Allegato II Norme per il ricorso a densita' piu' elevate (di cui all'art. 3, comma 3) Notifica e documentazione. Si applicano le seguenti norme: 1. Il proprietario o il detentore comunica all'autorita' competente l'intenzione di ricorrere a una densita' superiore a 33 kg/m2 di peso vivo. Egli indica la densita' di allevamento che intende raggiungere ed informa l'autorita' competente di qualsiasi modifica della stessa almeno 15 giorni prima della collocazione del gruppo di polli nel capannone. Se l'autorita' competente lo richiede, la notifica e' accompagnata da un documento che riprende in sintesi le informazioni contenute nella documentazione di cui al punto 2. 2. Il proprietario o il detentore tiene a disposizione nel capannone la documentazione che descrive in dettaglio i sistemi di produzione. In particolare, tale documentazione comprende informazioni relative a particolari tecnici del capannone e delle sue attrezzature quali: a) una mappa del capannone indicante le dimensioni delle superfici occupate dai polli; b) sistemi di ventilazione e, ove pertinente, di raffreddamento e riscaldamento, comprese le rispettive ubicazioni, un piano della ventilazione indicante in dettaglio i parametri di qualita' dell'aria prefissati, come flusso, velocita' e temperatura dell'aria; c) sistemi di alimentazione e approvvigionamento d'acqua e loro ubicazione; d) sistemi d'allarme e di riserva in caso di guasti ad apparecchiature automatiche o meccaniche essenziali per la salute ed il benessere degli animali; e) procedure operative che assicurino interventi di riparazione urgenti in caso di guasti alle apparecchiature essenziali per la salute e il benessere degli animali; f) tipo di pavimentazione e lettiera normalmente usate. La documentazione e' resa disponibile all'autorita' competente su sua richiesta ed e' tenuta aggiornata. In particolare, sono registrate le ispezioni tecniche al sistema di ventilazione e di allarme. Il proprietario o il detentore comunica senza indugio all'autorita' competente eventuali cambiamenti del capannone, delle attrezzature e delle procedure descritti che potrebbero influire sul benessere dei volatili. Norme per gli stabilimenti - controllo dei parametri ambientali. 3. Ciascun capannone di uno stabilimento deve essere dotato di sistemi di ventilazione e, se necessario, di riscaldamento e raffreddamento concepiti, costruiti e fatti funzionare in modo che: a) la concentrazione di ammoniaca (NH³) non superi 20 ppm e la concentrazione di anidride carbonica (CO²) non superi 3000 ppm misurati all'altezza della testa dei polli; b) la temperatura interna non superi quella esterna di piu' di 3° C quando la temperatura esterna all'ombra e' superiore a 30° C; c) l'umidita' relativa media misurata all'interno del capannone durante 48 ore non superi il 70% quando la temperatura esterna e' inferiore a 10° C.