CAPITOLO II TARIFFA PENALE Art. 1 (Criteri generali) 1. Per la determinazione dell'onorario di cui alla tabella deve tenersi conto della natura, complessita' e gravita' della causa, delle contestazioni e delle imputazioni, del numero e dell'importanza delle questioni trattate e della loro rilevanza patrimoniale; della durata del procedimento e del processo; del pregio dell'opera prestata; del numero degli avvocati che hanno condiviso il lavoro e la responsabilita' della difesa; dell'esito ottenuto, anche avuto riguardo alle conseguenze civili; delle condizioni finanziarie del cliente. 2. Per le cause che richiedono un particolare impegno, per la complessita' dei fatti o per le questioni giuridiche trattate, gli onorari possono essere elevati fino al quadruplo dei massimi stabiliti. 3. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, qualora tra la prestazione dell'avvocato e l'onorario previsto appaia per particolari circostanze del caso - quali, ad esempio, il numero dei documenti da esaminare, l'emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, la durata della fase procedimentale e dibattimentale, l'entita' economica o l'importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, il risultato ottenuto, la continuita' dell'impegno necessario, la frequenza e l'entita' dell'assistenza da prestare, il disagio dipendente dalla necessita' di frequenti trasferimenti fuori sede o di incombenti da compiere anche in ore diverse da quelle abituali, etc. - una manifesta sproporzione, i massimi di cui al numero che precede possono essere superati e determinati, anche in via preventiva, di volta in volta, dal competente Consiglio dell'Ordine. 4. Le voci della tabella sono cumulabili e dovute: per ogni "corrispondenza o sessione"; ogni volta che, nei diversi momenti del giudizio, viene compiuta l'attivita' di "esame e studio"; per ogni attivita' di "investigazione difensiva"; per ogni "accesso" o "attesa"; per ogni atto o attivita' con la "partecipazione e assistenza" del difensore; per ogni "scritto difensivo". Per ogni udienza e' dovuto: un importo base per la semplice "partecipazione"; una integrazione in caso di "attivita' difensive", indicate a titolo esemplificativo nella tabella medesima; una ulteriore integrazione in caso di "discussione orale". La voce 6.2 della tabella si applica anche per le attivita' prestate in occasione degli accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360 c.p.p.). 5. Gli Onorari minimi stabiliti nella tariffa sono inderogabili. 6. Per i compensi spettanti al difensore d'ufficio dell'imputato minorenne previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 3 novembre 1990, n. 327, il giudice, in via eccezionale e in relazione all'effettiva attivita' difensiva svolta, potra' ridurre l'ammontare minimo degli onorari fino ad un terzo della misura prevista.