(Statuto- art. 5)
                               Art. 5. 
                        Comitato di direzione 
    Il Comitato di direzione e' composto dai seguenti membri: 
      a) un rappresentante per  ogni  Stato  ed  ogni  Organizzazione
internazionale membro dell'ICRANET; 
      b)  un  rappresentante  aggiunto  per  ogni   altro   Stato   o
Organizzazione internazionale che contribuisca finanziariamente  alle
attivita' dell'ICRANET; 
      c) un rappresentante per ogni Universita' e per ogni Centro  di
ricerca associato all'ICRANET; 
      d)  un  rappresentante   per   ogni   altra   istituzione   che
contribuisca alle attivita' dell'ICRANET accettata su  decisione  del
Comitato di direzione; 
      e)  un  rappresentante  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del Governo italiano ed  un  rappresentante  del  sindaco  di
Pescara,  tenuto  conto  del  contributo  nazionale  e   dell'apporto
relativo al costituendo accordo di sede. In relazione alle successive
adesioni all'Accordo viene prevista la partecipazione di un ulteriore
rappresentante per ogni Stato od  Organizzazione  internazionale  che
contribuiscono al bilancio annuale dell'ICRANET; 
      f)   un   rappresentante   per   l'Universita'   di   Stanford,
l'Universita' dell'Arizona, la Specola Vaticana e l'ICRA quali membri
fondatori. 
    Il Comitato di direzione elegge un presidente fra i  suoi  membri
per un periodo di tre anni, rinnovabile; 
    il  direttore  e'  il  segretario  esecutivo  del   Comitato   di
direzione; 
    il Comitato di direzione si riunisce in  sessione  ordinaria  una
volta l'anno; si riunisce in sessione straordinaria su richiesta  del
presidente, o per propria iniziativa se richiesto da almeno la  meta'
dei suoi membri; 
    la maggioranza dei membri costituisce il quorum per  la  riunione
del Comitato di direzione; 
    il Comitato di direzione adotta il proprio regolamento.