ALLEGATO II (Art. 2 e Allegato III) Definizione delle materie prime Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per: 1. Frutto a) il frutto fresco, sano, esente da qualsiasi alterazione, non privato di alcuno dei loro componenti essenziali, giunto al grado di maturazione adeguato, dopo pulitura, mondatura e spuntatura; b) le radici commestibili dello zenzero, conservate o fresche. Lo zenzero puo' essere essiccato o conservato nello sciroppo; Sono equiparati alla frutta i pomodori, le parti commestibili dei fusti del rabarbaro, le carote, le patate dolci, i cetrioli, le zucche, i meloni e le angurie. 2. Polpa di frutta La parte commestibile del frutto intero, eventualmente sbucciato o privato dei semi; tale parte puo' essere tagliata a pezzi o schiacciata, ed eventualmente setacciata per i soli frutti di bosco, ma non puo' essere ridotta in purea. 3. Purea di frutta La parte commestibile del frutto, eventualmente sbucciato o privato dei semi, ridotta in purea mediante setacciatura o altro procedimento simile. 4. Estratti acquosi Gli estratti acquosi della frutta che, fatte salve le inevitabili perdite dovute alle buone norme di fabbricazione, contengono tutti i costituenti solubili in acqua della frutta utilizzata. 5. Scorza di agrumi Le scorze di agrumi, pulite, con o senza l'endocarpo. 6. Zuccheri Gli zuccheri definiti dalle disposizioni legislative di recepimento della direttiva 2001/111/CE, lo sciroppo di fruttosio, lo zucchero grezzo e lo zucchero di canna, gli zuccheri estratti dalla frutta, lo zucchero bruno. Ai fini dell'indicazione nell'elenco degli ingredienti lo zucchero estratto dall'uva puo' essere designato "zucchero d'uva".