Allegato 2
(previsto dall'articolo 7, comma 2)
Stampigliatura da apporre sui documenti di viaggio che accompagnano
i beni a duplice uso esportati sulla base dell'autorizzazione
generale comunitaria di cui all'Allegato II del regolamento:
«La merce oggetto della presente esportazione e' esportata con
autorizzazione generale comunitaria che puo' essere utilizzata
solamente per le seguenti destinazioni: Australia, Canada, Giappone,
Norvegia, Nuova Zelanda, Polonia, Repubblica ceca, Stati Uniti
d'America, Svizzera, Ungheria. La merce non puo' essere inviata ad
altre destinazioni senza approvazione delle autorita' italiane e puo'
essere riesportata secondo le normative nazionali».