ALLEGATO II (Articolo 2, comma 2, lettera a)) REQUISITI MINIMI PER L'AMMISSIONE DEI MATERIALI DI BASE DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE CERTIFICATI COME "IDENTIFICATI ALLA FONTE" 1. I materiali di base consistono in una fonte di semi o un soprassuolo o, per le specie sporadiche ed i popolamenti misti, un'area di raccolta ubicati in una singola regione di provenienza. A discrezione dello Stato membro, in ogni singolo caso puo' essere richiesta un'ispezione formale; questa deve comunque essere effettuata se i materiali sono destinati a uno specifico fine forestale. 2. La fonte di semi, il soprassuolo o l'area di raccolta devono essere conformi ai criteri stabiliti dallo Stato membro. 3. Occorre dichiarare la regione di provenienza, l'ubicazione e l'altitudine, o l'estensione altimetrica, del luogo o dei luoghi in cui sono raccolti i materiali di moltiplicazione. Occorre, inoltre, dichiarare se i materiali di base sono: a) autoctoni, non autoctoni o di origine sconosciuta; b) indigeni, non indigeni o di origine sconosciuta. Per i materiali di base non autoctoni o non indigeni deve essere dichiarata l'origine, se conosciuta.