(Protocollo - art. 1)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
                       PROTOCOLLO DI CARTAGENA 
                          SULLA PREVENZIONE 
                     DEI RISCHI BIO-TECNOLOGICI 
                      RELATIVO ALLA CONVENZIONE 
                     SULLA DIVERSITA' BIOLOGICA 
 
                            NAZIONI UNITE 
                                2000 
 
              PROTOCOLLO DI CARTAGENA SULLA PREVENZIONE 
                      DEI RISCHI BIOTECNOLOGICI 
                      RELATIVO ALLA CONVENZIONE 
                     SULLA DIVERSITA' BIOLOGICA 
 
   Le Parti al presente Protocollo, 
   Essendo Parti della Convenzione  sulla  diversita'  biologica,  di
seguito denominata "la Convenzione", 
   Ricordando i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 19, l'articolo 8  g)  e
l'articolo 17 della Convenzione, 
   Ricordando anche la decisione II/5  del  17  novembre  1995  della
Conferenza delle Parti alla Convenzione, che richiede  l'elaborazione
di un protocollo sulla prevenzione dei rischi bio-tecnologici dovendo
concernere espressamente i movimenti  transfrontalieri  di  organismi
viventi   modificati   risultanti   dalla   bio-tecnologia   moderna,
suscettibili di  avere  effetti  sfavorevoli  sulla  conservazione  e
l'utilizzazione duratura della diversita' biologica e che prevede, in
particolare, una procedura  appropriata  di  accordo  preliminare  in
cognizione di causa, 
   Ribadendo l'approccio precauzionale sancito dal Principio 15 della
Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, 
   Consapevoli che la bio-tecnologia moderna si sviluppa  rapidamente
e che il pubblico in generale si preoccupa sempre  di  piu'  per  gli
effetti sfavorevoli che potrebbe avere  sulla  diversita'  biologica,
compresi i rischi che essa potrebbero comportare per la salute umana,
Riconoscendo  che  la  bio-tecnologia  moderna  offre   un   notevole
potenziale per il benessere dell'essere umano, purche' sia sviluppata
ed utilizzata in condizioni di sicurezza soddisfacenti per l'ambiente
e la salute dell'uomo, 
   Consapevoli inoltre dell'importanza cruciale, per l'umanita',  dei
centri di origine e dei centri di diversita' genetica, 
   Tenendo conto del fatto che svariati paesi, in particolare i paesi
in via di sviluppo, dispongono di mezzi limitati per far fronte  alla
natura ed all'importanza dei rischi, noti  e  potenziali,  presentati
dagli organismi viventi modificati, 
   Ritenendo che gli accordi relativi al  commercio  ed  all'ambiente
dovrebbero sostenersi reciprocamente al fine  di  addivenire  ad  uno
sviluppo duraturo. Sottolineando che il presente Protocollo non sara'
interpretato nel senso di implicare una modifica dei diritti e  degli
obblighi di una Parte in forza di  altri  accordi  internazionali  in
vigore, 
   Rimanendo inteso che il presente preambolo non mira a  subordinare
il Protocollo ad altri accordi internazionali, 
 
Hanno convenuto quanto segue 
 
                           Articolo primo 
                              OBIETTIVO 
 
   In conformita' all'approccio precauzionale sancito  dal  Principio
15  della  Dichiarazione  di  Rio  sull'ambiente   e   lo   sviluppo,
l'obiettivo del presente Protocollo e' di contribuire a garantire  un
livello adeguato di protezione per il trasferimento, la manipolazione
e l'uso, indenne da  pericoli,  degli  organismi  viventi  modificati
risultanti  dalla  bio-tecnologia  moderna,  suscettibili  di   avere
effetti  sfavorevoli  sulla  conservazione  e  l'uso  duraturo  della
diversita' biologica, tenendo conto inoltre dei rischi per la  salute
umana, ed evidenziando in particolare i movimenti transfrontalieri.