(Convenzione - art. 6)
                             Articolo 6 
                             Prevenzione 
 
   1. Le Parti adotteranno  misure  appropriate  per  la  prevenzione
degli incidenti industriali, compresi  i  provvedimenti  per  indurre
un'azione da parte degli operatori in vista di ridurre il rischio  di
incidenti industriali. Tali misure possono includere, senza che  cio'
sia limitativo, quelli di cui all'Annesso XV al presente documento. 
   2. Per quanto riguarda ogni  attivita'  a  rischio,  la  Parte  di
origine chiedera' all'operatore di  dimostrare  il  funzionamento  in
sicurezza dell'attivita'  a  rischio  fornendo  informazioni  come  i
dettagli di base del  processo,  comprese,  ma  senza  che  cio'  sia
limitativo,,  un'analisi  ed   una   valutazione   come   dettagliata
nell'Annesso V del presente documento.