(Allegato II)
                                                          Allegato II 
                                               (previsto dall'art. 2) 
 
             Calcolo dell'elettricita' da cogenerazione 
 
    1. I valori usati per calcolare l'elettricita'  da  cogenerazione
sono determinati sulla base del funzionamento  effettivo  o  previsto
dell'unita', in condizioni normali di utilizzazione. Per le unita' di
micro-cogenerazione  il  calcolo  puo'  essere   basato   su   valori
certificati. 
    2. La produzione di elettricita' da cogenerazione e'  considerata
pari  alla  produzione  annua  totale  di  elettricita'   dell'unita'
misurata al punto di uscita dei principali generatori: 
      a) nelle unita' di cogenerazione del tipo b), d), e), f), g)  e
h) di cui all'allegato  I,  con  rendimento  complessivo  annuo  pari
almeno al 75% e, 
      b) nelle unita' di cogenerazione  del  tipo  a)  e  c)  di  cui
all'allegato I, con rendimento complessivo annuo pari almeno all'80%. 
    3. Nelle unita' di cogenerazione con rendimento complessivo annuo
inferiore al valore di  cui  al  punto  2,  lettera  a),  [unita'  di
cogenerazione del tipo b), d), e), f), g) e h)  di  cui  all'allegato
I], o con rendimento complessivo annuo inferiore al valore di cui  al
punto 2, lettera b) [unita' di cogenerazione del tipo a) e c) di  cui
all'allegato I], la cogenerazione e' calcolata in base alla  seguente
formula: 
 
                             E CHP = H CHP C 
 
    dove: 
      E CHP e' la quantita' di elettricita' da cogenerazione; 
      C e' il rapporto energia/calore, definito al  successivo  punto
4; 
      H CHP  e'  la  quantita'  di  calore  utile  prodotto  mediante
cogenerazione (calcolato a questo  fine  come  produzione  totale  di
calore meno qualsiasi calore prodotto in caldaie separate o  mediante
estrazione di vapore fresco dal  generatore  di  vapore  prima  della
turbina). 
    4.  Il  calcolo  dell'elettricita'  da  cogenerazione  dev'essere
basato sul rapporto effettivo energia/calore.  Se  per  un'unita'  di
cogenerazione tale rapporto  non  e'  noto,  si  possono  utilizzare,
specialmente a fini statistici, i seguenti  valori  di  base  per  le
unita' del tipo a), b), c), d) ed e) di cui all'allegato  I,  purche'
l'elettricita' da cogenerazione calcolata sia pari o  inferiore  alla
produzione totale di elettricita' dell'unita': 
    

=====================================================================
                                  |Rapporto di base energia/calore
Tipo di unita'                    |(C)
=====================================================================
Turbina a gas a ciclo combinato   |
con recupero di calore            |0,95
---------------------------------------------------------------------
Turbina a vapore a contropressione|0,45
---------------------------------------------------------------------
Turbina a presa di vapore a       |
condensazione                     |0,45
---------------------------------------------------------------------
Turbina a gas con recupero di     |
calore                            |0,55
---------------------------------------------------------------------
Motore a combustione interna      |0,75


    
 
    Nel  caso  siano  introdotti  valori  di  base  per  i   rapporti
energia/calore per le unita' del tipo f), g), h), i), l) e m) di  cui
all'allegato  I,  tali  valori  sono  pubblicati  e  notificati  alla
Commissione europea. 
    5. Se una parte del  contenuto  energetico  del  combustibile  di
alimentazione del processo di cogenerazione e' recuperata sotto forma
di sostanze chimiche e riciclata, detta parte puo' essere dedotta dal
combustibile  di  alimentazione  prima  di  calcolare  il  rendimento
complessivo di cui alle lettere a) e b). 
    6. Ove  ritenuto  necessario  si  puo'  determinare  il  rapporto
energia/calore come il  rapporto  tra  elettricita'  e  calore  utile
durante  il  funzio-namento  a  capacita'  ridotta   in   regime   di
cogenerazione usando dati operativi dell'unita' specifica. 
    7. Secondo la procedura di cui all'art. 14,  paragrafo  2,  della
direttiva 2004/8/CE, la Commissione europea  stabilisce  linee  guida
dettagliate  per  l'applicazione  e  l'utilizzo   dell'allegato   II,
compresa la determinazione del rapporto energia/calore. 
    8. Si possono applicare periodi di  resoconto  diversi  dall'anno
solare ai fini dei calcoli effettuati conformemente ai punti 2 e 3.