(Statuto- art. 17)
                              Art. 17. 
                            Scioglimento 
    L'ICRANET puo' essere sciolto da una maggioranza  di  tre  quarti
dei componenti del Comitato di direzione qualora sia stato  accertato
che gli scopi dell'ICRANET non siano stati raggiunti; 
    in caso di scioglimento, i beni dell'ICRANET  situati  nel  Paese
ospite o in altri Paesi  saranno  ceduti  a  tali  Paesi  per  essere
utilizzati per scopi analoghi  o  ceduti  ad  istituzioni  che  hanno
finalita' analoghe a quelle dell'ICRANET nei rispettivi Paesi, previo
accordo tra il Governo di quei Paesi ed il Comitato di direzione.