(Allegato II)
                                                          ALLEGATO II 
 
            ESAMI DI LABORATORIO RICHIESTI PER I DONATORI 
                        (Articolo 5, comma 1) 
 
    1. Test di laboratorio 
    1.1. Il donatore di cellule e/o tessuti e' sottoposto  almeno  ai
seguenti test: 
    Anti-HIV-1,2 
    HBsAg 
    Anti-HBc 
    Anti-HCV Ab 
    Sifilide , come indicato al punto 1.4. 
    1.2. L'esame degli anticorpi HTLV-I e'  effettuato  sui  donatori
che vivono in aree ad alta incidenza del virus o ne sono originari  o
i cui partner sessuali provengono da  tali  aree,  ovvero  qualora  i
genitori del donatore siano originari di tali aree. 
    1.3. Se il test  degli  anticorpi  anti-HBc  risulta  positivo  e
quello dell'HBsAg negativo, sono necessarie  ulteriori  indagini  con
una valutazione dei rischi per decidere l'idoneita' per uso  clinico.
Per le cellule  staminali  emopoietiche  midollari  e  periferiche  e
cordonali, la ricerca di anticorpi anti - HBc non  e'  indispensabile
nel caso in cui venga effettuato il test NAT per HIV, HBV e HCV, come
previsto dalla normativa vigente. 
    1.4.  Per  escludere  la  presenza  di  un'infezione  attiva   da
Treponema pallidum, deve essere applicato un algoritmo  di  controllo
convalidato. In caso di risultato negativo al test, specifico  o  non
specifico, i tessuti e le cellule possono essere  utilizzati.  Se  si
effettua un test non specifico, il risultato positivo non esclude  il
prelievo o l'utilizzo, se il test di conferma specifico sul treponema
e' negativo. 
    Per un donatore risultato  positivo  in  un  test  specifico  del
treponema, occorre una valutazione dei rischi approfondita al fine di
decidere in merito all'idoneita' per uso clinico. 
    1.5. In determinate circostanze (quali  in  caso  di  cardiopatia
reumatica, malaria, CMV, toxoplasma, EBV, Trypanosoma cruzi)  possono
risultare necessari ulteriori esami, in  base  agli  antecedenti  del
donatore e alle caratteristiche dei tessuti o delle cellule donati . 
    1.6. In caso di donatori  autologhi,  si  applica  l'allegato  I,
punto 2.1.1. 
 
    2.  Requisiti  generali  per  la  determinazione  dei   marcatori
biologici 
    2.1. Gli esami sono effettuati presso laboratori autorizzati e  a
tal fine  accreditati  da  parte  della  Regione  o  della  Provincia
autonoma, che  utilizzano  dispositivi  diagnostici  marcati  CE,  se
richiesto. Il tipo di test impiegato deve essere convalidato  per  il
suo scopo conformemente alle attuali conoscenze scientifiche. 
    2.2. I test di laboratorio sono effettuati su siero o  su  plasma
del donatore e non su altri fluidi o secrezioni quali umore acqueo  o
vitreo, a meno che non sia specificamente giustificato dal  punto  di
vista clinico, in tal caso deve essere utilizzato un test convalidato
per tale fluido. 
    2.3. Se il potenziale donatore ha avuto emorragie e  recentemente
e'  stato  sottoposto  a  trasfusione  di  sangue,  suoi  componenti,
colloidi o cristalloidi, l'esame del sangue puo' non essere valido  a
causa dell'emodiluizione dei campioni. 
    E' necessario applicare un calcolo algoritmico  per  valutare  il
grado di emodiluizione nei casi seguenti: 
    a) campioni di sangue da donatore vivente: se il sangue,  i  suoi
componenti e/o i colloidi  sono  stati  iniettati  entro  le  48  ore
precedenti il prelievo di sangue  e  se  i  cristalloidi  sono  stati
iniettati un'ora prima del prelievo; 
    b) campioni di sangue da donatore cadavere: se il sangue, i  suoi
componenti e/o i colloidi  sono  stati  iniettati  entro  le  48  ore
precedenti il decesso e se i cristalloidi sono stati iniettati un'ora
prima del decesso. 
    Gli istituti dei tessuti possono accettare tessuti e  cellule  di
donatori con una diluizione del plasma superiore  al  50  %  solo  se
utilizzano procedure di  analisi  convalidate  per  il  plasma  o  se
dispongono di un campione precedente la trasfusione. 
    2.4. In caso di donatore cadavere,  i  campioni  di  sangue  sono
prelevati immediatamente prima del decesso, oppure, se  cio'  non  e'
possibile, il prelievo dei campioni va effettuato quanto prima  e  in
ogni caso entro 24 ore dal decesso. 
    2.5. a) Nel caso di donatore vivente, i campioni di  sangue  sono
prelevati  contemporaneamente  alla  donazione,  oppure,  se  non  e'
possibile, entro 7 giorni dalla donazione (si  tratta  del  «campione
della donazione»). 
    b) Ove tessuti e cellule di donatore allogenico  vivente  possano
essere conservati per  lunghi  periodi,  e'  necessario  ripetere  il
prelievo dei campioni e gli esami dopo un intervallo  di  180  giorni
dal prelievo. In caso di ripetizione degli esami, il  campione  della
donazione puo' essere prelevato sino a 30 giorni  prima  e  7  giorni
dopo la donazione. 
    c) Se tessuti  e  cellule  di  donatore  allogenico  vivente  non
possono  essere  conservati  per  lunghi  periodi  e  risulta  quindi
impossibile ripetere il campionamento, si applica la procedura di cui
alla lettera a). 
    2.6. Se il «campione della donazione» di un donatore vivente,  di
cui alla lettera a) del punto 2.5, e' anche  sottoposto  a  test  per
HIV, HBV e HCV mediante la tecnica per l'amplificazione  degli  acidi
nucleici (NAT), non e' necessario ripetere l'esame  dei  campioni  di
sangue a 180 giorni dal prelievo. La ripetizione degli esami  non  e'
richiesta  neppure  se  il  trattamento   comprende   una   fase   di
inattivazione convalidata per i virus interessati. 
    2.7. In caso di prelievo di cellule staminali del midollo osseo e
del sangue periferico, ivi compreso il sangue da cordone  ombelicale,
i campioni di sangue sono prelevati a fini di analisi nei  30  giorni
precedenti la  donazione  e  sono  testati  secondo  le  disposizioni
vigenti in materia di attivita' trasfusionali. 
    2.8 Nel caso di donatori neonati, i test biologici possono essere
effettuati sulla madre del donatore, al fine  di  evitare  interventi
medici inutili sul bambino.