(Capitolo II Tariffa penale-art. 1)
                             CAPITOLO II 
 
                           TARIFFA PENALE 
 
                               Art. 1 
                          (Criteri generali) 
 
   1. Per la determinazione dell'onorario di cui  alla  tabella  deve
tenersi conto della natura,  complessita'  e  gravita'  della  causa,
delle contestazioni e delle imputazioni, del numero e dell'importanza
delle questioni trattate e della loro rilevanza  patrimoniale;  della
durata  del  procedimento  e  del  processo;  del  pregio  dell'opera
prestata; del numero degli avvocati che hanno condiviso il  lavoro  e
la responsabilita' della difesa;  dell'esito  ottenuto,  anche  avuto
riguardo alle conseguenze civili; delle  condizioni  finanziarie  del
cliente. 
   2. Per le cause che richiedono  un  particolare  impegno,  per  la
complessita' dei fatti o per le questioni  giuridiche  trattate,  gli
onorari  possono  essere  elevati  fino  al  quadruplo  dei   massimi
stabiliti. 
   3. Fermo restando quanto previsto nei  commi  precedenti,  qualora
tra la prestazione dell'avvocato e  l'onorario  previsto  appaia  per
particolari circostanze del caso - quali, ad esempio, il  numero  dei
documenti da esaminare, l'emissione di ordinanze di  applicazione  di
misure   cautelari,   la   durata   della   fase   procedimentale   e
dibattimentale, l'entita' economica o  l'importanza  degli  interessi
coinvolti, la costituzione di parte civile, il risultato ottenuto, la
continuita'  dell'impegno  necessario,  la  frequenza   e   l'entita'
dell'assistenza da prestare, il disagio dipendente  dalla  necessita'
di frequenti trasferimenti fuori sede o  di  incombenti  da  compiere
anche in ore  diverse  da  quelle  abituali,  etc.  -  una  manifesta
sproporzione, i massimi di cui al numero che precede  possono  essere
superati e determinati, anche in via preventiva, di volta  in  volta,
dal competente Consiglio dell'Ordine. 
   4. Le voci della  tabella  sono  cumulabili  e  dovute:  per  ogni
"corrispondenza o sessione"; ogni volta che, nei diversi momenti  del
giudizio, viene compiuta l'attivita' di "esame e  studio";  per  ogni
attivita'  di  "investigazione  difensiva";  per  ogni  "accesso"   o
"attesa";  per  ogni  atto  o  attivita'  con  la  "partecipazione  e
assistenza" del difensore; per ogni  "scritto  difensivo".  Per  ogni
udienza e' dovuto: un importo base per la semplice  "partecipazione";
una integrazione in caso di "attivita' difensive", indicate a  titolo
esemplificativo nella tabella medesima; una ulteriore integrazione in
caso di "discussione orale". La voce 6.2  della  tabella  si  applica
anche per le  attivita'  prestate  in  occasione  degli  accertamenti
tecnici non ripetibili (art. 360 c.p.p.). 
   5. Gli Onorari minimi stabiliti nella tariffa sono inderogabili. 
   6. Per i compensi spettanti al difensore  d'ufficio  dell'imputato
minorenne previsti dall'art. 2 del decreto  ministeriale  3  novembre
1990,  n.  327,  il  giudice,  in  via  eccezionale  e  in  relazione
all'effettiva attivita' difensiva svolta, potra' ridurre  l'ammontare
minimo degli onorari fino ad un terzo della misura prevista.