(Allegato B)
                                                           Allegato B 
                          (previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a)) 
 
           DISPOSIZIONI APPLICABILI AI SISTEMI ALTERNATIVI 
 
    1. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, gli impianti di allevamento di  cui  al  presente  allegato,
nuovi, ristrutturati o messi in funzione per la prima volta, devono: 
      a) essere attrezzati in modo da garantire che tutte le  galline
ovaiole dispongano di: 
        1) mangiatoie lineari che offrano almeno 10 cm  di  lunghezza
per gallina ovaiola o di mangiatoie circolari che offrano almeno 4 cm
di lunghezza per gallina ovaiola; 
        2) abbeveratoi continui che offrano 2,5 cm di  lunghezza  per
gallina ovalola o abbeveratoi circolari che offrano 1 cm di lunghezza
per gallina ovaiola. Inoltre, in caso di utilizzazione di abbeveratoi
a tettarella o a coppetta, deve essere prevista almeno una tettarella
o una coppetta ogni 10 galline ovaiole e, nel caso di  abbeveratoi  a
raccordo, ciascuna gallina ovaiola deve poter raggiungere almeno  due
tettarelle o due coppette; 
        3) almeno un nido per 7 galline ovaiole. Se  sono  utilizzati
nidi di gruppo, deve essere presente una superficie di almeno 1 metro
quadrato per un massimo di 120 galline ovaiole; 
        4) posatoi appropriati, privi di bordi aguzzi e  che  offrano
almeno 15 cm di spazio per gallina  ovaiola.  I  posatoi  non  devono
sovrastare le zone coperte di lettiera, la distanza  orizzontale  fra
posatoi non deve essere inferiore a 30 cm e quella fra i posatoi e le
pareti non inferiore a 20 cm; 
        5) una superficie di lettiera di almeno 250 cm  quadrati  per
gallina ovaiola; la lettiera deve  occupare  almeno  un  terzo  della
superficie al suolo; 
      b)  essere  dotati  di  pavimento  che  sostenga  adeguatamente
ciascuna delle unghie anteriori di ciascuna zampa; 
      c) avere un coefficiente di densita' non superiore a 9  galline
ovaiole per metro quadrato di zona utilizzabile. Tuttavia fino al  31
dicembre  2011,  quando  la  zona   utilizzabile   corrisponde   alla
superficie al suolo disponibile, gli allevamenti che,  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, applicano il sistema  di  cui
al presente Allegato, possono avere un coefficiente di densita' di 12
volatili per metro quadrato di superficie disponibile: 
    2. Oltre alle prescrizioni di cui al numero 1: 
    a) nei sistemi di allevamento che consentono alle galline ovaiole
di muoversi liberamente fra diversi livelli: 
      1) il numero massimo di livelli sovrapposti deve essere pari  a
4; 
        2) l'altezza libera minima fra i vari livelli deve essere  di
45 cm; 
        3) le mangiatoie e gli abbeveratoi devono essere ripartiti in
modo da permettere a tutte le galline ovaiole un accesso uniforme; 
        4) i livelli devono essere installati  in  modo  da  impedire
alle deiezioni di cadere sui livelli inferiori; 
      b) se  le  galline  ovaiole  dispongono  di  un  passaggio  che
consente loro di uscire all'aperto: 
      1) le diverse aperture del passaggio devono  dare  direttamente
accesso allo spazio all'aperto, avere un'altezza minima di 35 cm, una
larghezza di 40 cm  ed  essere  distribuite  su  tutta  la  lunghezza
dell'edificio; per ogni 1000 galline  ovaiole  deve  essere  comunque
disponibile un'apertura totale di 2 m; 
        2) gli spazi all'aperto devono: 
        a) avere una superficie adeguata  alla  densita'  di  galline
ovaiole allevate e  alla  natura  del  suolo  al  fine  di  prevenire
qualsiasi contaminazione; 
                 b) essere provvisti di riparo dalle intemperie e dai 
predatori e di abbeveratoi appropriati. 
    3. A decorrere dal 1° gennaio 2007, tutti i  sistemi  alternativi
devono applicare i requisiti di cui al presente allegato.