Allegato B
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I gestori delle strutture ricettive che intendono avvalersi delle
modalita' di comunicazione mediante trasmissione dei dati con mezzi
infonnatici o telematici possono chiedere il collegamento con la
questura della provincia in cui hanno sede le predette strutture.
Nella domanda, inviata alla questura di competenza territoriale,
dovranno essere indicati gli estremi della licenza di esercizio in
corso di validita'.
La trasmissione delle schede degli ospiti arrivati dovra' essere
effettuata utilizzando una linea telefonica commutata con modem
standard seriale RS232 avente velocita' minima di 2400 bps con
correzione di errore.
Il formato dei dati da trasmettere e' ASCII standard.
Per ogni trasmissione dovranno essere inviati i dati nel seguente
ordine:
1 record di identificazione struttura ricettiva
seguito da
N record di identificazione ospite (un record per ogni
soggetto)
secondo i tracciati specificati.
Per ogni record ricevuto relativo all'ospite, verra' trasmesso un
carattere di controllo uguale a:
I = se il soggetto e' stato inserito nell'archivio della
questura;
U = se il soggetto nella data di arrivo era gia' presente in
archivio ed e' stato aggiornato;
N = se il record e' non valido.
Viene considerato non valido un record nel quale non compaiano le
informazioni obbligatorie (vedi tracciato record) o che contenga
caratteri non consentiti.
A ricezione avvenuta e completata, prima della disconnessione, il
software di ricezione inviera' automaticamente all'esercizio
ricettivo una comunicazione elettronica, in formato testo, quale
conferma dell'avvenuta acquisizione dei dati inviati.
Tale ricevuta certifichera' l'avvenuta operazione e pertanto
dovra' essere conservata dall'esercizio ricettivo.