Allegato 2
(Previsto dall'articolo 9)
ASSISTENZA DA PARTE DEI VETTORI AEREI
Trasporto in cabina dei cani da assistenza riconosciuti, nel
rispetto della regolamentazione nazionale.
Oltre agli apparecchi medici, trasporto di al massimo due
dispositivi di mobilita' per persona con disabilita' o persona a
mobilita' ridotta, comprese sedie a rotelle elettriche, previo
preavviso di quarantotto ore e limitatamente allo spazio disponibile
a bordo dell'aeromobile nonche' nel rispetto della pertinente
normativa relativa alle merci pericolose.
Comunicazione delle informazioni essenziali sul volo in formato
accessibile.
Realizzazione di ogni sforzo ragionevole al fine di attribuire, su
richiesta, i posti a sedere tenendo conto delle esigenze delle
singole persone con disabilita' o a mobilita' ridotta, nel rispetto
dei requisiti di sicurezza e limitatamente alla disponibilita'.
Se necessario, assistenza alle persone affinche' possano
raggiungere i servizi igienici.
Qualora una persona con disabilita' o una persona a mobilita'
ridotta sia assistita da una persona di accompagnamento, il vettore
aereo effettua ogni sforzo ragionevole per attribuire a tale persona
un posto a sedere vicino alla persona con disabilita' o alla persona
a mobilita' ridotta.