(Protocollo - art. 9)
                             Articolo 9 
                 RICEVUTA DI RITORNO DELLA NOTIFICA 
 
   1. La Parte importatrice indirizza per iscritto  all'autore  della
notifica,  entro  novanta  giorni,  una  ricevuta  di  ritorno  della
notifica. 2. La ricevuta di ritorno della notifica indica: 
a) La data di ricezione della notifica; 
b) Se la notifica contiene, a prima vista,  le  informazioni  di  cui
   all'articolo 8, 
 
c) Se convenga procedere conformandosi al quadro regolamentare  della
Parte importatrice o seguendo la procedura di cui all'articolo 10. 
 
   3. IL quadro regolamentare nazionale di cui al paragrafo 2  c)  di
cui sopra, deve essere conforme al Protocollo. 
   4. Il fatto che la Parte importatrice non accusi ricevuta  di  una
notifica,  non   significa   che   essa   acconsenta   al   movimento
transfrontaliero intenzionale.