(Allegato 2)
                                                           Allegato 2 
                                        [art. 3, comma 1, lettera f)] 
 
A) CURA DEGLI ANIMALI - ASPETTI VETERINARI. 
 
    1. E' necessario garantire una assistenza veterinaria di routine. 
    2. Deve essere previsto un programma di cure veterinarie, che 
    andra' messo in pratica  sotto  la  supervisione  di  un  esperto
veterinario. 
    3. Si devono effettuare,  su  consiglio  di  esperti  veterinari,
esami di routine, che includano controlli dei  parassiti.  Interventi
di medicina preventiva, come ad es. le  vaccinazioni,  devono  essere
effettuati  ad  intervalli  regolari,  sempre  su   indicazione   del
veterinario. 
    4. Il giardino zoologico deve  garantire  un'adeguata  assistenza
veterinaria 24 ore su 24 nell'arco dell'intera settimana. Laddove  il
giardino zoologico disponga di un servizio veterinario a tempo pieno,
le strutture utilizzate devono  comprendere:  un  tavolo  operatorio;
ferri  chirurgici;   apparecchiature   per   l'anestesia;   strumenti
diagnostici di base; prese di  corrente  per  la  luce  e  per  altri
accessori  elettrici;  strumenti  per  prelevare  sangue   ed   altri
campioni, per prepararli e spedirli ai  laboratori;  una  sufficiente
quantita' di prodotti tranquillanti ed anestetici. 
    5. Uno o piu' locali devono essere disponibili  per  la  cura  di
animali feriti, malati o stressati. Devono  essere  inoltre  presenti
delle strutture per l'allevamento artificiale degli animali. 
    6. Devono esistere strutture per la raccolta, il controllo e,  se
necessario, la somministrazione di anestetici, per l'eutanasia e  per
l'eventuale   ricovero   di   animali    terrestri    al    risveglio
dall'anestesia. 
    7. Deve essere  disponibile  un  ambiente,  lontano  dagli  altri
animali, per l'isolamento e per il  controllo  degli  animali  appena
arrivati. 
    8.  Gli  animali  appena  arrivati  devono  essere  tenuti  sotto
controllo per il tempo ritenuto  necessario  dal  veterinario  e  dal
curatore, prima di essere inseriti con gli altri. 
    9.  Bisogna  prestare  particolare  attenzione  all'igiene  degli
alloggi o delle vasche dove questi animali vengono isolati o messi in
quarantena. 
    10. Dove possibile,  il  personale  dello  staff  deve  indossare
indumenti di protezione e possedere strumenti da usare esclusivamente
nelle aree isolate. 
    11. Tutti i sedativi, i vaccini e gli altri  prodotti  veterinari
devono essere conservati in luoghi sicuri con accesso consentito solo
al personale. 
    12. Salvo specifiche  direttive  del  veterinario,  il  personale
dello zoo non deve detenere o somministrare sedativi. 
    13. La direzione del giardino zoologico deve  concordare  con  il
consulente  veterinario  locale  se  e'  preferibile  conservare  gli
antidoti dei  veleni  o  i  prodotti  veterinari  tossici  presso  il
giardino zoologico o presso un ospedale locale  o  l'ambulatorio  del
veterinario. 
    14. Tutte le attrezzature veterinarie infette o pericolose devono
essere conservate al sicuro: 
      a) dette attrezzature devono  essere  lasciate  in  luoghi  non
accessibili  agli  animali  o  al   personale   non   autorizzato   a
maneggiarle; 
      b) strumenti che possono pungere, come aghi e siringhe,  devono
essere riposti in contenitori rigidi o inceneriti dopo l'uso. 
 
B) PROTOCOLLO POST MORTEM. 
 
    1. Gli animali morti devono essere maneggiati in modo da  evitare
qualsiasi rischio d'infezione. 
    2. Ove possibile, le  cause  della  morte  di  ogni  animale  del
giardino  zoologico  devono  essere  sempre  individuate.   Cio'   e'
praticabile, nella maggioranza dei casi, tramite un  esame  autoptico
eseguito da un veterinario  esperto  o  da  un  patologo,  dotato  di
notevole esperienza e specifica formazione. 
    3. Nel caso in cui non sia possibile  trasferire  velocemente  le
carcasse presso un laboratorio veterinario al di fuori  del  giardino
zoologico, si devono organizzare dei locali interni, ove  si  possano
svolgere, nel rispetto dell'igiene e della sicurezza, gli esami  post
mortem. Qualora poi non sia possibile  svolgere  detti  esami  subito
dopo la  morte  degli  animali,  si  deve  disporre  di  un  apposito
congelatore, ove conservare la  carcassa  o  i  campioni  di  tessuto
prelevati, in  attesa  di  trasferirli,  in  contenitori  a  chiusura
ermetica, ad un laboratorio specializzato. 
    4. Gli strumenti necessari per svolgere degli esami post mortem e
le caratteristiche dei locali  di  cui  al  punto  precedente  devono
includere: un efficiente sistema di  drenaggio;  pareti  e  pavimenti
lavabili; un tavolo per autopsie; un set di strumenti  specifici  per
esami post mortem; adeguati  contenitori  per  la  conservazione  dei
campioni prelevati e,  in  caso  di  animali  di  grossa  taglia,  un
montacarichi. 
    5. Una volta condotte le dovute indagini  post  mortem,  si  deve
provvedere velocemente, in condizioni di  sicurezza  sanitaria,  alla
rimozione delle carcasse e degli organi interni.