(Convenzione - art. 9)
                             Articolo 9 
               Informazione e divulgazione al pubblico 
 
   1. Le Parti provvederanno affinche'  adeguate  informazioni  siano
fornite al pubblico nelle zone  suscettibili  di  essere  colpite  da
incidenti industriali derivanti da  un'attivita'  a  rischio.  Queste
informazioni dovranno essere trasmesse attraverso quei canali che  le
Parti riterranno appropriate ed includeranno gli  elementi  contenuti
all'Annesso  VIII  al  presente  documento  e  dovranno  prendere  in
considerazione  questioni  di  cui  all'Annesso   V,   paragrafo   2,
sotto-paragrafi (1) a (4) e (9). 
   2. La Parte di, origine, in conformita' con le disposizioni  della
presente Convenzione e laddove possibile ed appropriato, fornira'  al
pubblico,nelle zone suscettibili di essere colpite,  la  possibilita'
di partecipare alle procedure  pertinenti  perche'  siano  rese  note
opinioni e preoccupazioni riguardo alle misure di  prevenzione  e  di
preparazione,  e  si  accertera'  che  le  possibilita'  offerte.  al
pubblico della Parte colpita siano equivalenti a  quelle  fornite  al
pubblico della Parte di origine. 
   3. In conformita' con i  loro  ordinamenti  giuridici  e,  qualora
desiderato, su una base reciproca, le Parti, forniranno alle  persone
fisiche o giuriche colpite,o  suscettibili  di  essere  negativamente
colpite dagli, effetti transfrontalieri di un  incidente  industriale
nel territorio, di una Parte,la possibilita' di avere  accesso  e  di
essere  sentite   nelle   pertinenti   procedure   amministrative   e
giudiziarie, compresa la possiblita' di iniziare un'azione  legale  e
di fare appello contro una decisione lesiva dei loro diritti, con  un
trattamento equivalente a quello riservato alle persone sotto la loro
giurisdizione.