(Protocollo - art. 7)
                             Articolo 7 
               APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI ACCORDO 
                 PRELIMINARE IN COGNIZIONE DI CAUSA 
 
   1. Fatti salvi gli  articoli  5  e  6,  la  procedura  di  accordo
preliminare in cognizione di causa prevista agli  articoli  8,9,10  e
12, si applica anteriormente  al  primo,  movimento  transfrontaliero
intenzionale di organismi  viventi  modificati  destinati  ad  essere
intenzionalmente introdotti nell'ambiente della Parte importatrice. 
   2. L'introduzione intenzionale nell'ambiente di cui al paragrafo 1
precedente non concerne gli organismi viventi modificati destinati ad
essere direttamente utilizzati per l'alimentazione umana o animale, o
ad essere trasformati. 
   3. L'articolo 11  si  applica  anteriormente  al  primo  movimento
transfrontaliero di organismi viventi modificati destinati ad  essere
direttamente  utilizzati  per  l'alimentazione  umana  o  ad   essere
trasformati. 
   4. La procedura di accordo preliminare in cognizione di causa  non
si applica ai movimenti transfrontalieri intenzionali degli organismi
viventi modificati i quali, in una decisione della  Conferenza  delle
Parti che siede in quanto Riunione delle Parti  al  Protocollo,  sono
definiti  come  essendo  poco  suscettibili   di   produrre   effetti
sfavorevoli sulla  conservazione  e  l'utilizzazione  duratura  della
diversita' biologica, in considerazione altresi' dei  rischi  per  la
salute umana.