ALLEGATO II Progetti di competenza statale 1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonche' impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi, nonche' terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto. 2) Installazioni relative a: - centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW; - centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti; - Impianti per l'estrazione dell'amianto, nonche' per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto; - centrali nucleari e altri reattori nucleari, compreso lo smantellamento e lo smontaggio di tali centrali e reattori (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica). 3) Impianti destinati: - al ritrattamento di combustibili nucleari irradiati; - alla produzione o all'arricchimento di combustibili nucleari; - al trattamento di combustibile nucleare irradiato o di residui altamente radioattivi; - allo smaltimento definitivo dei combustibili nucleari irradiati; - esclusivamente allo smaltimento definitivo di residui radioattivi; - esclusivamente allo stoccaggio (previsto per piu' di dieci anni) di combustibile nucleare irradiato o di residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione. 4) Elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km. ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri". 5) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio. 6) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unita' produttive funzionalmente connesse tra di loro: - per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base, con capacita' produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie1 di seguito indicate: --------------------------------------------------------------------- Classe di prodotto |Soglie* (Gg/anno) --------------------------------------------------------------------- a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi | o insaturi, alifatici o aromatici) | 200 --------------------------------------------------------------------- b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, | aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, | acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi | 200 --------------------------------------------------------------------- c) idrocarburi solforati | 100 --------------------------------------------------------------------- d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi,| composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, | cianati, isocianati | 100 --------------------------------------------------------------------- e) idrocarburi fosforosi | 100 --------------------------------------------------------------------- f) idrocarburi alogenati | 100 --------------------------------------------------------------------- g) composti organometallici | 100 --------------------------------------------------------------------- h) materie plastiche di base (polimeri, fibre | sintetiche, fibre a base di cellulosa) | 100 --------------------------------------------------------------------- i) gomme sintetiche | 100 --------------------------------------------------------------------- - per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, con capacita' produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie2 di seguito indicate: --------------------------------------------------------------------- Classe di prodotto |Soglie* (Gg/anno) --------------------------------------------------------------------- j) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di | idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di | carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, | idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile| 100 --------------------------------------------------------------------- k) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, | acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, | acido solforico, oleum e acidi solforati | 100 --------------------------------------------------------------------- l) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di | potassio, idrossido di sodio | 100 --------------------------------------------------------------------- - per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) con capacita' produttiva complessiva annua superiore a 300 milioni di chilogrammi (intesa come somma delle capacita' produttive relative ai singoli composti elencati nella presente classe di prodotto). 7) Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare. 8) Stoccaggio: - di prodotti chimici, petrolchimici con capacita' complessiva superiore a 80.000 m3 ; - superficiale di gas naturali con una capacita' complessiva superiore a 80.000 m3 ; - di prodotti di gas di petrolio liquefatto con capacita' complessiva superiore a 40.000 m3 ; - di prodotti petroliferi liquidi di capacita' complessiva superiore a 80.000 m3 ; - di prodotti combustibili solidi con capacita' complessiva superiore a 150.000 t. 9) oleodotti, gasdotti o condutture per prodotti chimici di lunghezza superiore a 40 km e diametro superiore o uguale a 800 mm. 10) Opere relative a - tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonche' aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1.500 metri di lunghezza; - autostrade e strade riservate alla circolazione automobilistica o tratti di esse, accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni controllate e sulle quali sono vietati tra l'altro l'arresto e la sosta di autoveicoli; - strade extraurbane a quattro o piu' corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o piu' corsie, sempre che la nuova strada o il tratto di strada raddrizzato e/o allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km; - parcheggi interrati che interessano superfici superiori ai 5ha, localizzati nei centri storici o in aree soggette a vincoli paesaggistici decretati con atti ministeriali o facenti parte dei siti UNESCO. 11) Porti marittimi commerciali, nonche' vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1350 tonnellate. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti, collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto), che possono accogliere navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse. 12) Interventi per la difesa del mare: - terminali per il carico e lo scarico degli idrocarburi e sostanze pericolose; - piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi; - condotte sottomarine per il trasporto degli idrocarburi; - sfruttamento minerario piattaforma continentale. 13) impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 m o che determinano un volume d'invaso superiore ad 1.000.000 m3 , nonche' impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano un volume d'invaso superiore a 100.000 m3 . 14) Trivellazioni in profondita' per lo stoccaggio dei residui nucleari. 15) Interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalita' di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modifiche, comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilita' di grande comunicazione. 16) Opere ed interventi relativi a trasferimenti d'acqua che prevedano o possano prevedere trasferimento d'acqua tra regioni diverse e cio' travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183. 17) Stoccaggio di gas combustibile e di CO2 in serbatoi sotterranei naturali in unita' geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi. 18) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per se' sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato. -------------------- 1 Le soglie della tabella sono riferite alla somma delle capacita' produttive relative ai singoli composti che sono riportati in un'unica riga 2 Le soglie della tabella sono riferite alla somma delle capacita' produttive relative ai singoli composti che sono riportati in un'unica riga.