(Convenzione - art. 5)
                             Articolo 5 
             Estensione della portata della Convenzione 
 
   Le Parti interessate , su iniziativa  di  una  di  loro,  dovranno
intavolare un dibattito su come trattare  un'attivita'  non  prevista
dall'Annesso I come attivita' a rischio.  Dietro  reciproco  accordo,
esse possono avvalersi un un meccanismo consultivo, di loro scelta, o
di una. commissione d'inchiesta in conformita' con l'Annesso XI,' che
fornisca loro consulenza. Qualora le Parti  interessate  decidano  in
tal modo, la presente Convenzione od ogni sua parte,  si  applichera'
all'attivita' in questione come se fosse un'attivita' a rischio.