(Statuto- art. 10)
                              Art. 10. 
                       Il Comitato scientifico 
    E'  costituito   un   Comitato   scientifico   composto   da   un
rappresentante  per  ogni   Stato,   Organizzazione   internazionale,
Universita' o Centro di ricerca membro dell'ICRANET; 
    il  Comitato  scientifico  elegge,  a  maggioranza  semplice,  il
presidente fra i suoi membri per un periodo di tre anni rinnovabile.