(Allegato II)
                                                          Allegato II 
 
                         Norme per il ricorso a densita' piu' elevate 
                                         (di cui all'art. 3, comma 3) 
Notifica e documentazione. 
  Si applicano le seguenti norme: 
    1.  Il  proprietario  o  il  detentore   comunica   all'autorita'
competente l'intenzione di ricorrere a una densita'  superiore  a  33
kg/m2 di peso vivo. 
    Egli indica la densita' di allevamento che intende raggiungere ed
informa l'autorita' competente di  qualsiasi  modifica  della  stessa
almeno 15 giorni prima della collocazione del  gruppo  di  polli  nel
capannone. 
    Se  l'autorita'  competente   lo   richiede,   la   notifica   e'
accompagnata da un documento che riprende in sintesi le  informazioni
contenute nella documentazione di cui al punto 2. 
    2. Il proprietario  o  il  detentore  tiene  a  disposizione  nel
capannone la documentazione che descrive in dettaglio  i  sistemi  di
produzione.   In   particolare,   tale    documentazione    comprende
informazioni relative a particolari tecnici del capannone e delle sue
attrezzature quali: 
      a) una  mappa  del  capannone  indicante  le  dimensioni  delle
superfici occupate dai polli; 
      b) sistemi di ventilazione e, ove pertinente, di raffreddamento
e riscaldamento, comprese le rispettive ubicazioni,  un  piano  della
ventilazione indicante in dettaglio i parametri di qualita' dell'aria
prefissati, come flusso, velocita' e temperatura dell'aria; 
      c) sistemi di alimentazione e approvvigionamento d'acqua e loro
ubicazione; 
      d) sistemi  d'allarme  e  di  riserva  in  caso  di  guasti  ad
apparecchiature automatiche o meccaniche essenziali per la salute  ed
il benessere degli animali; 
      e) procedure operative che assicurino interventi di riparazione
urgenti in caso di guasti  alle  apparecchiature  essenziali  per  la
salute e il benessere degli animali; 
      f) tipo di pavimentazione e lettiera normalmente usate. 
    La documentazione e' resa disponibile all'autorita' competente su
sua  richiesta  ed  e'  tenuta  aggiornata.  In   particolare,   sono
registrate le ispezioni tecniche al  sistema  di  ventilazione  e  di
allarme. 
    Il  proprietario  o   il   detentore   comunica   senza   indugio
all'autorita' competente eventuali cambiamenti del  capannone,  delle
attrezzature e delle procedure descritti che potrebbero influire  sul
benessere dei volatili. 
Norme per gli stabilimenti - controllo dei parametri ambientali. 
  3. Ciascun capannone di uno  stabilimento  deve  essere  dotato  di
sistemi  di  ventilazione  e,  se  necessario,  di  riscaldamento   e
raffreddamento concepiti, costruiti e fatti funzionare in modo che: 
    a) la concentrazione di ammoniaca (NH³) non superi 20  ppm  e  la
concentrazione di  anidride  carbonica  (CO²)  non  superi  3000  ppm
misurati all'altezza della testa dei polli; 
    b) la temperatura interna non superi quella esterna di piu' di 3°
C quando la temperatura esterna all'ombra e' superiore a 30° C; 
    c) l'umidita' relativa media misurata all'interno  del  capannone
durante 48 ore non superi il 70% quando  la  temperatura  esterna  e'
inferiore a 10° C.