TRADUZIONE NON UFFICIALE PROTOCOLLO DI CARTAGENA SULLA PREVENZIONE DEI RISCHI BIO-TECNOLOGICI RELATIVO ALLA CONVENZIONE SULLA DIVERSITA' BIOLOGICA NAZIONI UNITE 2000 PROTOCOLLO DI CARTAGENA SULLA PREVENZIONE DEI RISCHI BIOTECNOLOGICI RELATIVO ALLA CONVENZIONE SULLA DIVERSITA' BIOLOGICA Le Parti al presente Protocollo, Essendo Parti della Convenzione sulla diversita' biologica, di seguito denominata "la Convenzione", Ricordando i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 19, l'articolo 8 g) e l'articolo 17 della Convenzione, Ricordando anche la decisione II/5 del 17 novembre 1995 della Conferenza delle Parti alla Convenzione, che richiede l'elaborazione di un protocollo sulla prevenzione dei rischi bio-tecnologici dovendo concernere espressamente i movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati risultanti dalla bio-tecnologia moderna, suscettibili di avere effetti sfavorevoli sulla conservazione e l'utilizzazione duratura della diversita' biologica e che prevede, in particolare, una procedura appropriata di accordo preliminare in cognizione di causa, Ribadendo l'approccio precauzionale sancito dal Principio 15 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, Consapevoli che la bio-tecnologia moderna si sviluppa rapidamente e che il pubblico in generale si preoccupa sempre di piu' per gli effetti sfavorevoli che potrebbe avere sulla diversita' biologica, compresi i rischi che essa potrebbero comportare per la salute umana, Riconoscendo che la bio-tecnologia moderna offre un notevole potenziale per il benessere dell'essere umano, purche' sia sviluppata ed utilizzata in condizioni di sicurezza soddisfacenti per l'ambiente e la salute dell'uomo, Consapevoli inoltre dell'importanza cruciale, per l'umanita', dei centri di origine e dei centri di diversita' genetica, Tenendo conto del fatto che svariati paesi, in particolare i paesi in via di sviluppo, dispongono di mezzi limitati per far fronte alla natura ed all'importanza dei rischi, noti e potenziali, presentati dagli organismi viventi modificati, Ritenendo che gli accordi relativi al commercio ed all'ambiente dovrebbero sostenersi reciprocamente al fine di addivenire ad uno sviluppo duraturo. Sottolineando che il presente Protocollo non sara' interpretato nel senso di implicare una modifica dei diritti e degli obblighi di una Parte in forza di altri accordi internazionali in vigore, Rimanendo inteso che il presente preambolo non mira a subordinare il Protocollo ad altri accordi internazionali, Hanno convenuto quanto segue Articolo primo OBIETTIVO In conformita' all'approccio precauzionale sancito dal Principio 15 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, l'obiettivo del presente Protocollo e' di contribuire a garantire un livello adeguato di protezione per il trasferimento, la manipolazione e l'uso, indenne da pericoli, degli organismi viventi modificati risultanti dalla bio-tecnologia moderna, suscettibili di avere effetti sfavorevoli sulla conservazione e l'uso duraturo della diversita' biologica, tenendo conto inoltre dei rischi per la salute umana, ed evidenziando in particolare i movimenti transfrontalieri.