(Allegato 2)
                                                           ALLEGATO 2 
 
                         MISURE DI SICUREZZA 
 
   1. Criteri per decidere sulle misure di sicurezza 
 
   1.1. Parametri di sicurezza 
   1.1.1. Le misure di sicurezza da realizzare in una galleria devono
basarsi su una considerazione sistematica di tutti  gli  aspetti  del
sistema consistenti nell'infrastruttura, l'esercizio, gli utenti e  i
veicoli. 
   1.1.2. Si tiene conto dei seguenti parametri quali: 
    - lunghezza della galleria, 
    - numero di fornici, 
    - numero di corsie, 
    - geometria della sezione trasversale, 
    - allineamento verticale e orizzontale, 
    - tipo di costruzione, 
    - traffico unidirezionale o bidirezionale, 
    - volume di traffico per fornice (compresa la  distribuzione  nel
tempo), 
    - rischio di congestione (giornaliero o stagionale), 
    - tempo di intervento dei servizi di pronto intervento, 
    - presenza e percentuale di veicoli pesanti, 
    - presenza, percentuale e tipo di trasporto di merci pericolose, 
    - caratteristiche delle strade di accesso, 
    - larghezza delle corsie, 
    - considerazioni relative alla velocita', 
    - condizioni geografiche e meteorologiche. 
   1.1.3. Se una galleria ha una caratteristica speciale  riguardante
i summenzionati parametri, occorre effettuare un'analisi  di  rischio
conformemente all'articolo 13 del  decreto  per  stabilire  se  siano
necessari misure di  sicurezza  integrative  e/o  un  equipaggiamento
complementare per garantire un livello  elevato  di  sicurezza  della
galleria. Questa analisi di rischio deve  tener  conto  di  eventuali
incidenti, che pregiudicano manifestamente la sicurezza degli  utenti
della strada nelle gallerie e che possono verificarsi durante la fase
di  esercizio  nonche'  della  natura  e  dell'ampiezza  delle   loro
possibili conseguenze. 
 
   1.2. Requisiti minimi 
   1.2.1. Devono essere messe in atto almeno le misure  di  sicurezza
prescritte dai seguenti paragrafi per assicurare un livello minimo di
sicurezza in tutte le gallerie contemplate nel decreto.  Puo'  essere
consentito discostarsi in misura  limitata  da  questi  requisiti,  a
condizione  che  sia  stata  completata  con  successo  la   seguente
procedura: 
   La  Commissione  permanente  per  le   gallerie   trasmette   alla
Commissione Europea informazioni in merito: 
    - al discostamento limitato previsto (ai  discostamenti  limitati
previsti); 
    - alle ragioni imperative alla base  del  discostamento  limitato
previsto; 
    - alle misure alternative di riduzione dei rischi da applicare  o
rafforzare al fine  di  garantire  un  livello  di  sicurezza  almeno
equivalente, inclusa la relativa comprova sotto forma  di  un'analisi
di rischio corrispondenti. 
   La Commissione Europea trasmette  la  richiesta  di  discostamento
limitato agli altri Stati membri quanto prima e in ogni caso entro un
mese dal suo ricevimento. 
   Se, entro un termine di tre mesi dal ricevimento  della  richiesta
della Commissione, ne' la Commissione  ne'  uno  Stato  membro  hanno
formulato obiezioni, il discostamento limitato si considera accettato
e la Commissione provvede a informarne tutti  gli  Stati  membri.  Se
sono espresse obiezioni, la Commissione presenta una proposta secondo
la procedura di cui all'articolo  17,  paragrafo  2  della  Direttiva
2004/54. In caso di decisione negativa, il discostamento limitato non
e' autorizzato. 
   1.2.2.Per prevedere un'interfaccia unica in tutte  le  gallerie  a
cui  si  applica  il  decreto,  non  e'  consentito  discostarsi  dai
requisiti dei seguenti paragrafi per quanto concerne la progettazione
delle infrastrutture di sicurezza a disposizione degli  utenti  delle
gallerie (stazioni di  emergenza,  segnaletica,  piazzole  di  sosta,
uscite di emergenza, ritrasmissione.radio se richiesta). 
 
   1.3. Volume di traffico 
   1.3.1.Quando nel presente Allegato si fa riferimento al "volume di
traffico", questo indica la media annua del traffico  giornaliero  in
una galleria, per corsia. Nel calcolo del volume  di  traffico,  ogni
veicolo a motore conta per una unita'. 
   1.3.2.Se il numero di veicoli pesanti con stazza maggiore di 3,5 t
supera il 15 % della media annua del traffico  giornaliero  o  se  il
traffico giornaliero stagionale supera  significativamente  la  media
annua del traffico  giornaliero,  devono  essere  valutati  i  rischi
supplementari e di essi occorre tenere conto aumentando il volume  di
traffico della galleria ai fini dell'applicazione dei  paragrafi  che
seguono. 
 
   2. Misure infrastrutturali 
   2.1. Numero di fornici e di corsie 
   2.1.1.I principali criteri per decidere se si debba costruire  una
galleria a fornice singolo  o  doppio  devono  essere  il  volume  di
traffico previsto e la sicurezza, prendendo in considerazione aspetti
quali la  percentuale  di  automezzi  pesanti,  il  dislivello  e  la
lunghezza. 
   2.1.2.Le gallerie in fase di progettazione, la cui previsione a 15
anni indica che il volume di traffico superera' i  10.00  veicoli  al
giorno per corsia, devono essere  realizzate  a  doppio  fornice  con
traffico unidirezionale, fermo restando  l'obbligo,  stabilito  dalle
norme emanate ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 aprile
1992 n. 285, di realizzare gallerie a  doppio  foro  per  i  tipi  di
strada a carreggiate indipendenti o separate  da  spartitraffico.  La
realizzazione dei due fornici puo' avvenire anche  per  fasi,  previa
autorizzazione della Commissione permanente per le gallerie. 
   2.1.3.Fatta eccezione per la corsia di  emergenza,  il  numero  di
corsie deve restare lo stesso tanto all'esterno che all'interno della
galleria. Ogni cambiamento dell'organizzazione della piattaforma deve
intervenire ad una distanza dal portale della galleria almeno pari  a
quella percorsa  in  10  secondi  da  un  veicolo  che  procede  alla
velocita' di progetto della strada. Se  particolari  circostanze  non
consentono di rispettare  questa  distanza,  devono  essere  adattate
misure supplementari e/o rafforzative per aumentare la sicurezza. 
   2.1.4.Nel caso di gallerie di  nuova  costruzione,  la  corsia  di
emergenza  in  galleria  puo'  essere  sostituita  da  una   banchina
pavimentata di dimensioni tali da consentire la  funzione  di  franco
psicotecnico  e,  la'  dove  necessario,  la  funzione  di  sosta  di
emergenza, previa analisi di rischio di cui all'art. 13 del decreto. 
 
   2.2. Geometria della galleria 
   2.2. l. Nella fase di progettazione della geometria della  sezione
trasversale e del tracciato orizzontale e verticale di una galleria e
delle strade di accesso occorre tenere  conto  particolarmente  della
sicurezza, in quanto tali  parametri  influiscono  significativamente
sulla probabilita' che si verifichino incidenti e sulla  gravita'  di
questi. 
   2.2.2.Nelle  gallerie   nuove   non   sono   consentite   pendenze
longitudinali superiori al 5  %,  fermo  restando.  quanto  stabilito
dalle norme emanate ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo  30
aprile 1992 n. 285 per  le  pendenze  massime  delle  livellette.  Il
limite  della  pendenza  puo'  essere   superato   soltanto   se   le
caratteristiche geomorfologiche del territorio non consentano diverse
soluzioni progettuali. 
   2.2.3.Nelle gallerie con dislivelli superiori al 3% devono  essere
adottate misure  supplementari  e/o  rafforzative  per  aumentare  la
sicurezza sulla base di un'analisi di rischio. 
   2.2.4.Nelle gallerie esistenti, se la larghezza  della  corsia  di
destra e' inferiore a 3,5 m ed e' consentito il transito  di  veicoli
pesanti, devono essere adottate misure supplementari e/o rafforzative
per aumentare la sicurezza sulla base di un'analisi di rischio. 
 
   2.3. Vie di fuga e uscite di emergenza 
   2.3.1. Nelle gallerie nuove sprovviste  di  corsie  di  emergenza,
devono essere previste banchine pedonabili di emergenza, sopraelevate
o meno, che gli utenti utilizzano in caso di guasto o incidente. 
   2.3.2.Nelle  gallerie  esistenti  sprovviste  sia  di  corsie   di
emergenza sia di  banchine  pedonabili  di  emergenza  devono  essere
adottate misure  supplementari  e/o  rafforzative  per  garantire  la
sicurezza, tramite apposita analisi di rischio. 
   2.3.3.Le uscite di emergenza  devono  consentire  agli  utenti  di
abbandonare a piedi la galleria e raggiungere un luogo sicuro in caso
di incidente o incendio. Queste uscite devono  costituire  anche  una
via di accesso alla galleria,  a  piedi,  per  i  servizi  di  pronto
intervento. Tali uscite possono consistere in: 
    - uscite dirette verso l'esterno della galleria, 
    - gallerie trasversali tra i fornici della galleria, 
    - uscite verso una galleria di emergenza, 
    - rifugi con vie di fuga separate dal fornice della galleria. 
   2.3.4. E' vietato costruire rifugi privi di uscita collegata a vie
di fuga verso l'esterno. 
   2.3.5.Devono essere previste uscite di emergenza se le analisi dei
rischi pertinenti, comprese la diffusione del fumo e la velocita'  di
propagazione alle condizioni locali, rivelano che la  ventilazione  e
le altre misure  di  sicurezza  sono  insufficienti  a  garantire  la
sicurezza degli utenti. 
   2.3.6.Nelle gallerie nuove devono esservi in ogni caso  uscite  di
emergenza se il volume di traffico supera i 2000 veicoli per corsia. 
   2.3.7.Per le gallerie esistenti di lunghezza superiore a 1000 m  e
con un volume di traffico, superiore a 2000 veicoli per  corsia  deve
essere valutata la fattibilita'  e  l'efficacia  della  realizzazione
delle uscite di emergenza, se mancanti, tramite apposita  analisi  di
rischio. 
   2.3.8.Quando sono previste uscite di emergenza,  la  distanza  tra
due di esse non deve superare i 500 m. 
   2.3.9.Mezzi appropriati, ad  esempio  porte,  devono  impedire  la
propagazione del fumo e del calore nelle vie di fuga dietro  l'uscita
di emergenza, consentendo cosi' agli utenti di raggiungere  l'esterno
in condizioni di sicurezza e  ai  servizi  di  pronto  intervento  di
accedere alla galleria. 
 
   2.4. Accesso per i servizi di pronto intervento 
   2.4.1.Nella gallerie a doppio fornice  di  lunghezza  superiore  a
1500 m, se le carreggiate si trovano allo stesso livello, o  a  quote
che  ne  consentano   il   collegamento   carrabile   a   costi   non
sproporzionati,  devono  essere  realizzati   passaggi   idonei   per
consentire  l'accesso  dei  veicoli  adibiti  ai  servizi  di  pronto
intervento, con interdistanza non superiore a 1500 m. 
   2.4.2.Se le  caratteristiche  geomorfologiche  del  territorio  lo
consentono, al di fuori di ciascun portale di  una  galleria  a  piu'
fornici devono essere  realizzati  varchi  nello  spartitraffico  per
consentire ai servizi di pronto intervento di accedere immediatamente
a ciascuno dei fornici. 
 
   2.5. Piazzole di sosta 
   2.5.1.Nelle nuove gallerie bidirezionali di lunghezza superiore  a
1500 m e con un volume di  traffico  superiore  a  2000  veicoli  per
corsia, qualora non siano previste corsie di emergenza, devono essere
previste piazzole di sosta a distanze non superiori  a  1000  m,  per
ogni senso di marcia e tra loro sfalsate. 
   2.5.2.Nelle  gallerie  bidirezionali   esistenti   di   lunghezza.
superiore a 1500 m e con un  volume  di  traffico  superiore  a  2000
veicoli per corsia, che siano prive  di  corsie  di  emergenza,  deve
essere valutata la fattibilita' e l'efficacia della realizzazione  di
piazzole di sosta, tramite apposita analisi di rischio. 
   2.5.3.Se le caratteristiche di costruzione della galleria  non  lo
consentono o lo consentono solo a un  costo  sproporzionato,  non  e'
obbligatorio prevedere le piazzole di sosta se  la  larghezza  totale
della parte della galleria accessibile ai veicoli, escluse  le  parti
sopraelevate e le corsie normali, e' pari almeno  alla  larghezza  di
una corsia normale. 
   2.5.4.Le piazzole di sosta comprendono una stazione di emergenza. 
 
   2.6. Drenaggio 
   2.6.1. Se il trasporto di  merci  pericolose  e'  autorizzato,  il
drenaggio di liquidi infiammabili e  tossici  e'  effettuato  tramite
canali  di  scolo  appositamente  realizzati  o   altri   dispositivi
all'interno delle sezioni trasversali delle gallerie. Tale sistema di
drenaggio deve essere progettato e mantenuto in funzione in  modo  da
impedire incendi nonche' il  propagarsi  di  liquidi  infiammabili  e
tossici all'interno di un fornice e tra i fornici. 
   2.6.2.Se nelle gallerie esistenti non e' possibile soddisfare tali
requisiti, o e' possibile soddisfarli solo a un costo sproporzionato,
se ne deve tenere  conto  al  fine  di  decidere  se  autorizzare  il
trasporto  di  merci  pericolose,  sulla  base  di   un'analisi   dei
pertinenti rischi. 
 
   2.7. Resistenza al fuoco delle strutture 
   La struttura principale di tutte le gallerie in cui  un  cedimento
locale della struttura possa avere conseguenze catastrofiche, come ad
esempio le gallerie sommerse o le gallerie  che  possono  causare  il
cedimento di  importanti  strutture  adiacenti,  deve  assicurare  un
livello sufficiente di resistenza al fuoco. 
 
   2.8. Illuminazione 
   2.8.1.L'illuminazione ordinaria deve essere prevista in modo  tale
da assicurare una visibilita' adeguata ai conducenti  nella  zona  di
ingresso e all'interno della galleria, di  giorno  e  di  notte,  nel
rispetto delle norme fissate con D.M. n. 3476 del 14.09.05. 
   2.8.2.L'illuminazione di sicurezza deve essere  prevista  in  modo
tale da fornire un minimo di visibilita' agli utenti della  galleria,
per consentire loro di abbandonare quest'ultima con i loro veicoli in
caso di interruzione dell'alimentazione elettrica. 
   2.8.3.  I  sistemi  di  illuminazione  finalizzati  a   consentire
l'evacuazione della galleria, quali i segnali luminosi di evacuazione
posti a un'altezza non superiore a 1.5 m, devono guidare  gli  utenti
che sgombrano la galleria a piedi in caso di emergenza. 
 
   2.9. Ventilazione 
   2.9.l.Nella progettazione, costruzione e  esercizio  dell'impianto
di ventilazione si deve tenere conto dei seguenti elementi: 
    - controllo degli inquinanti emessi dagli autoveicoli,  nel  caso
di flussi di traffico normali e nei picchi di traffico, 
    - controllo degli inquinanti emessi dagli autoveicoli in caso  di
arresto del traffico per incidenti, 
   - controllo del calore e del fumo in caso di incendio. 
   2.9.2. In tutte le gallerie di lunghezza superiore a 1000 m e  con
un volume di traffico superiore a 2000 veicoli per corsia deve essere
installato un impianto di ventilazione meccanica. 
   2.9.3.Nelle gallerie con traffico bidirezionale e/o unidirezionale
congestionato, la ventilazione longitudinale e'  consentita  solo  se
l'analisi di rischio di cui all'articolo 13 del  decreto  indica  che
essa e' accettabile e/o sono  adottate  misure  specifiche,  come  ad
esempio un'adeguata gestione del traffico,  minori  distanze  tra  le
uscite di emergenza, estrazioni intermedie dei fumi 
   2.9.4.Nelle  gallerie  in  cui  e'  necessario  un   impianto   di
ventilazione  meccanica  e  non   e'   consentita   la   ventilazione
longitudinale ai sensi del punto 2.9.3., devono 
   essere  utilizzati  impianti   di   ventilazione   trasversale   o
semitrasversale. Tali impianti devono permettere di evacuare  i  fumi
in caso di incendio. 
   2.9.5.Nelle gallerie di lunghezza superiore a 3000 m con  traffico
bidirezionale, con un volume di traffico superiore a 2000 veicoli per
corsia, con un centro di controllo e con un impianto di  ventilazione
trasversale o semitrasversale, devono  essere  adottate  le  seguenti
misure minime per quanto concerne la ventilazione: 
    - installazione di dispositivi di estrazione dell'aria e del fumo
azionabili separatamente o a gruppi; 
    - controllo costante della velocita'  longitudinale  dell'aria  e
conseguente regolazione del processo di  controllo  dell'impianto  di
ventilazione (estrattori, ventilatori, ecc.). 
 
   2.10. Stazioni di emergenza 
   2.10.1. Le stazioni di emergenza sono  progettate  per  mettere  a
disposizione diversi strumenti di sicurezza, in particolare  telefoni
di emergenza ed estintori, ma non per  proteggere  gli  utenti  dagli
effetti di un incendio. 
   2.10.2. Le stazioni di emergenza possono essere costituite  da  un
armadio o, preferibilmente, da  una  nicchia  nel  piedritto.  Devono
essere munite come minimo di  un  telefono  di  emergenza  e  di  due
estintori. 
   2.10.3.Devono esserci stazioni di emergenza vicino  ai  portali  e
all'interno, a intervalli non superiori a 150 m per le gallerie nuove
e non superiori a 250 m per le gallerie esistenti. 
 
   2.11. Erogazione idrica 
   Deve essere prevista l'erogazione idrica per  tutte  le  gallerie.
Vicino  ai  portali  e  all'interno  delle  gallerie  devono   essere
disponibili  idranti  a  intervalli  non  superiori  a  250   m.   Se
l'erogazione idrica non e' disponibile,  e'  obbligatorio  verificare
che  sia  assicurato  in  altro  modo  un  approvvigionamento  idrico
sufficiente. 
 
   2.12. Segnaletica stradale 
   Devono essere  usati  appositi  segnali  stradali  per  tutti  gli
impianti di sicurezza previsti  per  gli  utenti  della  galleria.  I
segnali e i pannelli da usare nelle gallerie devono  essere  conformi
al D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495. 
 
   2.13. Centro di controllo 
   2.13.1. Deve essere installato un centro di controllo in tutte  le
gallerie di lunghezza superiore a 3000 m e con un volume di  traffico
superiore a 2000 veicoli per corsia. 
   2.13.2. La sorveglianza di diverse gallerie puo' essere accentrata
in un unico centro  di  controllo,  previa  autorizzazione  da  parte
dell'Autorita' amministrativa. 
 
   2.14. Impianti di sorveglianza 
   2.14.1. In tutte le gallerie servite da  un  centro  di  controllo
devono essere installati impianti di sorveglianza con telecamere e un
impianto di  rilevamento  automatico  degli  incidenti  stradali  (ad
esempio arresto di veicoli) e/o degli incendi. 
   2.14.2. In tutte le gallerie  prive  di  un  centro  di  controllo
devono essere installati impianti  di  rilevamento  automatico  degli
incendi qualora il funzionamento della ventilazione meccanica per  il
controllo dei fumi sia diversa  dal  funzionamento  automatico  della
ventilazione per il controllo degli inquinanti. 
 
   2.15. Impianto per chiudere la galleria 
   2.15.1. Prima degli ingressi di tutte  le  gallerie  di  lunghezza
superiore a 1000 m, devono essere installati semafori che  consentono
di impedire l'accesso  alla  galleria  in  situazioni  di  emergenza.
Possono essere previste misure supplementari, ad esempio  pannelli  a
messaggio variabile  e  barriere,  per  ottenere  il  rispetto  delle
istruzioni. 
   2.15.2. All'interno di tutte le gallerie di lunghezza superiore  a
3000 m, con un centro di controllo e un volume di traffico  superiore
a 2000 veicoli per corsia, e' raccomandata l'adozione di impianti per
fermare i veicoli in caso di emergenza, con distanza  degli  impianti
non superiore a 1000 m. Tali impianti sono costituiti da semafori  ed
eventualmente  da  dispositivi  supplementari,  quali   altoparlanti,
pannelli a messaggio variabile e barriere. 
 
   2.16. Sistemi di comunicazione 
   2.16.1. In tutte le gallerie di lunghezza superiore a 1000 m e con
un volume di traffico superiore a  2000  veicoli  per  corsia  devono
essere installati  impianti  per  ritrasmissioni  radio  ad  uso  dei
servizi di pronto intervento. 
   2.16.2. Se vi e' un centro di  controllo,  deve  essere  possibile
interrompere le ritrasmissioni radio degli eventuali canali destinati
agli utenti della galleria, per diffondere messaggi di emergenza. 
   2.16.3.I rifugi e le altre  strutture  in  cui  gli  utenti  della
galleria in fase di evacuazione sono tenuti  ad  aspettare  prima  di
poter raggiungere l'esterno devono essere dotati di altoparlanti  per
comunicare informazioni agli stessi utenti. 
 
   2.17. Alimentazione elettrica e circuiti elettrici 
   2.17.1. Tutte le  gallerie  devono  disporre  di  un'alimentazione
elettrica di emergenza per assicurare il funzionamento degli impianti
di  sicurezza  per  il  tempo  necessario  a  consentire  la   totale
evacuazione degli utenti dalla galleria. 
   2.17.2.1 circuiti elettrici, di misurazione e di controllo  devono
essere progettati in modo che un guasto locale, dovuto ad  esempio  a
un  incendio,  non  impedisca  il  funzionamento  dei  circuiti   non
interessati. 
 
   2.18. Resistenza e reazione al fuoco degli impianti  e  sistemi  e
dei loro componenti 
   Il livello delle caratteristiche di resistenza e reazione al fuoco
dei componenti di tutti gli impianti e sistemi  della  galleria  deve
tenere  conto  della  loro  strutturazione  e  grado  di  esposizione
all'incendio e delle possibilita' tecnologiche, e deve consentire  il
mantenimento delle  necessarie  funzioni  di  sicurezza  in  caso  di
incendio. 
 
   2.19. Tabelle riepilogative dei requisiti minimi 
   Le  tabelle  riportate  in  appresso  riassumono  le  informazioni
relative ai requisiti minimi dei paragrafi precedenti,  distinti  per
le gallerie nuove e quelle esistenti. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
   3. Misure riguardanti l'esercizio 
 
   3.1. Mezzi di esercizio 
   L'esercizio deve essere organizzato e dotato dei  mezzi  necessari
per assicurare la continuita' e la sicurezza del traffico in tutta la
galleria. Il personale addetto all'esercizio e i  servizi  di  pronto
intervento  devono  ricevere  una  formazione  iniziale  e   continua
adeguata. 
 
   3.2. Piani in caso di emergenza 
   Per  tutte  le  gallerie  devono  essere  disponibili   piani   di
intervento in caso di emergenza. 
 
   3.3. Lavori nelle gallerie 
   La  chiusura  completa  o  parziale  di  corsie  per   lavori   di
costruzione o manutenzione deve  iniziare  sempre  all'esterno  della
galleria. A tale scopo possono essere utilizzati pannelli a messaggio
variabile, semafori e barriere meccaniche. 
 
   3.4. Gestione degli incidenti 
   In caso di incidente  grave  tutti  i  fornici  interessati  della
galleria devono essere immediatamente chiusi al traffico. 
   Questa  operazione  avviene   attivando   contemporaneamente   non
soltanto i dispositivi collocati  davanti  all'imbocco,  ma  anche  i
pannelli a messaggio variabile, i semafori e le  barriere  meccaniche
all'interno della galleria,  ove  presenti,  in  modo  che  tutto  il
traffico sia bloccato quanto prima all'interno  e  all'esterno  della
galleria. Nelle gallerie di lunghezza inferiore a 1000 m, la chiusura
puo' essere effettuata con  altri  mezzi.  Il  traffico  deve  essere
gestito in modo da permettere ai veicoli non coinvolti nell'incidente
di uscire rapidamente dalla galleria. 
   In occasione di esercitazioni periodiche, deve essere misurato  il
tempo di intervento dei servizi  di  pronto  intervento  in  caso  di
incidente in galleria, tempo che deve essere il piu' breve  possibile
e che puo' essere  inoltre  misurato  in  caso  di  incidenti.  Nelle
principali gallerie bidirezionali con  elevato  volume  di  traffico,
deve essere effettuata un'analisi di rischio a norma dell'articolo 13
del decreto, per stabilire se  e'  necessario  collocare  servizi  di
pronto intervento alle due estremita' della galleria. 
 
   3.5. Attivita' del centro di controllo 
   Per tutte le gallerie per le  quali  e'  previsto,  il  centro  di
controllo deve controllare la situazione in qualsiasi momento. 
 
   3.6 Chiusura della galleria 
   In caso di chiusura della galleria (per un breve o lungo periodo),
si devono informare gli utenti  sui  migliori  itinerari  alternativi
tramite sistemi informativi di facile accesso. 
   Gli itinerari alternativi  fanno  parte  dei  piani  di  emergenza
sistematici e devono  essere  finalizzati  a  mantenere  quanto  piu'
possibile scorrevole il traffico nonche' a  minimizzare  gli  effetti
secondari sulla sicurezza nelle zone limitrofe. 
 
   3.7. Trasporto di merci pericolose 
   Con riguardo all'accesso alle gallerie da  parte  di  veicoli  che
trasportano merci pericolose, si applicano le seguenti misure: 
    - esecuzione di un'analisi di rischio a  norma  dell'articolo  13
del decreto anteriormente alla  definizione  o  alla  modifica  delle
normative  o  dei  requisiti  applicabili  al  trasporto   di   merci
pericolose in galleria; 
    -  installazione  di   una   segnaletica   atta   ad   assicurare
l'osservanza  della  normativa  prima  dell'ultima  uscita  possibile
precedente la galleria e agli imbocchi delle gallerie, nonche' con un
anticipo  che  consenta  ai   conducenti   di   scegliere   itinerari
alternativi; 
    - presa in considerazione, su base individuale e in seguito  alla
precitata analisi di rischio, di specifiche misure operative volte  a
ridurre i rischi riguardanti tutti i veicoli  che  trasportano  merci
pericolose nelle gallerie, o alcuni di essi, quali  la  presentazione
di una dichiarazione prima dell'ingresso o la formazione di  convogli
scortati da veicoli di accompagnamento. 
 
   3.8. Sorpassi nelle gallerie 
   Deve  essere  eseguita  un'analisi  di  rischio  per  valutare  se
consentire ai mezzi pesanti di  effettuare  sorpassi  nelle  gallerie
dotate di piu' di una corsia in ogni direzione. 
 
   3.9. Distanza tra i veicoli e velocita' 
   La velocita' appropriata dei veicoli e la  distanza  di  sicurezza
tra essi sono fattori particolarmente  importanti  nelle  gallerie  e
richiedono la massima attenzione. A tale scopo,  occorre  consigliare
agli utenti delle gallerie la velocita' e la distanza appropriate, ed
eventualmente ricorrere alle opportune prescrizioni. 
   Gli  utenti  della  strada  alla  guida  di   autovetture   devono
mantenere, in condizioni normali, una distanza minima dal veicolo che
li precede equivalente alla distanza percorsa  da  un  veicolo  in  2
secondi. Per  gli  automezzi  pesanti  questa  distanza  deve  essere
raddoppiata. 
   In caso di arresto del traffico all'interno di una  galleria,  gli
utenti devono mantenere una distanza minima di 5  metri  dal  veicolo
che li precede, a meno che cio' non sia  possibile  a  causa  di  una
sosta di emergenza. 
 
   4. Campagne di informazione 
   Devono essere organizzate periodicamente campagne di  informazione
riguardanti la sicurezza nelle gallerie, realizzate in collaborazione
con le  parti  interessate  sulla  base  del  lavoro  armonizzato  di
organizzazioni   internazionali.   Le   campagne   di    informazione
pubblicizzano il comportamento corretto che gli utenti  della  strada
devono adottare quando si avvicinano alle gallerie e le attraversano,
soprattutto con riferimento a guasti  dei  veicoli,  congestione  del
traffico, incidenti e incendi. 
   Le informazioni sull'equipaggiamento di  sicurezza  disponibile  e
sul corretto comportamento degli  utenti  della  strada  in  galleria
vengono esposte in luoghi adatti per gli utenti.