(Allegato 2)
                                                           Allegato 2 
                                  (previsto dall'articolo 7, comma 2) 
  Stampigliatura da apporre sui documenti di viaggio che accompagnano
i  beni  a  duplice  uso  esportati  sulla  base  dell'autorizzazione
generale comunitaria di cui all'Allegato II del regolamento: 
  «La merce oggetto della  presente  esportazione  e'  esportata  con
autorizzazione  generale  comunitaria  che  puo'  essere   utilizzata
solamente per le seguenti destinazioni: Australia, Canada,  Giappone,
Norvegia,  Nuova  Zelanda,  Polonia,  Repubblica  ceca,  Stati  Uniti
d'America, Svizzera, Ungheria. La merce non puo'  essere  inviata  ad
altre destinazioni senza approvazione delle autorita' italiane e puo'
essere riesportata secondo le normative nazionali».