(Convenzione - art. 7)
                             Articolo 7 
     Adozione dl decisioni per quanto riguarda le localizzazione 
 
   Nell'ambito del suo ordinamento la Parte di origine, in  vista  di
minimizzare il rischio per la popolazione e l'ambiente  di  tutte  le
Parti colpite, fara' in modo di elaborare  politiche  vertenti  sulla
localizzazione  di  nuove  attivita'  a  rischio   e   su   modifiche
significative ad attivita' a rischio esistenti. 
   Nell'ambito dei loro ordinamenti, le Parti  colpite  ricercheranno
l'istituzione di politiche relative a  sviluppi  significativi  nelle
zone che potrebbero essere colpite dagli effetti transfrontalieri  di
un incidente industriale  derivante  da  un'attivita'  a  rischio  in
maniera da minimizzare i rischi implicati. Nell'elaborare e stabilire
queste politiche, le Parti dovrebbero prendere in  considerazione  le
questioni di cui all'Annesso V, paragrafo 1,  sotto-paragrafi  (1)  a
(8) e l"Annesso VI del presente documento.