(Allegato 2)
                                                           Allegato 2 
 
  Il punto 1.1.1 dell'Allegato 3 del decreto legislativo 152/2006  e'
sostituito come segue: 
 
  1.1.1 - FISSAZIONE DELLE CONDIZIONI DI RIFERIMENTO TIPO-SPECIFICHE 
                   PER I CORPI IDRICI SUPERFICIALI 
 
D.1. Premessa 
Per ciascun tipo di corpo idrico superficiale, individuato in base  a
quanto riportato nella precedente sezione A al presente  punto,  sono
definite: 
  a) le condizioni idromorfologiche e fisico-chimiche tipo-specifiche 
   che  rappresentano   i   valori   degli   elementi   di   qualita'
   idromorfologica e fisico-chimica che l'Allegato 1, punto A.1  alla
   parte terza del presente decreto legislativo, stabilisce per  tale
   tipo di corpo idrico  superficiale  in  stato  ecologico  elevato,
   quale definito nella pertinente  tabella  dell'Allegato  1,  punto
   A.2; 
  b) le condizioni biologiche di riferimento tipo-specifiche che 
   rappresentano i valori degli elementi di  qualita'  biologica  che
   l'Allegato 1, punto A.1 specifica per tale tipo  di  corpo  idrico
   superficiale in stato  ecologico  elevato,  quale  definito  nella
   pertinente tabella dell'Allegato 1, punto A.2. 
Nell'applicare le procedure previste nella presente sezione ai  corpi
idrici superficiali fortemente modificati o corpi idrici artificiali,
i  riferimenti  allo  stato  ecologico   elevato   sono   considerati
riferimenti al potenziale ecologico massimo definito nell'Allegato 1,
tabella A.2.5. I valori relativi al potenziale ecologico massimo  per
un corpo idrico sono riveduti ogni sei anni. 
 
D.2. Funzione delle condizioni di riferimento: 
Le condizioni di riferimento: 
  - rappresentano uno stato corrispondente a pressioni molto basse 
   senza   gli    effetti    dell'industrializzazione    di    massa,
   dell'urbanizzazione   e   dell'agricoltura   intensiva    e    con
   modificazioni molto lievi degli elementi  di  qualita'  biologica,
   idro-morfologica e chimicofisica; 
  - sono stabilite per ogni tipo individuato all'interno delle 
   categorie   di   acque   superficiali,    esse    sono    pertanto
   tipo-specifiche; 
  - non coincidono necessariamente con le condizioni originarie 
   indisturbate e possono includere disturbi molto  lievi,  cioe'  la
   presenza di pressioni antropiche  e'  ammessa  purche'  non  siano
   rilevabili alterazioni a  carico  degli  elementi  di  qualita'  o
   queste risultino molto lievi; 
  - consentono di derivare i valori degli elementi di qualita' 
   biologica necessari per la classificazione dello  stato  ecologico
   del corpo idrico; 
  - vengono espresse come intervallo di valori, in modo tale da 
   rappresentare la variabilita' naturale degli ecosistemi. 
 
D.2.1. Condizioni di riferimento e  Rapporto  di  Qualita'  Ecologica
(RQE) 
L'individuazione  delle  condizioni  di   riferimento   consente   di
calcolare, sulla base dei risultati del  monitoraggio  biologico  per
ciascun elemento di qualita', il  "rapporto  di  qualita'  ecologica"
(RQE). L'RQE viene espresso come un valore numerico che varia tra 0 e
1, dove lo stato elevato e' rappresentato dai  valori  vicino  ad  1,
mentre lo stato pessimo e' rappresentato da  valori  numerici  vicino
allo 0. 
L'RQE mette in relazione i valori dei parametri  biologici  osservati
in un dato corpo idrico e  il  valore  per  quegli  stessi  parametri
riferiti alle condizioni di riferimento applicabili al corrispondente
tipo di corpo idrico e serve a quantificare lo scostamento dei valori
degli elementi di qualita' biologica,  osservati  in  un  dato  sito,
dalle   condizioni   biologiche   di   riferimento   applicabili   al
corrispondente tipo di corpo idrico. L'entita'  di  tale  scostamento
concorre ad effettuare la classificazione dello stato ecologico di un
corpo idrico secondo lo schema a 5 classi di cui Allegato 1 punto  A2
del presente decreto legislativo. 
 
D.3. Metodi per stabilire le condizioni di riferimento  I  principali
metodi per la definizione delle condizioni di riferimento sono: 
  - Metodo spaziale, basato sull'uso dei dati provenienti da siti di 
   monitoraggio; 
  - Metodo teorico basato su modelli statistici, deterministici o 
   empirici di  previsione  dello  stato  delle  condizioni  naturali
   indisturbate; 
  - Metodo temporale, basato sull'utilizzazione di dati di serie 
   storiche o paleoricostruzione o una combinazione di entrambi; 
  - Una combinazione dei precedenti approcci; 
Tra i metodi citati e' utilizzato prioritariamente  quello  spaziale.
Qualora tale approccio non risulti applicabile si ricorre agli  altri
metodi elencati. Puo' essere inoltre utilizzato un metodo basato  sul
giudizio  degli  esperti  solo  nel  caso  in  cui   sia   comprovata
l'impossibilita' dell'applicazione dei metodi sopra riportati. 
 
D.3.1 Metodo  spaziale  Il  metodo  spaziale  si  basa  sui  dati  di
monitoraggio qualora siano  disponibili  siti,  indisturbati  o  solo
lievemente  disturbati,  idonei  a  delineare   le   "condizioni   di
riferimento" e pertanto identificati come "siti  di  riferimento".  I
siti di riferimento sono individuati  attraverso  l'applicazione  dei
criteri di selezione basati sull'analisi delle pressioni esistenti  e
dalla successiva validazione biologica.  Possono  essere  individuati
siti  diversi  per  ogni  elemento   di   qualita'   biologica.   Per
l'individuazione  dei  siti  si  fa  riferimento   alle   metodologie
riportate nei manuali ISPRA, per  le  acque  marino-  costiere  e  di
transizione, e CNR-IRSA , per i corsi d'acqua e le acque lacustri. 
 
D.4. Processo per la determinazione delle Condizioni di Riferimento 
Le Regioni, sentite le Autorita' di bacino, all'interno  del  proprio
territorio, individuano, per  ciascuna  categoria  e  tipo  di  corpo
idrico, i potenziali siti di riferimento sulla base dei dati e  delle
conoscenze relative  al  proprio  territorio  in  applicazione  delle
metodologie richiamate  al  punto  D.3  e  provvedono  a  inviare  le
relative informazioni al MATTM. 
Le condizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente  punto  D.1,
tenendo conto dei siti di riferimento e dei relativi dati  comunicati
dalle Regioni, sono stabilite con decreto del Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio  e  del  Mare,  da  emanarsi  ai  sensi
dell'art. 75, comma 3, del presente decreto legislativo. 
Se non risulta possibile stabilire, per un elemento qualitativo in un
determinato  tipo  di  corpo  idrico  superficiale,   condizioni   di
riferimento  tipo-specifiche  attendibili  a   causa   della   grande
variabilita' naturale cui l'elemento e'  soggetto  (non  soltanto  in
conseguenza delle variazioni stagionali) detto elemento  puo'  essere
escluso dalla valutazione dello stato  ecologico  per  tale  tipo  di
acque superficiali. In questo  caso  i  motivi  dell'esclusione  sono
specificati nel piano di gestione del bacino idrografico. 
Un numero sufficiente di siti in condizioni di riferimento, per  ogni
tipo  individuato,  nelle  varie  categorie  di  corpi  idrici,  sono
identificati, dal MATTM con il  supporto  dell'ISPRA  e  degli  altri
istituti scientifici, per la costituzione di una rete  di  controllo,
che costituisce parte integrante della rete nucleo di  cui  al  punto
A.3.2.4. dell'Allegato 1 al  presente  decreto  legislativo,  per  lo
studio della variazioni, nel tempo, dei valori  delle  condizioni  di
riferimento per i diversi tipi. 
Le condizioni di riferimento sono aggiornate  qualora  si  presentano
variazioni per cause naturali nei siti di riferimento.