoi membri. 
   8. Il Tribunale puo' adottare ogni  provvedimento  necessario  per
stabilire i fatti. 
   9. Le Parti alla controversia, agevolano il compito del  Tribunale
arbitrale ed in particolare, con ogni mezzo a loro disposizione: 
a) gli forniscono tutti, i documenti,  agevolazioni  ed  informazioni
   pertinenti; 
b) lo autorizzano, se del caso, a notificare testimoni o esperti ed a
   ricevere la loro testimonianza. 
 
   10. Le Parti alla controversia e gli arbitri proteggono il segreto
di ogni informazione da essi ricevuta a titolo confidenziale  durante
la procedura del Tribuna le arbitrale. 
   11. Il Tribunale arbitrale puo', a richiesta di una  delle  Parti,
raccomandare misure cautelari interinali. 
   12. Se una delle Parti alla controversia non compare  dinnanzi  al
Tribunale arbitrale o non fa valere i suoi mezzi, l'altra Parte  puo'
chiedere al Tribunale di proseguire la procedura e di pronunciare  la
sentenza definitiva. Se una Parte non compare o non fa valer, i  suoi
mezzi,  cio'  non  costituisce  ostacolo   allo   svolgimento   della
procedura. 
   13. Il Tribunale arbitrale pub giudicare e decidere contro ricorsi
direttamente collegati all'oggetto della controversia. 
   14. A meno che il Tribunale arbitrale non  decida  diversamente  a
causa di circostanze particolari del caso, le  spese  del  Tribunale,
compresa la retribuzione dei suoi  membri  sono  sostenute  in  parti
uguali dalle  Parti  alla  controversia.  Il  Tribunale  mantiene  un
rendiconto di tutte le spese e ne fornisce un  estratto  finale  alle
Parti. 
   15. Ogni Parte  alla  presente  Convenzione  che  ha,  per  quanto
concerne l'oggetto della controversia, un interesse di natura  legale
suscettibile di essere pregiudicato dalla decisione pronunciata nella
fattispecie, puo' intervenire nella procedura, con  il  consenso  del
Tribunale. 
   16. Il Tribunale arbitrale  pronuncia  la  sua  sentenza  entro  i
cinque mesi successivi alla data in cui e' stato costituito,  a  meno
che non ritenga necessario di prorogare questo termine per una durata
non superiore a cinque mesi.