Articolo 9 Informazione e divulgazione al pubblico 1. Le Parti provvederanno affinche' adeguate informazioni siano fornite al pubblico nelle zone suscettibili di essere colpite da incidenti industriali derivanti da un'attivita' a rischio. Queste informazioni dovranno essere trasmesse attraverso quei canali che le Parti riterranno appropriate ed includeranno gli elementi contenuti all'Annesso VIII al presente documento e dovranno prendere in considerazione questioni di cui all'Annesso V, paragrafo 2, sotto-paragrafi (1) a (4) e (9). 2. La Parte di, origine, in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione e laddove possibile ed appropriato, fornira' al pubblico,nelle zone suscettibili di essere colpite, la possibilita' di partecipare alle procedure pertinenti perche' siano rese note opinioni e preoccupazioni riguardo alle misure di prevenzione e di preparazione, e si accertera' che le possibilita' offerte. al pubblico della Parte colpita siano equivalenti a quelle fornite al pubblico della Parte di origine. 3. In conformita' con i loro ordinamenti giuridici e, qualora desiderato, su una base reciproca, le Parti, forniranno alle persone fisiche o giuriche colpite,o suscettibili di essere negativamente colpite dagli, effetti transfrontalieri di un incidente industriale nel territorio, di una Parte,la possibilita' di avere accesso e di essere sentite nelle pertinenti procedure amministrative e giudiziarie, compresa la possiblita' di iniziare un'azione legale e di fare appello contro una decisione lesiva dei loro diritti, con un trattamento equivalente a quello riservato alle persone sotto la loro giurisdizione.