Allegato 2 (previsto dall'articolo 7, comma 2) Stampigliatura da apporre sui documenti di viaggio che accompagnano i beni a duplice uso esportati sulla base dell'autorizzazione generale comunitaria di cui all'Allegato II del regolamento: «La merce oggetto della presente esportazione e' esportata con autorizzazione generale comunitaria che puo' essere utilizzata solamente per le seguenti destinazioni: Australia, Canada, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda, Polonia, Repubblica ceca, Stati Uniti d'America, Svizzera, Ungheria. La merce non puo' essere inviata ad altre destinazioni senza approvazione delle autorita' italiane e puo' essere riesportata secondo le normative nazionali».