(Allegato II)
Allegato II 
 
        Linee guida e Questionario per la dichiarazione PRTR 
 
PREMESSA 
 
Il presente decreto istituisce il registro nazionale delle  emissioni
e dei trasferimenti di inquinanti che  di  seguito  sara'  denominato
semplicemente  PRTR  (Pollutant  Release   and   Transfer   Register)
nazionale. Le informazioni contenute nel PRTR nazionale riguardano  i
complessi produttivi che  ricadono  nel  campo  di  applicazione  del
regolamento (CE) n. 166/06 (di seguito denominato regolamento E-PRTR)
e le emissioni di inquinanti in aria, acqua e suolo, i  trasferimenti
fuori sito di inquinanti nelle acque reflue e i  trasferimenti  fuori
sito di rifiuti prodotti dagli stessi. 
Le informazioni  del  Registro  PRTR  sono  raccolte  attraverso  una
comunicazione  (nel   seguito   denominata   dichiarazione   PRTR   o
semplicemente dichiarazione) che i complessi che svolgono una o  piu'
attivita'  dell'Allegato  I  del  Regolamento  E-PRTR   (di   seguito
denominati complessi PRTR) possono dover presentare  annualmente.  La
dichiarazione PRTR riguarda informazioni: 
- per l'identificazione del complesso e delle attivita'  sorgenti  di
emissioni o trasferimenti ivi svolte; 
- sulle emissioni in aria, acqua e suolo  di  sostanze  o  gruppi  di
sostanze stabiliti, se superiori a determinati valori soglia; 
- sui trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle  acque  reflue  di
sostanze o gruppi di sostanze stabiliti, se superiori  a  determinati
valori soglia; 
-  sui  trasferimenti  fuori  sito  dei  rifiuti  pericolosi  e   non
pericolosi, se superiori a determinati valori soglia. 
La dichiarazione PRTR deve essere presentata  ogni  anno  secondo  la
tempistica prevista dal presente decreto. 
La dichiarazione PRTR, in  continuita'  con  la  dichiarazione  INES,
avviene esclusivamente  per  via  telematica  e  con  firma  digitale
(mediante smart-card, business key, ecc.). 
La procedura on-line per la dichiarazione e ogni  informazione  utile
al riguardo sono reperibili sui siti dell'Istituto superiore  per  la
Protezione e la Ricerca  Ambientale  (ISPRA):  www.isprambiente.it  e
www.eprtr.it 
 
Il presente Allegato si compone delle seguenti due parti: 
I. linee guida per la dichiarazione PRTR; 
II. questionario per la dichiarazione PRTR. 
 
                Linee guida per la dichiarazione PRTR 
 
INTRODUZIONE 
 
Le presenti linee guida contengono le istruzioni per la dichiarazione
PRTR. Dopo aver consentito al gestore del complesso di capire se deve
dichiarare o  meno,  guidano  il  dichiarante  nella  raccolta  delle
informazioni e nella loro successiva comunicazione. 
 
1. LA DICHIARAZIONE PRTR: persona di riferimento e responsabile 
La dichiarazione PRTR prevede  l'individuazione  di  una  persona  di
riferimento e di un responsabile della dichiarazione. 
La persona di riferimento e' una persona tecnicamente  competente,  a
conoscenza delle informazioni comunicate con  la  dichiarazione  PRTR
che puo' essere eventualmente contattata dalle  autorita'  nel  corso
della fase di valutazione della qualita'  dei  dati.  La  persona  di
riferimento puo' anche non essere  la  stessa  che  ha  materialmente
compilato la dichiarazione e non deve necessariamente appartenere  al
complesso produttivo. 
Alla persona di riferimento e' dedicata la parte I del questionario. 
Il responsabile della dichiarazione PRTR e' colui che  garantisce  la
qualita' dei dati  comunicati  e  che  firma  con  la  smart-card  la
dichiarazione. Il responsabile della  dichiarazione  puo'  essere  il
gestore, il proprietario o il rappresentante legale del complesso che
e' nominato responsabile delle  informazioni  fornite  attraverso  la
dichiarazione. 
Al responsabile della dichiarazione e' dedicata  la  parte  VIII  del
questionario. 
 
2. LA DICHIARAZIONE PRTR: principali indicazioni e criteri 
Il criterio alla base della  dichiarazione  PRTR  e'  un  sistema  di
valori soglia associato a un elenco di attivita' e  a  un  elenco  di
sostanze (allegato  I  e  allegato  II  del  Regolamento  n.166/06/CE
rispettivamente). Il riferimento al sistema di valori soglia consente
al  gestore  del  complesso  produttivo  di  capire  se  e'  soggetto
all'obbligo di dichiarazione oppure no. 
 
Il complesso PRTR 
Per complesso PRTR si intende una struttura produttiva costituita  da
uno o piu' impianti sullo stesso sito gestiti  dalla  stessa  persona
fisica o giuridica, al cui  interno  e'  svolta  almeno  un'attivita'
presente nell'Allegato I del regolamento  n.166/06/CE.  Il  complesso
PRTR e' l'unita' dichiarante. 
 
Le attivita' PRTR 
Le attivita' PRTR sono quelle elencate in Tab. A1(cfr. 3. Appendici).
La Tab. A1  e'  conforme  all'allegato  I  del  Regolamento  (CE)  n.
166/2006. Tutte le attivita' IPPC sono attivita' PRTR. 
In Tab. A1 le attivita' PRTR sono  distinte  in  categorie;  ciascuna
categoria e' identificata da un codice E-PRTR (una cifra  seguita  da
una lettera). Alle categorie spesso e' associato un valore soglia 1 
riferito alla potenza termica installata o alla capacita'  produttiva
o di trattamento. 
Se alla categoria di attivita' e'  associato  un  valore  soglia,  si
intende che solo le attivita' con potenza o  capacita'  superiore  al
valore soglia sono attivita' PRTR. 
Se alla categoria di attivita' non e' associato alcun valore  soglia,
si intende che tutte le attivita' di questa categoria sono  attivita'
PRTR. 
 
Gli inquinanti, i valori soglia e le emissioni 
Gli inquinanti 2 le cui emissioni rispettivamente in aria, in acqua e
nel suolo devono essere dichiarate sono riportati  nella  tabella  A2
(cfr 3. Appendici). 
Valori soglia espressi in kg o t  o  g  per  anno  (kg/a,  t/a,  g/a)
specifici per le  emissioni  in  aria,  acqua  e  suolo  accompagnano
ciascun inquinante. 
L'emissione di un inquinante in aria, nell'acqua  o  nel  suolo  deve
essere dichiarata quando il valore dell'emissione totale annuale  del
complesso PRTR e' superiore al corrispondente valore soglia. 
--------- 
 1 Il valore soglia si riferisce alla capacita' massima produttiva di
progetto che e' costante nel tempo (finche' non vengono  fatte  delle
modifiche), e non alle quantita' prodotte che variano nel tempo e che
sono generalmente inferiori alla suddetta capacita' di progetto. 
 2 Per semplicita' li chiameremo inquinanti anche se vi sono compresi
gruppi di inquinanti e parametri come il COD. 
 
I trasferimenti fuori sito 
Due diverse tipologie di trasferimento fuori sito sono previste nella
dichiarazione PRTR. 
Per trasferimento fuori sito di sostanze  inquinanti  si  intende  lo
spostamento oltre i confini di un complesso industriale di inquinanti
contenuti  in  acque  reflue  destinate   al   trattamento.   Per   i
trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue occorre far
riferimento agli inquinanti  e  ai  valori  soglia  previsti  per  le
emissioni in acqua riportati in Tab. A2. I trasferimenti  fuori  sito
di  inquinanti  nelle  acque  reflue  corrispondono   agli   scarichi
indiretti previsti nella dichiarazione INES.  I  trasferimenti  fuori
sito di inquinanti nelle acque reflue devono essere dichiarati quando
il valore del  trasferimento  totale  del  complesso  PRTR,  relativo
all'anno  di  riferimento,  e'  superiore  al  corrispondente  valore
soglia. 
Per trasferimento fuori sito di rifiuti  si  intende  lo  spostamento
oltre i confini di un complesso industriale di rifiuti  destinati  al
recupero o allo smaltimento. Il trasferimento fuori sito  di  rifiuti
deve essere dichiarato quando  il  valore  del  trasferimento  totale
annuale del complesso PRTR e' superiore ai valori soglia che  sono  2
t/a  e  2000  t/a  per  i  rifiuti  pericolosi   e   non   pericolosi
rispettivamente. 
 
Devo dichiarare oppure no? 
Il complesso PRTR e' tenuto a presentare la dichiarazione qualora  le
emissioni in aria o in acqua o i trasferimenti nelle acque reflue  di
almeno  un  inquinante  o  i  trasferimenti  dei  rifiuti   risultino
superiori ai corrispondenti valori soglia. 
Lo schema seguente, fig.1, illustra il percorso che il gestore di  un
complesso produttivo deve seguire per capire se ricade nel  campo  di
applicazione del presente decreto e se  e'  tenuto  a  presentare  la
dichiarazione. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
Figura 1. Schema per l'individuazione dei complessi dichiaranti. 
 
2.2 LA DICHIARAZIONE PRTR: le informazioni 
 
Il complesso PRTR dichiarante 
Oltre a dati "anagrafici" e a informazioni sulla  localizzazione  del
complesso,  il  gestore  del  complesso  dichiarante   deve   fornire
informazioni  sul  numero  di  impianti,  di  addetti  e  di  ore  di
esercizio; queste ultime informazioni non saranno rese pubbliche. 
E' prevista la possibilita' per il  dichiarante  di  comunicare,  ove
esistente, l'indirizzo dell'eventuale sito web della societa'  o  del
complesso PRTR. Nel caso in cui tale  informazione  venga  comunicata
essa sara' resa pubblica; si raccomanda pertanto di inserire l'URL di
pagine dai contenuti "ambientali". 
All'identificazione del complesso PRTR e' dedicata la  parte  II  del
questionario. 
 
Le attivita' PRTR e la principale attivita' PRTR 
Le attivita' PRTR (tabella A1, cfr 3. Appendici) sono identificate da
un codice E-PRTR (una cifra seguita da una lettera). Il codice E-PRTR
individua categorie di attivita'. La sola parte numerica  del  codice
E-PRTR identifica gruppi di categorie di  attivita'.  Se  l'attivita'
PRTR   e'   anche   un'attivita'   IPPC,   sara'   identificata   dal
corrispondente codice IPPC (due cifre). 
A ciascuna categoria di attivita'  sono  poi  associati  uno  o  piu'
codici NOSE-P (cinque cifre)  e  uno  o  piu'  codici  NACE  (quattro
cifre).  Per  le  corrispondenze  tra  i  vari  codici   si   rimanda
all'Appendice I del Questionario della dichiarazione. Per ragioni  di
praticita' i codici NACE presenti nella tabella A1 sono a due  cifre,
ma nella dichiarazione e' richiesto l'inserimento del codice  NACE  a
quattro cifre.  Si  precisa  che  il  codice  NACE  e'  associato  al
complesso e non alle singole attivita'. 
Se nel complesso sono svolte piu' attivita' PRTR, tutte le  attivita'
PRTR devono essere dichiarate. 
Se nel medesimo complesso  PRTR  sono  svolte  piu'  attivita'  della
stessa categoria, le capacita' dei relativi  impianti  devono  essere
sommate per ottenere la  capacita'  della  categoria  (ovviamente  le
capacita' devono essere espresse nella stessa unita'  di  misura  per
essere sommate) da confrontare con il valore soglia 1 relativo a tale 
categoria. 
 
--------------------------------------------------------------------- 
Esempio: Se in un complesso ci sono due  caldaie  di  40  e  25  MWth
rispettivamente, le  singole  capacita'  di  progetto  devono  essere
sommate per ottenere la capacita' della categoria, che sara'  pari  a
65 MWth. (Mentre le singole capacita' di progetto sono inferiori,  la
somma e' superiore al valore soglia per la categoria 1.c) 
--------------------------------------------------------------------- 
 
Tra le attivita' PRTR svolte nel  complesso  e'  necessario  indicare
l'attivita' PRTR principale.  Per  attivita'  principale  si  intende
l'attivita' che contribuisce maggiormente alle emissioni totali e  ai
trasferimenti  totali  del  complesso.  Generalmente  la   principale
attivita' PRTR coincide con la principale attivita' economica. 
Se nel complesso e' svolta una sola attivita' PRTR, essendo  l'unica,
essa e' la sola ad essere  dichiarata  ed  e'  anche  la  principale.
Quando le attivita' PRTR svolte nel complesso sono piu' di una e  non
risultasse chiara la coincidenza  tra  principale  attivita'  PRTR  e
principale attivita' economica, per l'individuazione della principale
attivita' PRTR e' necessario valutare  quale  attivita'  contribuisce
maggiormente alle emissioni totali o ai trasferimenti totali. 
 
--------------------------------------------------------------------- 
Esempio: un complesso ha codice NACE corrispondente  alla  produzione
dello zucchero e la capacita' produttiva di progetto  non  supera  il
valore soglia dell'attivita' PRTR 8b. Al suo interno c'e' una caldaia
per la produzione di acqua  calda  di  processo  classificabile  come
attivita' PRTR 1c (centrali  termoelettriche  ed  altri  impianti  di
combustione con capacita' >50 MWth. 
 
Il complesso dichiara una sola attivita' PRTR 1c che e' la principale
attivita' PRTR del complesso e che in questo caso non coincide con la
principale attivita' economica. 
Variante caso precedente: un complesso ha codice NACE  corrispondente
alla produzione dello zucchero e la capacita' produttiva di  progetto
supera il valore soglia dell'attivita' PRTR 8b.  Al  suo  interno  ha
inoltre una caldaia per la produzione  di  acqua  calda  di  processo
classificabile come attivita' PRTR 1c e un impianto per la produzione
di calce attivita' classificabile come attivita' PRTR 3c. 
Il complesso dichiara tre attivita'  PRTR.  La  principale  attivita'
PRTR e' quella 1c  (e'  quella  che  contribuisce  maggiormente  alle
emissioni e trasferimenti) che anche in questo caso non coincide  con
la principale attivita' economica 
--------------------------------------------------------------------- 
 
Se all'interno del complesso PRTR sono presenti anche  attivita'  non
PRTR, esse non devono essere dichiarate. 
 
Gli inquinanti e i valori soglia 
L'emissione di un inquinante2 in aria, nell'acqua o nel suolo, o il 
trasferimento fuori sito di un inquinante  nelle  acque  reflue  deve
essere dichiarato quando il valore dell'emissione  totale  annuale  o
del trasferimento totale annuale del complesso PRTR e'  superiore  al
corrispondente valore soglia. 
Per emissione totale di un inquinante o trasferimento  totale  di  un
inquinante si intende la somma di tutti i contributi  provenienti  da
tutte le attivita' PRTR svolte nel complesso. 
L'emissione totale o il trasferimento  totale  di  inquinanti  di  un
complesso PRTR devono comprendere tutti i  contributi  convogliati  e
diffusi/fuggitivi (non convogliati). 
Considerando inoltre che  possono  essere  sorgenti  di  emissione  e
trasferimenti  sia  attivita'  volontarie,  abituali,   straordinarie
(quelle generalmente riconducibili ad una sorta di prassi o procedura
standard di esercizio) sia attivita' involontarie  (quelle  collegate
al verificarsi di incidenti), l'emissione totale o  il  trasferimento
totale di  inquinanti  di  un  complesso  deve  comprendere  tutti  i
contributi prodotti  nel  corso  del  normale  esercizio,  di  eventi
eccezionali e di eventi accidentali. 
---------- 
 2 Per brevita' li chiameremo inquinanti anche se l'elenco di tabella
A2 comprende anche gruppi di inquinanti e parametri come il COD. 
 
Quando un inquinante ricade in piu'  posizioni  di  tab.A2  (cfr.  3.
Appendici), l'emissione o il trasferimento di quell'inquinante devono
essere riportati per ciascuna posizione in  cui  ricade  l'inquinante
stesso. E' il caso del dicloroetano-1,2 che  figura  nelle  posizioni
n.34, come inquinante singolo  e  n.7,  come  componente  dei  COVNM.
Situazione analoga per il  tributilstagno  e  il  trifenilstagno  che
compaiono in elenco come singole sostanze, alle posizioni n. 74 e  75
rispettivamente, ed anche come componenti dei composti organostannici
(posizione n. 69). 
Quando al valore  totale  delle  emissioni  o  dei  trasferimenti  di
inquinanti di un complesso PRTR contribuiscono  anche  attivita'  non
PRTR, il contributo di  tali  attivita'  deve  essere  sottratto  dal
totale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti. Se  non  e'
possibile valutare i contributi provenienti  da  attivita'  non  PRTR
(es: perche' sono convogliati insieme a quelli da  attivita'  PRTR  o
per altri motivi tecnici) e' consentito lasciarli inclusi nel dato di
emissione totale  o  di  trasferimento  totale;  in  questo  caso  si
raccomanda di indicare presenza e tipologia delle attivita' non  PRTR
che contribuiscono alle emissioni totali o  ai  trasferimenti  totali
del complesso PRTR. 
 
Gli inquinanti e le sottoliste specifiche 
Nelle tabelle A3  e  A4  (cfr  3.  Appendici)  sono  riportate  delle
sottoliste  specifiche  di  inquinanti  che  indicano  per   ciascuna
categoria di attivita' i principali  inquinanti  che  possono  essere
presenti nelle emissioni in aria (tabella  A3),  nelle  emissioni  in
acqua e nei trasferimenti di inquinanti nelle acque  reflue  (tabella
A4). 
Le sottoliste non  sono  elenchi  di  minima  (dichiarare  almeno  le
emissioni degli inquinanti riportati nelle sottoliste) ne' di massima
(dichiarare al massimo le emissioni degli inquinanti riportati  nelle
sottoliste): le sottoliste sono liste di controllo che possono essere
utilizzate come guida per la selezione degli inquinanti da dichiarare
per ciascuna attivita' PRTR. 
L'elenco completo degli inquinanti che possono essere dichiarati come
emissioni e trasferimenti e' riportato in tabella A2. Cio'  non  vuol
dire che il dichiarante debba acquisire dati su tutti gli  inquinanti
di tabella A2 per sapere se sono presenti o meno  nelle  emissioni  o
nei trasferimenti. In base alla conoscenza dei  processi  svolti  nel
proprio complesso produttivo, il dichiarante e' in grado di stabilire
se un determinato inquinante  possa  essere  presente  o  meno  nelle
emissioni o nei trasferimenti generati dai processi stessi.  Solo  se
ritiene che un certo inquinante possa essere presente nelle emissioni
o  nei  trasferimenti  il  dichiarante  deve  acquisire  il  dato   e
comunicarlo  secondo  i   criteri   delle   presenti   linee   guida.
Conseguentemente la lista degli inquinanti emessi  da  una  attivita'
puo' anche differire dalle sottoliste, per  esempio  per  l'industria
chimica dove grande e' la varieta' dei processi per la produzione  di
differenti prodotti l'elenco degli inquinanti da dichiarare per  ogni
attivita'  PRTR  potrebbe  differire  ampiamente   dalle   sottoliste
specifiche. 
 
Emissioni in aria 
Per emissione in aria si intende qualsiasi introduzione  di  sostanze
inquinanti  nell'aria  in  seguito  a  qualsiasi   attivita'   umana,
volontaria o involontaria, abituale o straordinaria. 
Con riferimento alla tabella A2 (cfr 3 Appendici), l'emissione di  un
inquinante in aria deve essere dichiarata quando  l'emissione  totale
annuale in aria del complesso PRTR dichiarante e' superiore al valore
soglia. 
L'emissione  totale  in  aria  deve  includere   emissioni   puntuali
(convogliate), fuggitive e diffuse/non puntuali (non convogliate); si
richiede  di  identificare   la   tipologia   dell'emissione   totale
dichiarata (emissione puntuale o  emissione  puntuale  +  diffusa/non
puntuale). 
L'emissione totale deve comprendere i contributi prodotti  nel  corso
del normale esercizio, di eventi eccezionali e di eventi accidentali.
Nel  caso  siano  presenti  contributi   provenienti   da   attivita'
involontarie, collegati ad eventi  eccezionali  e  accidentali,  tali
emissioni accidentali devono essere indicate anche separatamente. 
Se  all'emissione  totale   in   aria   del   complesso   dichiarante
contribuiscono anche attivita' non PRTR, i corrispondenti  contributi
devono essere sottratti dal totale;  possono  rimanere  inclusi  come
gia' specificato nel paragrafo "Gli inquinanti e i valori soglia". 
Se  all'emissione  totale   in   aria   del   complesso   dichiarante
contribuiscono  attivita'  svolte  in  complessi  diversi  da  quello
dichiarante (es.: un impianto di abbattimento  condiviso  tra  due  o
piu' operatori di diversi complessi),  i  contributi  provenienti  da
attivita' svolte in complessi diversi da  quello  dichiarante  devono
essere sottratti dall'emissione totale. 
Se il complesso dichiarante condivide con altri operatori un impianto
di abbattimento situato in un altro complesso  confinante  adiacente,
deve  calcolare  e  dichiarare  la  propria  quota  che  contribuisce
all'emissione totale in aria. 
L'emissione totale in aria  del  complesso  dichiarante  deve  essere
ripartita tra le attivita' PRTR che la producono. Se nel complesso e'
svolta solo un'attivita'  PRTR,  l'emissione  totale  in  aria  sara'
attribuita tutta all'unica attivita' PRTR svolta nel complesso. 
Ciascun dato di  emissione  totale  deve  essere  accompagnato  dalla
indicazione della tipologia di acquisizione:  M  se  misurato,  C  se
calcolato, S se stimato (vedi capitolo 2.3). 
Alle emissioni in aria e' dedicata la parte III del questionario. 
 
- Emissioni in acqua 
Per emissione in acqua si intende qualsiasi introduzione di  sostanze
inquinanti  nell'acqua  in  seguito  a  qualsiasi  attivita'   umana,
volontaria o involontaria, abituale o straordinaria. 
In riferimento alla tab. A2, l'emissione di un  inquinante  in  acqua
deve  essere  dichiarata  quando  l'emissione  totale  in  acqua  del
complesso PRTR dichiarante e' superiore al valore soglia. 
L'emissione  totale  in  acqua  deve  includere  emissioni   puntuali
(convogliate), fuggitive e diffuse/non puntuali (non convogliate); si
richiede  di  identificare   la   tipologia   dell'emissione   totale
dichiarata (emissione puntuale o  emissione  puntuale  +  diffusa/non
puntuale). 
L'emissione totale deve comprendere i contributi prodotti  nel  corso
del normale esercizio, di eventi eccezionali e di eventi accidentali.
Nel  caso  siano  presenti  contributi   provenienti   da   attivita'
involontarie, collegati ad eventi  eccezionali  e  accidentali,  tali
emissioni accidentali devono essere indicate anche separatamente. 
Se  all'emissione  totale  in   acqua   del   complesso   dichiarante
contribuiscono anche attivita' non PRTR, i corrispondenti  contributi
devono essere sottratti dal totale;  possono  rimanere  inclusi  come
gia' specificato nel paragrafo "Gli inquinanti e i valori soglia". 
L'emissione totale in acqua del  complesso  dichiarante  deve  essere
ripartita tra le attivita' PRTR sorgenti svolte nel complesso. Se nel
complesso e' svolta solo un'attivita' PRTR, l'emissione totale  sara'
attribuita tutta all'unica attivita' PRTR svolta nel complesso. 
Ciascun dato di  emissione  totale  deve  essere  accompagnato  dalla
indicazione della tipologia di acquisizione:  M  se  misurato,  C  se
calcolato, S se stimato (vedi capitolo 2.3). 
L'eventuale contributo di un "carico di fondo", dove  per  carico  di
fondo si intende la  presenza  di  inquinanti  gia'  nelle  acque  in
ingresso   al   complesso   dichiarante,   puo'   essere    sottratto
dall'emissione totale del complesso solo  nel  caso  in  cui  l'acqua
prelevata da un corpo idrico superficiale sia scaricata nello  stesso
corpo idrico superficiale. Per chiarezza si riportano i seguenti  due
esempi: 
- prelievo di acqua da un corpo idrico superficiale  vicino  al  sito
del complesso dichiarante - L'acqua prelevata dal mare, da un fiume o
da un lago vicino, dopo utilizzo come acqua di  raffreddamento  e  di
processo, e' scaricata nello stesso mare, fiume  o  lago.  In  questo
caso il contributo all'emissione dovuto alla eventuale presenza di un
carico di fondo  puo'  essere  sottratto  dall'emissione  totale  del
complesso. A tal fine si raccomanda di valutare il  carico  di  fondo
dell'acqua in ingresso e dell'acqua  restituita  al  corpo  recettore
attraverso misurazioni in grado di fornire un quadro  rappresentativo
delle condizioni in essere durante il periodo di riferimento. 
- prelievo di acqua potabile o di acque sotterranee - In questo  caso
l'eventuale carico di fondo presente nell'acqua  usata  nel  processo
industriale non  deve  essere  sottratto  dall'emissione  totale  del
complesso in quanto esso aumenta il carico della sostanza  inquinante
nel fiume, lago o mare che riceve lo scarico. 
Alle emissioni in acqua e' dedicata la parte IV del questionario. 
 
Trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue 
Per trasferimento fuori sito di  inquinanti  nelle  acque  reflue  si
intende lo spostamento oltre i confini di un complesso industriale di
inquinanti contenuti in acque reflue  destinate  al  trattamento.  Le
acque reflue considerate sono quelle inviate al  trattamento  esterno
di depurazione mediante sistema di condotte o rete fognaria. Le acque
reflue trasferite fuori sito mediante fusti o  autobotti  o  cisterne
sono rifiuti liquidi secondo  la  normativa  vigente  e,  come  tali,
devono essere considerati nella parte della dichiarazione relativa al
trasferimento fuori sito di rifiuti. Per i trasferimenti  fuori  sito
di  inquinanti  nelle  acque  reflue  occorre  far  riferimento  agli
inquinanti e ai valori soglia previsti  per  le  emissioni  in  acqua
riportati in Tab. A2. I trasferimenti fuori sito di inquinanti  nelle
acque reflue corrispondono agli  scarichi  indiretti  previsti  nella
dichiarazione INES. 
In riferimento alla tab. A2  (cfr  3.  Appendici),  il  trasferimento
fuori sito di un inquinante nelle acque reflue deve essere dichiarato
quando la quantita' totale di  inquinante  trasferito  dal  complesso
PRTR dichiarante e' superiore al valore soglia. 
Per i trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque  reflue,  la
quantita' totale annuale trasferita  da  confrontare  con  il  valore
soglia e', per ciascun inquinante, la somma di tutti i contributi  al
trasferimento fuori sito originati dalle attivita'  PRTR  svolte  nel
complesso dichiarante. 
La  quantita'  totale  di  inquinanti   trasferita   deve   includere
contributi  puntuali  (convogliati)  e  diffusi/non   puntuali   (non
convogliati);  si  richiede  di   identificare   la   tipologia   del
trasferimento totale dichiarato (puntuale o  puntuale  +  diffusa/non
puntuale). 
Il trasferimento totale fuori sito di inquinanti deve  comprendere  i
contributi prodotti  nel  corso  del  normale  esercizio,  di  eventi
eccezionali e di eventi accidentali. 
Ciascun dato di trasferimento totale fuori sito  di  inquinanti  deve
essere   accompagnato   dalla   indicazione   della   tipologia    di
acquisizione: M se misurato, C  se  calcolato,  S  se  stimato  (vedi
capitolo 2.3). 
Il  trasferimento  totale  di  inquinanti  fuori  sito  deve   essere
ripartito tra le attivita' PRTR sorgenti svolte nel complesso. Se nel
complesso e' svolta  solo  un'attivita'  PRTR,  la  quantita'  totale
trasferita sara' attribuita tutta all'unica attivita' PRTR svolta nel
complesso. 
Se nel complesso PRTR sono svolte piu' attivita' PRTR,  la  quantita'
totale trasferita sara'  distribuita  tra  tutte  le  attivita'  PRTR
sorgenti svolte nel complesso. 
Se  al  trasferimento  fuori  sito  di   inquinanti   del   complesso
dichiarante contribuiscono anche attivita' non PRTR, i corrispondenti
contributi devono  essere  sottratti  dal  totale;  possono  rimanere
inclusi come specificato nel paragrafo "Gli  inquinanti  e  i  valori
soglia". 
In caso di presenza di carico di fondo,  anche  per  i  trasferimenti
fuori sito di inquinanti nei  reflui  si  raccomanda  di  seguire  le
indicazioni riportate nel paragrafo sulle emissioni in acqua. 
Ai trasferimenti fuori sito  di  inquinanti  nelle  acque  reflue  e'
dedicata la parte VI del questionario. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
Figura 2. Schema effluenti in aria ed acqua di un complesso PRTR: 
 
- effluente A: emissione in aria; 
- effluente B: emissione in acqua (acque reflue che  non  necessitano
di depurazione); 
- effluente C: emissione in acqua (acque reflue sottoposte a processo
di depurazione interna); 
- effluente D: trasferimento fuori sito di inquinanti in acqua (acque
reflue avviate ad un trattamento esterno di depurazione); 
effluente E: trasferimento fuori sito di rifiuti (compresi i  rifiuti
liquidi  opportunamente  infustati  e  recapitati   all'impianto   di
trattamento mediante trasporto su gomma). 
 
Emissioni nel suolo 
Ai fini della dichiarazione PRTR le  emissioni  nel  suolo,  definite
dall'art.6 del  Regolamento  (CE)  n.166/2006,  sono  costituite  dai
rifiuti sottoposti ad operazione di smaltimento in ambiente terrestre
e di iniezione in profondita' (D2 e  D3,  cfr  Allegato  II  A  della
direttiva 75/442/CEE). Un  esempio  di  emissione  nel  suolo  e'  lo
smaltimento  in  ambiente  terrestre  di  fanghi  oleosi   (per   es.
contenenti idrocarburi). 
Si precisa che l'utilizzazione agronomica dei fanghi di  depurazione,
dei reflui e degli effluenti zootecnici, ai sensi del D.Lgs.  99/1992
e all'art. 112 del D. Lgs. 152/06, e' un'operazione di  recupero  che
non deve essere considerata emissione nel suolo.. 
L'eventuale operazione di trasferimento fuori sito mediante  condotta
di fanghi dal complesso al luogo dello smaltimento che puo' precedere
lo smaltimento in ambiente terrestre non deve essere dichiarata  come
trasferimento fuori sito di inquinanti. 
Con riferimento alla tabella A2 (cfr 3. Appendici), analogamente alle
emissioni in aria ed acqua, l'emissione di un  inquinante  nel  suolo
deve  essere  dichiarata  quando  l'emissione  totale   annuale   del
complesso PRTR dichiarante e' superiore al valore soglia. 
L'emissione totale deve comprendere i contributi prodotti  nel  corso
del normale esercizio, di eventi eccezionali e di eventi accidentali.
Nel  caso  siano  presenti  contributi   provenienti   da   attivita'
involontarie, collegati ad eventi  eccezionali  e  accidentali,  tali
emissioni accidentali devono essere indicate anche separatamente. 
L'emissione totale nel suolo del complesso  dichiarante  deve  essere
ripartita tra le attivita' PRTR che la producono. Se nel complesso e'
svolta solo un'attivita' PRTR, l'emissione  totale  nel  suolo  sara'
attribuita tutta all'unica attivita' PRTR svolta nel complesso. 
Se  all'emissione  totale  nel  suolo   del   complesso   dichiarante
contribuiscono anche attivita' non PRTR, i corrispondenti  contributi
devono essere sottratti dal totale;  possono  rimanere  inclusi  come
gia' specificato nel paragrafo "Gli inquinanti e i valori soglia". 
Ciascun dato di  emissione  totale  deve  essere  accompagnato  dalla
indicazione della tipologia di acquisizione:  M  se  misurato,  C  se
calcolato, S se stimato (vedi capitolo 2.3). 
Alle emissioni nel suolo e' dedicata la parte V del questionario. 
 
Trasferimenti fuori sito di  rifiuti  pericolosi  e  di  rifiuti  non
pericolosi 
Per trasferimento fuori sito di rifiuti pericolosi e  non  pericolosi
si intende lo spostamento oltre i confini di un complesso  produttivo
di rifiuti pericolosi e non pericolosi destinati al recupero  o  allo
smaltimento. 
Per  recupero  e  smaltimento  si  intende  qualsiasi  operazione  di
recupero e smaltimento cui e' destinato il rifiuto pericoloso  e  non
pericoloso ad eccezione dello smaltimento  in  ambiente  terrestre  e
dell'iniezione  in  profondita'  che  definiscono,  in  ambito  PRTR,
l'emissione nel suolo. 
Il  trasferimento  fuori  sito  di  rifiuti  pericolosi  deve  essere
dichiarato  quando  la  quantita'  totale   di   rifiuto   pericoloso
trasferito dal complesso PRTR dichiarante nell'anno di riferimento e'
superiore al valore soglia di 2 t/a. 
Il trasferimento fuori sito di rifiuti  non  pericolosi  deve  essere
dichiarato quando la  quantita'  totale  di  rifiuto  non  pericoloso
trasferito dal complesso PRTR dichiarante nell'anno di riferimento e'
superiore al valore soglia di 2000 t/a. 
La  quantita'  totale  di  rifiuti  trasferita,  pericolosi   e   non
pericolosi, deve essere accompagnata dall'indicazione, in base al suo
destino finale, di quanta parte di rifiuto e' destinata ad operazioni
di recupero (R) e quanta ad  operazioni  di  smaltimento  (D).  Se  i
rifiuti sono destinati  sia  ad  operazioni  di  recupero  e  sia  ad
operazioni di smaltimento (per es. preselezione),  si  raccomanda  di
indicare l'operazione (R o D) a cui e' destinato  piu'  del  50%  del
rifiuto. Nel caso in cui risulti difficile stabilire quanta parte del
rifiuto  sia  smaltito  e  recuperato,  si  raccomanda  di   indicare
l'operazione di smaltimento (D). 
Limitatamente ai rifiuti pericolosi trasferiti e' necessario indicare
quanta  parte  del  totale  e'  destinato  ad  essere  trattato   nel
territorio  nazionale  e  quanta  parte  all'estero.  Nel   caso   di
trattamento all'estero deve essere riportato  nome  e  indirizzo  del
gestore che riceve i rifiuti e nome e indirizzo del sito nel quale  i
rifiuti sono effettivamente  trattati.  Se  nel  corso  dell'anno  di
riferimento il flusso  di  rifiuti  trasferito  all'estero  e'  stato
destinato a gestori diversi, si raccomanda di riportare i riferimenti
di tutti i gestori destinatari  con  le  relative  quote  di  rifiuti
trasferiti. 
Ciascun  dato  di  trasferimento  totale  di  rifiuti   deve   essere
accompagnato dalla indicazione della tipologia di acquisizione: M  se
misurato,  C  se  calcolato,  S  se  stimato  (vedi  capitolo   2.3).
Generalmente, si assume  che  il  dato  relativo  alla  quantita'  di
rifiuti inviata a  recupero  o  smaltimento  sia  acquisito  mediante
misura del peso del rifiuto stesso. 
Ai trasferimenti di rifiuti fuori sito e' dedicata la parte  VII  del
questionario. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
Figura 3. Schema emissioni al suolo (C) e trasferimenti fuori sito di
rifiuti (A e B) di uno stabilimento PRTR (elaborazione  da  "Guidance
for the implementation of the European PRTR"). 
 
2.3 LE INFORMAZIONI  DELLA  DICHIARAZIONE:  come  acquisirle  e  come
comunicarle 
Tutti i dati da dichiarare  devono  essere  riferiti  alle  quantita'
emesse o trasferite nell'intero anno di riferimento (1° gennaio -  31
dicembre dell'anno di riferimento). 
Le emissioni e i trasferimenti fuori sito di inquinanti  nelle  acque
reflue, per la maggior  parte  degli  inquinanti,  sono  espressi  in
chilogrammi per anno (kg/a); altre unita' di misura  utilizzate  sono
tonnellate per anno (t/a) e grammi per anno (g/a). 
Per i trasferimenti fuori sito dei  rifiuti  l'unita'  di  misura  da
utilizzare e' tonnellate per anno (t/a) di peso umido (normale). 
Nel questionario della dichiarazione per  ogni  inquinante  e  per  i
rifiuti sono indicate le unita' di misura da utilizzare. 
Il dato di emissione di ciascun inquinante deve  essere  approssimato
alla prima cifra decimale. Alcuni esempi: 
226.525,65 t/anno di CO deve essere approssimato a 226.525,6 t/anno; 
226.525,66 t/anno di CO deve essere approssimato a 226.525,7 t/anno; 
1.018,70 kg/anno di cromo deve essere approssimato a 1.018,7 kg/anno. 
Le informazioni quantitative  sulle  emissioni  e  sui  trasferimenti
fuori sito  possono  essere  acquisite  attraverso  le  tre  seguenti
procedure: Misura, Calcolo e Stima. La modalita' di acquisizione  del
dato di emissione o trasferimento deve essere indicata  accompagnando
ciascun dato dichiarato con la lettera M se misurato, C se  calcolato
e S se stimato. 
Qualora i dati da comunicare siano  gia'  disponibili  per  eventuali
adempimenti previsti da  altra  normativa  ambientale,  per  coerenza
nella comunicazione sarebbe opportuno far riferimento  a  tali  dati.
Qualunque sia la modalita'  utilizzata  per  acquisire  il  dato,  si
raccomanda di porre sempre grande attenzione alla qualita' dei dati e
fornire,  secondo  le  indicazioni  delle  presenti  linee  guida,  i
migliori dati possibili. 
La qualita' del dato dichiarato e'  responsabilita'  del  dichiarante
stesso. 
 
Misura 
Un'emissione o  un  trasferimento  si  intende  misurato  (M)  quando
l'informazione quantitativa  deriva  da  misure  realmente  fatte  su
campioni   prelevati   nell'impianto   stesso   utilizzando    metodi
standardizzati o ufficialmente accettati. Per convertire i  risultati
delle misure in dati delle emissioni o trasferimenti  sono  necessari
calcoli  aggiuntivi.  Il  dato  di  emissione  o  trasferimento  puo'
derivare da misure in continuo o  da  monitoraggi  con  una  definita
frequenza annua. I monitoraggi in continuo producono  generalmente  i
dati piu' accurati, ma  spesso  non  sono  praticabili,  puo'  essere
antieconomico e anche superfluo realizzarli. Nel caso dei monitoraggi
non in continuo e' importante  che  la  frequenza  del  campionamento
garantisca medie sufficientemente rappresentative della  composizione
media annua dell'emissione o del  trasferimento,  che  tengano  conto
delle fluttuazioni che avvengono nelle emissioni e nei  trasferimenti
nel corso di eventuali operazioni  di  start-up  o  di  chiusura,  di
fermata, di manutenzione o  derivanti  da  circostanze  di  difficile
gestione. 
Le misure saltuarie sono quelle eseguite "una tantum", ad esempio una
o poche volte all'anno e generalmente non nell'ambito di un piano  di
monitoraggio programmato. A causa della  scarsa  frequenza  annua  le
misure saltuarie generalmente  non  forniscono  dati  rappresentativi
delle emissioni o dei trasferimenti  annui  di  un  certo  inquinante
principalmente per  due  cause:  variazione  delle  emissioni  o  dei
trasferimenti nel tempo in relazione ai cambiamenti dei processi  e/o
dei livelli connessi alla produzione, e  variabilita'  connesse  alle
varie fasi (campionamento e analisi) dei metodi analitici  applicati.
Quando ragionevoli  motivi  accrescono  la  rappresentativita'  delle
misure saltuarie, nell'impossibilita' di utilizzo di altre  procedure
di acquisizione dei dati, anche le misure  saltuarie  possono  essere
utilizzate per valutare l'emissione o il trasferimento totale  annuo.
Le misure saltuarie possono comunque sempre risultare  utili  per  la
verifica delle stime. 
 
Calcolo 
Un'emissione o un trasferimento fuori sito si intende  calcolato  (C)
quando l'informazione quantitativa e' ottenuta utilizzando metodi  di
stima  e  fattori  di  emissione  accettati  a  livello  nazionale  o
internazionale e rappresentativi dei  vari  settori  industriali.  E'
importante tener conto delle variazioni nei processi produttivi,  per
cui quando il calcolo e' basato sul bilancio di  massa,  quest'ultimo
deve essere applicato ad un periodo di un anno o anche ad un  periodo
inferiore che sia rappresentativo dell'intero anno. La  qualita'  dei
fattori   di   emissione   puo'   variare    molto,    in    funzione
dell'attendibilita' e applicabilita' dei  calcoli  e  misure  da  cui
derivano.  Si  raccomanda  di  usare  i  fattori  di  emissione  piu'
attendibili, originati da monitoraggi di impianti e emissioni simili. 
 
Stima 
Un'emissione  o  un  trasferimento  si  intende  stimato  (S)  quando
l'informazione quantitativa deriva da stime non standardizzate basate
sulle migliori assunzioni o ipotesi di esperti. La procedura di stima
fornisce generalmente dati di emissione meno accurati dei  precedenti
metodi di misura e calcolo, per cui dovrebbe essere  utilizzata  solo
quando  i  precedenti  metodi  di  acquisizione  dei  dati  non  sono
praticabili. 
Le tre procedure di acquisizione dei dati non  sono  equivalenti.  Un
monitoraggio   in   continuo   fornisce   dati    sicuramente    piu'
rappresentativi, ma laddove non sono praticabili misure  sperimentali
con metodi e/o frequenza adeguata, il calcolo basato  su  fattori  di
emissione di buona qualita' o su bilanci di massa  e'  senz'altro  da
preferire. La scelta sara' di volta in volta affidata alle conoscenze
e all'esperienza di coloro che hanno il compito di produrre i dati. 
 
Avvertenza: Qualunque sia la procedura  adottata  per  l'acquisizione
dei dati, il gestore dello stabilimento deve registrare e  conservare
per   almeno   cinque   anni   tutta   la   documentazione   relativa
all'ottenimento dei  dati  (qualsiasi  misura,  calcolo,  assunzione,
ragionamento, ipotesi, etc.). 
 
Per valutare l'emissione  o  il  trasferimento  totale  di  un  certo
inquinante il primo passo da fare e' individuare  tutti  i  punti  di
emissione, compresi ad esempio i canali di deflusso, tutti i camini e
i punti di fuga. Poi si dovra' valutare ogni  singola  emissione  con
una delle procedure descritte. Molto spesso una sola procedura non e'
sufficiente a dare l'emissione totale. Spesso  i  dati  ottenuti  per
misura diretta, anche se molto accurati,  non  bastano  da  soli  per
valutare  l'emissione  totale  comprensiva  di  tutti  i   punti   di
emissione, che sara' valutata  ricorrendo  anche  alle  procedure  di
calcolo e stima. In questi casi l'emissione o il trasferimento totale
di  un  inquinante  riportata  sara'   identificata   dalla   lettera
corrispondente alla procedura utilizzata per determinare la  porzione
piu' grande della emissione. Lo stesso percorso deve  essere  seguito
nel caso dei trasferimenti di rifiuti  anche  se  per  i  rifiuti  la
misura e' la modalita' di acquisizione generalmente usata. 
 
--------------------------------------------------------------------- 
Esempio: l'emissione totale annuale  di  un  inquinante  in  aria  e'
determinata nel seguente modo: il  30%  e'  misurato  (emissioni  dal
camino), il 15% e' stimato (fughe) e il 55% e'  calcolato  (emissioni
dalle valvole). Poiche' la maggior parte  e'  calcolata,  l'emissione
totale sara' identificata dalla lettera C. 
--------------------------------------------------------------------- 
 
Quando i  dati  di  emissione  o  dei  trasferimenti  fuori  sito  di
inquinanti sono acquisiti mediante misure o  calcoli,  e'  necessario
riportare indicazioni sul metodo di misura o di  calcolo  utilizzato,
secondo quanto riportato nella tabella 2.3.1 riportata di seguito. 
 
Tabella 2.3.1 Misure e Calcoli:  abbreviazioni  da  utilizzare  nella
dichiarazione    per    codificare    le    metodologie     applicate
nell'acquisizione dei dati 
    

---------------------------------------------------------------------
Metodo utilizzato per la determinazione delle  Abbreviazione da usare
  emissioni o dei trasferimenti fuori sito      nella dichiarazione
---------------------------------------------------------------------
                         Metodi di misura
---------------------------------------------------------------------
Standard di misura approvati a livello         Indicazione sintetica
 internazionale                                 dello standard
                                                utilizzato (es. EN
                                                14385:2004)
---------------------------------------------------------------------
Metodo di misura gia' prescritto dall'Auto-            PER(*)
 rita' competente nell'ambito del rilascio di
 autorizzazioni o di permessi al complesso
(PERMIT)
---------------------------------------------------------------------
Metodo di misura vincolante a livello locale           NRB(*)
 o nazionale, prescritto da atto normativo
 rivolto a certi inquinanti prodotti da certi
 complessi (National or Regional Binding
 measurement methodology)
---------------------------------------------------------------------
Metodo di misura alternativo secondo gli               ALT
 standard di misura CEN/ISO (ALTernative
 measurement method)
---------------------------------------------------------------------
Metodo di misura la cui affidabilita' sia              CRM
 stata dimostrata attraverso materiali di
 riferimento certificati ed accettata dalla
 Autorita' competente (Certified Reference
 Materials)
---------------------------------------------------------------------
Altri metodi di misura (OTHER)                         OTH(*)
---------------------------------------------------------------------
                         Metodi di calcolo
---------------------------------------------------------------------
Metodo di calcolo approvato a livello          Indicazione sintetica
 internazionale                                 del metodo utilizzato
                                                (es. ETS, IPCC,
                                                UNECE/EMEP)
---------------------------------------------------------------------
Metodo di calcolo gia' prescritto dall'Auto-           PER(*)
 rita' competente nell'ambito del rilascio di
 autorizzazioni o di permessi al complesso
---------------------------------------------------------------------
Metodo di calcolo vincolante a livello                 NRB(*)
 locale o nazionale, prescritto da atto
 normativo rivolto a certi inquinanti
 prodotti da certi complessi
---------------------------------------------------------------------
Metodo di bilancio di massa accettati dalla            MAB(*)
 Autorita' competente (MASS Balance)
---------------------------------------------------------------------
Metodo di calcolo specifico per settore,               SSC
 sviluppato a livello europeo (Sector
 Specific Calculation method)
---------------------------------------------------------------------
Altri metodi di calcolo                                OTH(*)
---------------------------------------------------------------------

    
(*)   L'asterisco   presente   in   tabella    indica    che    oltre
all'abbreviazione di tre lettere (es. NRB) puo' essere  inserita  una
breve descrizione o una denominazione sintetica (es.  UNI  9968)  del
metodo utilizzato. 
Se per la determinazione del dato relativo ad un  inquinante  vengono
utilizzati piu' metodi, si raccomanda  di  indicare  tutti  i  metodi
utilizzati. 
 
Metodi analitici per la misura delle emissioni in aria, nell'acqua  e
nel suolo 
Per la misura degli inquinanti nelle emissioni in aria e nell'acqua e
nel suolo si raccomanda  di  utilizzare  i  metodi  standardizzati  e
riconosciuti a livello nazionale  o  internazionale.  Un  elenco  dei
principali metodi di analisi standardizzati  riconosciuti  a  livello
europeo o internazionale (EN, ISO, CEN) e' riportato in Tab. A5  (cfr
3. Appendici). Se si vuole usare un metodo non  standardizzato,  esso
dovra' essere verificato con un metodo standard. 
I   siti   web   delle   principali   organizzazioni   nazionali   ed
internazionali dove sono disponibili i metodi  per  la  misura  degli
inquinanti nelle emissioni in aria e nell'acqua sono i seguenti: 
 
    

UNI       http://webstore.uni.com/unistore/public/searchproducts
ISO       http://www.iso.org/iso/en/CatalogueListPage.CatalogueList
CEN       http://www.cenorm.be/cenorm/index.htm
ASTM      http://www.astm.org/cgi-bin/SoftCart.exe/NEWSITE_JAVASCRIPT/
DOMnewstandards.shtml?L+mystore+tblj9082+1136471422
EPA       http://www.epa.gov/

    
Se le concentrazioni nelle emissioni risultano inferiori ai limiti di
rilevabilita' del metodo utilizzato, l'unica  informazione  certa  e'
che la concentrazione dell'inquinante nell'effluente e'  inferiore  o
uguale al limite di rilevabilita'  del  metodo  stesso.  In  caso  di
difficolta' ad utilizzare un  metodo  di  analisi  piu'  sensibile  e
soprattutto nel caso  di  grandi  portate  di  effluenti  si  ritiene
ragionevole assumere come valore di emissione da confrontare  con  il
valore soglia, il prodotto del 50% del limite  di  rivelabilita'  del
metodo analitico utilizzto per la portata degli effluenti. In  questo
caso, poiche' il dato e' stimato, si raccomanda di  indicare  con  la
lettera (S) il metodo di acquisizione del dato. 
Per la misura degli inquinanti nelle emissioni nel suolo si puo' fare
riferimento anche ai metodi di determinazione degli inquinanti per  i
fanghi. Altri metodi analitici possono  essere  disponibili  tra  gli
standard CEN e nel BREF sul monitoraggio (Annex 2.4, pag 97). 
 
Misura dei trasferimenti fuori sito di rifiuti 
Generalmente i dati annuali relativi ai trasferimenti fuori  sito  di
rifiuti sono acquisiti mediante misure di peso, il metodo da indicare
nella dichiarazione sara' quindi semplicemente "Peso". 
 
Calcolo e stima delle emissioni in aria 
E' disponibile sul sito SINANET 
 
 
(http://www.sinanet.apat.it/it/inventaria/disaggregazione-2000/db/)
la versione del 2002 del «Manuale dei fattori di emissione». 
Si riporta un  elenco  di  riferimenti  internazionali  dove  trovare
fattori di emissione e metodi per la stima delle emissioni: 
- La Task Force su «Emission Inventories» nell'ambito  del  programma
UNECE's EMEP ha elaborato e aggiorna «Atmospheric Emission  Inventory
Guidebook», che a livello europeo e' attualmente la principale  fonte
per i fattori di emissione in aria. La 3a edizione di <<Atmospheric 
Emission Inventory Guidebook>> e' disponibile nel  working  web  site
della Task Force: 
http://www.aeat.co.uk/netcen/airqual/TFEI/unece.htm 
- La 3ª edizione di «Atmospheric  Emission  Inventory  Guidebook»  e'
disponibile anche nel sito web dell'Agenzia Ambientale Europea. 
    

http://themes.eea.eu.int/Specific_media/air/reports

    
- Metodi di stima e fattori di emissione sono disponibili  anche  nel
sito   dello   «European   Topic    Centre    on    Air    Emissions»
http://air-climate.eionet.eu.int/ 
- Fattori di emissione e metodi per  la  stima  delle  emissioni  per
tutti i settori definiti in the United Nations  Framework  convention
on  Climate  Change   sono   riportati   nelle   linee   guida   IPCC
(Intergovernmental  Panel   on   Climate   Change),   versione   1996
(pubblicata  nel  1997)  e  versione  2006  (pubblicata  nel  2007  e
attualmente in corso di revisione), per gli inventari dei gas  serra.
Inoltre l'IPCC ha sviluppato un rapporto su «Good  practice  guidance
and uncertainty management in national greenhouse  gas  inventories».
Entrambi i documenti sono disponibili su IPCC-NGGIP website. 
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/ 
- Tutto il materiale su  fattori  di  emissione  e  metodi  di  stima
disponibili elaborati da «US EPA Office of Air Quality Planning & 
Standards» possono essere visti ed, in  alcuni  casi,  scaricati  dal
seguente sito web. Alcuni prodotti sono elencati. 
http://www.epa.gov/ttn/chief/ 
- Compilation of Air Pollutant Emission Factors AP-42, Fifth  Edition
(January 1995), Volume I: Stationary Point and Area Sources. 
http://www.epa.gov/otaq/ap42.htm 
- Volume II:  Mobile  Sources  (AP-42),  pending  5th  edition  (Last
updated: 06 April 1998). Informazioni piu' aggiornate  sull'argomento
sono reperibili nella pagina: http://www.epa.gov/otaq/models.htm 
- Factor Information REtrieval (FIRE) Data System. 
http://www.epa.gov/ttn/chief/efpac/abefpac.html 
- TANKS 4.09D for Windows ® versione del 3/10/2005 
http://www.epa.gov/ttn/chief/software/tanks/index.html 
- PM Calculator per la stima delle  emissioni  di  PM10  e  PM2.5  da
sorgenti puntiformi. 
http://www.epa.gov/ttn/chief/software/pmcalc/index.html 
- Fattori  di  emissioni  elaborati  nel  «The  National  atmospheric
emissions inventory of the United 
Kingdom» sono disponibili in: 
 
 
http://www.aeat.co.uk/netcen/airqual/naei/annreport/annrep99/naeiapp1
.html (aggiornamento in corso) 
- I manuali «The Australian emission  estimation  technique  manuals»
sono disponibili in: 
    

http://www.npi.gov.au/handbooks/approved_handbooks/sector-manuals.html

    
- Materiale su inventari delle emissioni puo' essere consultato in: 
http://www.oecd.org/env/ 
http://appli1.oecd.org/ehs/urchem.nsf/ 
- Informazioni utili, in particolare per la produzione  dei  dati  di
emissione del PM10 possono essere 
trovate in: 
http://www.iiasa.ac.at/~rains/home.html 
 
Calcolo e stima delle emissioni e dei trasferimenti fuori sito  degli
inquinanti in acqua 
Le informazioni e i riferimenti utili per il calcolo e la stima delle
emissioni in acqua sono molto piu' scarse rispetto alle emissioni  in
aria. Si riporta un elenco di riferimenti internazionali dove trovare
fattori di emissione e metodi per la stima delle emissioni: 
- Informazioni generali sulle emissioni in acqua si  possono  trovare
nel sito  web  di  OSPAR-Commission  for  Protection  of  the  Marine
Environment of the  North-East  Atlantic  (http://www.ospar.org/)  in
relazione  al  progetto  «Harmonised  Quantification  and   Reporting
Procedures for Hazardous Substances (HARP)». Le relative linee  guida
possono essere consultate da: 
http://www.sft.no/english/publikasjoner/kjemikalier/1789/ta1789.pdf 
- Estimation methods of Industrial Wastewater Pollution in the  Meuse
Basin, Comparison of approaches,  LIFE  study  ENV/F/205,  Agence  de
l'eau,   RIZA,   Landesumweltamt    Nordrhein    Westfalia,    Office
International de l'eau,  Ministere  de  la  Region  Walonne,  Vlaamse
Milieumaatschappij. August 1998, Agence de l'eau, Paris France. 
    
http://www.oieau.fr/life/summ_uk.pdf

    
- Dutch Notes on Monitoring of Emission to Water. Il documento tratta
di aspetti correlati al monitoraggio delle emissioni in acqua per TWG
Monitoring  nell'ambito  dell'IPPC,  Institute   for   Inland   Water
Management and  Waste  Water  Treatment/RIZA.  February  2000,  RIZA,
Lelystad, The Netherlands. 
 
Calcolo e stima dei trasferimenti fuori sito dei rifiuti 
In generale i dati relativi  alla  quantita'  di  rifiuti  trasferita
fuori   sito   sono   determinati   attraverso   misure   di    peso,
nell'eventualita' in cui si renda necessario ricavare  l'informazione
per mezzo di calcoli o stime si puo' far riferimento  ai  fattori  di
produzione dei rifiuti relativi alle diverse attivita'  produttive  e
aggiornati dall'ISTAT. 
 
Documenti BREF 
Considerando  che  le  attivita'   IPPC   rappresentano   una   parte
consistente delle attivita' di cui  all'Allegato  I  del  Regolamento
E-PRTR, si raccomanda di consultare i documenti denominati BREF (Best
available techniques REFerence  documents)  elaborati  e  revisionati
periodicamente   dall'Ufficio   Europeo   IPPC   di   Siviglia,    in
collaborazione   con   l'industria   e   organizzazioni    ambientali
governative e  non  governative  di  tutti  gli  Stati  Membri.  Tali
documenti  contengono  informazioni  sui  processi  e   tecniche   di
produzione, livelli di emissione e misure e tecniche per la riduzione
delle  emissioni.  Informazioni  aggiornate  sui  Documenti  BREF  si
possono trovare nel sito web dell'Ufficio Europeo IPPC: 
 
                   http://eippcb.jrc.es/reference/ 
 
Sono inoltre disponibili in formato elettronico anche le linee  guida
italiane ai BREF (DM 31/01/2005 e  DM  29/01/2007),  scaricabili  dal
sito  predisposto  dalla  Direzione  Generale  per  la   Salvaguardia
Ambientale del MATTM: 
    

http://www.dsa.minambiente.it/aia/CD_Commissione_IPPC/CD_12-2-07/somm
ario.htm

    
 
2.4 LA DICHIARAZIONE PRTR: modalita' di invio 
 
La procedura on-line per la dichiarazione 
Le informazioni raccolte in allineamento ai criteri  descritti  nelle
presenti  linee  guida  devono  essere  dichiarate   attraverso   una
procedura informatica on-line. La procedura e tutte  le  informazioni
utili per l'uso della procedura stessa sono disponibili  sul  portale
della dichiarazione: 
 
                         http://www.eprtr.it 
 
Informazioni e documentazione sono disponibili sul sito del registro: 
 
                   http://www.eper.sinanet.apat.it 
 
Dopo registrazione per ottenere le credenziali  di  accesso  all'area
riservata, i  complessi  PRTR  dichiaranti  potranno  procedere  alla
compilazione della  dichiarazione.  A  seguito  di  un  controllo  di
conformita'  che  la  procedura   effettuera'   automaticamente,   la
dichiarazione dovra' essere firmata digitalmente  con  smart  card  e
trasmessa automaticamente alle Autorita'  Competenti,  che  potranno,
sempre  attraverso  la  stessa  procedura  on-line,  procedere   alle
operazioni  di  valutazione  della  qualita'  dei  dati.  Gli  utenti
riceveranno notifica per posta elettronica  delle  azioni  effettuate
sulle dichiarazioni presentate. 
 
3. APPENDICI 
Tabella A1. Attivita' PRTR (Allegato I, Regolamento E-PRTR) 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella A2. Inquinanti e soglie all'emissione in aria, acqua e  suolo
(da Allegato II, Regolamento E-PRTR). 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
Tabella A3. Sottoliste specifiche per settore: inquinanti in aria 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
Tabella A4. Sottoliste specifiche per settore: inquinanti nelle acque 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
Tabella  A5.  Elenco  non  esaustivo  dei  metodi  analitici  per  la
determinazione degli inquinanti nelle emissioni in aria  e  in  acqua
(da Documento di orientamento per l'attuazione del PRTR europeo). 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
GLOSSARIO 
 
Complesso PRTR: Struttura industriale o piu' genericamente produttiva
costituita da uno o piu' impianti nello stesso  sito,  gestiti  dalla
stessa persona fisica o giuridica, in cui  si  svolgono  una  o  piu'
delle attivita' elencate nell'allegato I del Regolamento E-PRTR. 
Sito: Sede geografica del complesso. 
Impianto: Unita' tecnica permanente in cui sono  svolte  una  o  piu'
attivita' elencate nell'allegato I del Regolamento  E-PRTR,  e  altre
attivita' direttamente associate che hanno  un  collegamento  tecnico
con le attivita'  svolte  in  tale  sito  e  possano  incidere  sulle
emissioni e sull'inquinamento. 
Sostanze: gli elementi chimici e i loro composti, ad eccezione  delle
sostanze radioattive. 
Sostanza  inquinante:  qualsiasi  sostanza  o  gruppo   di   sostanze
potenzialmente nocive per l'ambiente o la salute umana a causa  delle
loro proprieta' e della loro introduzione nell'ambiente. 
Emissione:   Qualsiasi   introduzione    di    sostanze    inquinanti
nell'ambiente in seguito a qualsiasi attivita'  umana,  volontaria  o
involontaria,  abituale  o  straordinaria,  compresi  il  versamento,
l'emissione, lo scarico, l'iniezione, lo smaltimento o  la  messa  in
discarica  o  attraverso  reti  fognarie  non   attrezzate   per   il
trattamento finale delle acque reflue. 
Emissione  convogliata:  Emissione   di   inquinanti   nell'ambiente,
convogliata attraverso  un  qualsiasi  tipo  di  condotta,  come  per
esempio un camino o  una  fognatura,  indipendentemente  dalla  forma
della sezione trasversale della condotta. 
Emissione diffusa: Deriva dal contatto diretto di sostanze volatili o
pulverulente  con  l'ambiente  durante  le  normali   condizioni   di
esercizio. Puo' dipendere dalla progettazione delle strutture,  dalle
condizioni di esercizio, dal tipo  di  esercizio  o  da  un  graduale
rilascio  verso  altri  mezzi.  In  generale,  comprende  l'emissione
fuggitiva. 
Emissione fuggitiva: E' il risultato di una  progressiva  perdita  di
tenuta di un elemento di una attrezzatura progettata per contenere un
fluido (gas o liquido). E' per esempio il caso delle perdite  da  una
flangia o da una pompa o dalle strutture di  stoccaggio  di  prodotti
gassosi o liquidi, causate da una variazione di pressione. 
Emissione eccezionale: E' determinata da un evento  che  non  rientra
nelle normali condizioni di esercizio e puo' essere caratterizzata da
prevedibilita' o imprevedibilita'. Per esempio la variazione  casuale
della  carica  in  ingresso,  il  malfunzionamento  delle  unita'  di
trattamento  possono  dare  luogo   a   emissioni   eccezionali   non
prevedibili; le fasi di start-up e chiusura, le  fermate  temporanee,
il bypass di unita' di trattamento in avaria, possono  dare  luogo  a
emissioni eccezionali prevedibili. 
Emissione accidentale: E' conseguente al  verificarsi  di  incidenti.
Tipicamente e' caratterizzata  da  conseguenze  di  tipo  ambientale,
economico e sulla salute umana. 
Trasferimento fuori sito: Spostamento oltre i confini di un complesso
produttivo di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento  e  di
sostanze  inquinanti  contenute  in   acque   reflue   destinate   al
trattamento in un impianto esterno. 
NACE:  (National   Classification   of   Economic   Activities).   La
nomenclatura  NACE  e'  la  classificazione  standard  europea  delle
attivita' economiche. 
NOSE-P: (Nomenclature Of Sources of Emission). La nomenclatura NOSE o
NOSE-P  e'  la  classificazione  standard  europea  delle  fonti   di
emissione. Manual: NOSE Nomenclature for sources  of  emissions,  8D,
Luxembourg 25 May 1998, Eurostat. 
 
              Il Questionario della dichiarazione PRTR 
 
Introduzione 
 
Nelle pagine che seguono sono illustrate le schede  del  questionario
che  i  gestori  dei  complessi  PRTR  soggetti   all'obbligo   della
dichiarazione PRTR devono compilare. 
Tutte le  informazioni  richieste  sono  obbligatorie,  con  la  sola
eccezione dell'indicazione del sito web del complesso. 
Tutte le informazioni comunicate saranno rese pubbliche, ad eccezione
di quelle evidenziate in grigio. 
 
PARTE I - Persona di riferimento 
 
Scheda I.a - Dati identificativi della persona di riferimento 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
La persona di riferimento e' una persona tecnicamente  competente,  a
conoscenza delle informazioni comunicate con  la  dichiarazione  PRTR
che puo' essere eventualmente contattata dalle  autorita'  nel  corso
della fase di valutazione della qualita'  dei  dati.  La  persona  di
riferimento puo' anche non essere  la  stessa  che  ha  materialmente
compilato la dichiarazione e non deve necessariamente appartenere  al
complesso produttivo. 
 
PARTE II - IDENTIFICAZIONE DEL COMPLESSO PRTR DICHIARANTE 
 
SCHEDA II.a - Dati identificativi del complesso PRTR dichiarante 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
SCHEDA II.b -Attivita' PRTR 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
PARTE III - LE EMISSIONI IN ARIA 
 
La dichiarazione delle emissioni in aria prevede la  compilazione  di
una o piu' schede, in base al numero di attivita'  PRTR  sorgenti  di
emissioni in aria. 
Scheda III.a: per ogni inquinante rilevato  dichiarare  le  emissioni
totali  in  aria  del   complesso   dichiarante   se   superiori   al
corrispondente valore soglia riportato nella scheda stessa.  Indicare
se si tratta di un dato acquisito mediante misura (M), calcolo (C)  o
stima (S). 
Per i dati di emissione acquisiti mediante misure o calcoli riportare
il riferimento al metodo utilizzato (consultare le Linee  guida  alla
dichiarazione PRTR per l'elenco dei metodi analitici). 
Il  valore  totale  delle  emissioni  comprende   anche   l'eventuale
emissione accidentale. Il valore dell'emissione accidentale, espresso
nella stesse unita' di misura utilizzate per l'emissione totale, deve
essere riportato anche separatamente dal totale.  Indicare  anche  la
tipologia dell'emissione di ciascun inquinante, se cioe' si tratta di
emissione puntuale (P) o diffusa (non convogliata, P+D). 
Se le emissioni totali in aria del complesso  dichiarante  provengono
tutte da un'unica attivita', che e' ovviamente  anche  la  principale
attivita' PRTR, e' sufficiente compilare la scheda III.a. 
Se le emissioni in aria del complesso dichiarante provengono da due o
piu' attivita' PRTR e' necessario ripartire le emissioni  totali  del
complesso  dichiarante  riportate  in  scheda  III.a  tra  tutte   le
attivita' PRTR sorgenti.  In  questo  caso,  dopo  la  scheda  III.a,
compilare tante schede (scheda III.b, III.c,.... III.n)  quante  sono
le attivita' sorgenti delle emissioni in aria. 
Scheda  III.b:  riportare  il  contributo  alle  emissioni  in   aria
proveniente dalla principale attivita' PRTR. 
Schede III.c ... III.n: riportare i contributi alle emissioni in aria
provenienti  dalle  altre  attivita'  PRTR   svolte   nel   complesso
dichiarante e sorgenti di emissioni in aria. 
Ovviamente per ciascun inquinante la somma delle emissioni dichiarate
nelle schede dalla III.b alla III.n deve  coincidere  con  il  valore
riportato in scheda III.a. 
Spazio "Note e comunicazioni - Emissioni  in  aria":  a  disposizione
dopo le schede III per comunicare eventuali informazioni utili  sulle
emissioni in aria. Le informazioni da comunicare potranno riguardare: 
> presenza e tipologia  di  attivita'  non  PRTR,  se  ai  valori  di
emissione dichiarati contribuiscono anche attivita' non PRTR; 
>  casi  di  particolare  e  difficile  procedura  di  determinazione
(presenza di inquinanti gia' nelle acque prelevate per  uso  interno,
etc...); 
> altre informazioni rilevanti per la comprensione dei dati  inseriti
nella tabella. 
 
SCHEDA III.a -Emissioni totali in aria del complesso dichiarante 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
SCHEDA  III.b  -  Emissioni  in  aria  provenienti  dalla  principale
attivita' PRTR 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
SCHEDA III. n 1 -  Emissioni  in  aria  provenienti  dalla  attivita'
PRTR...... 
 
---------- 
 1 Riempire tante schede (III.c, III.d  ...  III.n)  quante  sono  le
attivita' PRTR, oltre la principale, che contribuiscono all'emissione
totale del complesso dichiarante. della attivita' cui si sta  facendo
riferimento 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
PARTE IV - LE EMISSIONI IN ACQUA 
 
La dichiarazione delle emissioni in acqua prevede la compilazione  di
una  o  piu'  schede  in  base  al  numero  di  attivita'  PRTR   che
contribuiscono all'emissione totale in acqua. 
Scheda IV.a: per  ogni  inquinante  rilevato  dichiarare  l'emissione
totale in acqua del complesso PRTR dichiarante se superiore al valore
soglia corrispondente riportato nella stessa scheda. Indicare  se  si
tratta di un dato acquisito mediante misura (M), calcolo (C) o  stima
(S). 
Per i dati di  emissione  acquisiti  mediante  misure  o  calcoli  e'
necessario  riportare  anche  il  riferimento  al  metodo  utilizzato
(consultare le Linee guida alla dichiarazione PRTR per  l'elenco  dei
metodi analitici). 
Il  valore  totale  delle  emissioni  comprende   anche   l'eventuale
emissione accidentale. Il valore dell'emissione accidentale, espresso
nella stesse unita' di misura utilizzate per l'emissione totale, deve
essere riportato anche separatamente dal totale.  Indicare  anche  la
tipologia dell'emissione di ciascun inquinante, se cioe' si tratta di
emissione puntuale (P) o diffusa (non convogliata, P+D). 
Se le emissioni totali in acqua del complesso dichiarante  provengono
tutte da un'unica attivita' PRTR e' sufficiente compilare  la  scheda
IV.a. 
Se le emissioni in acqua del complesso dichiarante provengono  invece
da due o piu' attivita' PRTR e'  necessario  ripartire  le  emissioni
totali del complesso dichiarante riportate in scheda IV.a  fra  tutte
le attivita' PRTR sorgenti.  In  questo  caso  dopo  la  scheda  IV.a
compilare tante schede successive (scheda IV.b, IV.c,... IV.n) quante
sono le attivita' sorgenti delle emissioni in acqua. 
Scheda  IV.b:  riportare  il  contributo  alle  emissioni  in   acqua
proveniente dalla principale attivita' PRTR. 
Schede IV.c...IV.n: riportare i contributi alle  emissioni  in  acqua
provenienti  dalle  altre  attivita'  PRTR   svolte   nel   complesso
dichiarante e sorgenti di emissioni in acqua. Ovviamente per  ciascun
inquinante la somma delle emissioni dichiarate nelle schede da IV.b a
IV.n deve coincidere con i valori riportati in scheda IV.a. 
Spazio "Note e comunicazioni - Emissioni in acqua": dopo le schede IV
per comunicare eventuali informazioni utili sulle emissioni in acqua.
Le informazioni da comunicare potranno riguardare: 
>  presenza  e  tipologia  di  eventuali  attivita'  non  PRTR,   che
contribuiscono ai valori di emissione dichiarati; 
>  casi  di  particolare  e  difficile  procedura  di  determinazione
(presenza di inquinanti gia' nelle acque prelevate per  uso  interno,
etc...); 
> emissione annuale (totale e ripartita tra le attivita' PRTR  svolte
nel complesso) del cromo VI in caso di  dichiarazione  dell'emissione
del cromo totale; 
> altre informazioni rilevanti per la comprensione dei dati  inseriti
nella tabella. 
 
Scheda IV.a - Emissioni totali in acqua del complesso dichiarante 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
Scheda  IV.b  -  Emissioni  in  acqua  provenienti  dalla  principale
attivita' PRTR 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
Scheda IV. n1 - Emissioni in acqua provenienti dalla attivita' PRTR 
 
---------- 
 1 Riempire tante schede (IV.c, IV.d...IV.n) quante sono le attivita'
PRTR, oltre la principale, che  contribuiscono  all'emissione  totale
del complesso dichiarante. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
PARTE V - LE EMISSIONI AL SUOLO 
 
Costituiscono emissioni al suolo i rifiuti prodotti dal  complesso  e
smaltiti mediante operazioni di trattamento in ambiente  terrestre  o
iniezioni in profondita'. 
Il dichiarante, gestore del complesso da cui originano tali  rifiuti,
comunichera' valori di emissione totale al suolo se almeno uno  degli
inquinanti elencati, rilevati in tali rifiuti, risulta  superiore  al
corrispondente valore soglia. 
La dichiarazione delle emissioni al suolo prevede la compilazione  di
una o piu' schede in base al numero di  attivita'  PRTR  sorgenti  di
emissioni al suolo. 
Scheda V.a: per  ogni  inquinante  presente,  dichiarare  l'emissione
totale al suolo del complesso PRTR dichiarante se superiore al valore
soglia corrispondente riportato nella stessa scheda, indicando  anche
se si tratta di un dato acquisito mediante misura (M), calcolo (C)  o
stima (S). Per i  dati  di  emissione  acquisiti  mediante  misure  o
calcoli e'  necessario  riportare  anche  il  riferimento  al  metodo
utilizzato (consultare le Linee guida  alla  dichiarazione  PRTR  per
l'elenco dei metodi analitici). 
Il  valore  totale  delle  emissioni  comprende   anche   l'eventuale
emissione accidentale. Il valore dell'emissione accidentale, espresso
nella stesse unita' di misura utilizzate per l'emissione totale, deve
essere riportato anche separatamente dal totale.  Indicare  anche  la
tipologia dell'emissione di ciascun inquinante, se cioe' si tratta di
emissione puntuale (P) o diffusa (non convogliata, P+D). 
Se le emissione totali al suolo del complesso dichiarante  provengono
tutte da un'unica attivita' PRTR e' sufficiente compilare  la  scheda
V.a. 
Se le emissioni al suolo del complesso dichiarante provengono  invece
da due o piu' attivita' PRTR e'  necessario  ripartire  le  emissioni
totali del complesso dichiarante riportate in scheda V.a fra tutte le
attivita' PRTR sorgenti. In questo caso dopo la scheda V.a  compilare
tante schede successive (scheda V.b, V.c,... , V.n)  quante  sono  le
attivita' sorgenti delle emissioni al suolo. 
Scheda  V.b:  riportare  il  contributo  alle  emissioni   al   suolo
proveniente dalla principale attivita' PRTR. 
Schede V.c...V.n: riportare i  contributi  alle  emissioni  al  suolo
provenienti  dalle  altre  attivita'  PRTR   svolte   nel   complesso
dichiarante e sorgenti di emissioni al suolo. Ovviamente per  ciascun
inquinante la somma delle emissioni dichiarate nelle schede da V.c  a
V.n deve coincidere con i valori riportati in scheda V. 
Spazio "Note e  comunicazioni":  dopo  le  schede  V  per  comunicare
eventuali  informazioni  utili  sulle   emissioni   sul   suolo.   Le
informazioni da comunicare potranno riguardare: 
>  presenza  e  tipologia  di  eventuali  attivita'  non  PRTR,   che
contribuiscono ai valori di emissione dichiarati; 
>  casi  di  particolare  e  difficile  procedura  di  determinazione
(presenza di inquinanti gia' nelle acque prelevate per  uso  interno,
etc...); 
> emissione annuale (totale e ripartita tra le attivita' IPPC  svolte
nel complesso) del cromo VI in caso di  dichiarazione  dell'emissione
del cromo totale; 
> altre informazioni rilevanti per la comprensione dei dati  inseriti
nella tabella. 
 
Scheda V.a - Emissioni totali al suolo del complesso dichiarante 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
Scheda  V.b  -  Emissioni  al  suolo  provenienti  dalla   principale
attivita' PRTR 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
Scheda V. n1 - Emissioni al suolo provenienti dalla attivita' PRTR 
 
---------- 
 1 Riempire tante schede (V.c, V.d...V.n) quante  sono  le  attivita'
PRTR, oltre la principale, che  contribuiscono  all'emissione  totale
del complesso dichiarante. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
PARTE VI - Trasferimento fuori  sito  di  inquinanti  presenti  nelle
acque reflue inviate ad un impianto di depurazione esterno 
 
Per trasferimento fuori  sito  di  inquinanti  presenti  nelle  acque
reflue si intende lo spostamento mediante sistema di condotte o  rete
fognaria, oltre i confini di un complesso  industriale,  di  sostanze
inquinanti contenute in acque reflue destinate ad un  trattamento  di
depurazione esterna. 
Questa parte di questionario puo' riguardare i complessi  dichiaranti
che inviano acque reflue ad un impianto di depurazione esterno. 
Le schede VI riguardano le informazioni sulle sostanze  presenti  nei
reflui inviati al depuratore esterno. 
La  procedura  di  dichiarazione  dei  trasferimenti  fuori  sito  di
sostanze presenti nelle  acque  reflue  inviate  ad  un  impianto  di
trattamento esterno e' analoga a quella delle emissioni in acqua. Dal
monitoraggio  delle  sostanze  presenti   nei   reflui   avviati   al
trattamento esterno si determinano gli  inquinanti  per  i  quali  le
quantita' totali trasferite  risultano  superiori  ai  corrispondenti
valori soglia. 
Scheda VI.a: per ogni inquinante rilevato,  dichiarare  la  quantita'
totale trasferita nei  refluio  dal  complesso  PRTR  dichiarante  se
superiore al valore  soglia  corrispondente  riportato  nella  stessa
scheda, indicando anche se si tratta di un  dato  acquisito  mediante
misura (M), calcolo (C) o stima (S). 
Per i dati di  trasferimento  acquisiti  mediante  misure  o  calcoli
riportare il riferimento al metodo utilizzato  (consultare  le  Linee
guida alla dichiarazione PRTR per l'elenco dei metodi analitici). 
Indicare anche la tipologia del trasferimento di ciascun  inquinante,
se cioe' si tratta di trasferimenti puntuali (P) o diffusi (P+D). 
Se i trasferimenti di inquinanti nei reflui del complesso dichiarante
provengono tutte da un'unica attivita' PRTR e' sufficiente  compilare
la scheda VI.a. 
Se i trasferimenti di inquinanti nei reflui del complesso dichiarante
provengono  invece  da  due  o  piu'  attivita'  PRTR  e'  necessario
ripartire i trasferimenti totali del complesso dichiarante  riportati
nella scheda VI.a fra tutte le attivita'  PRTR  sorgenti.  In  questo
caso dopo la scheda VI.a compilare tante  schede  successive  (scheda
VI.b,  VI.c,...  ,  VI.n)  quante  sono  le  attivita'  sorgenti  dei
trasferimenti di inquinanti nei reflui. 
Scheda  VI.b:  riportare  il  contributo  alle  emissioni  al   suolo
proveniente dalla principale attivita' PRTR. 
Schede VI.c...VI.n: riportare i contributi alle  emissioni  al  suolo
provenienti  dalle  altre  attivita'  PRTR   svolte   nel   complesso
dichiarante e sorgenti di emissioni al suolo. Ovviamente per  ciascun
inquinante la somma delle emissioni dichiarate nelle schede da 6.1  a
6.n deve coincidere con i valori riportati in scheda 6. 
Spazio "Note e comunicazioni - Trasferimento fuori sito di inquinanti
nei reflui": dopo le schede VI per comunicare eventuali  informazioni
utili sulle  emissioni  sul  suolo.  Le  informazioni  da  comunicare
potranno riguardare: 
>  presenza  e  tipologia  di  eventuali  attivita'  non  PRTR,   che
contribuiscono alle quantita' di inquinanti trasferite e dichiarate. 
>  casi  di  particolare  e  difficile  procedura  di  determinazione
(presenza di inquinanti gia' nelle acque prelevate per  uso  interno,
etc...); 
> emissione annuale (totale e ripartita tra le attivita' PRTR  svolte
nel complesso) del cromo VI in caso di  dichiarazione  dell'emissione
del cromo totale; 
> altre informazioni rilevanti per la comprensione dei dati  inseriti
nella tabella. 
 
SCHEDA VI.a  -  Trasferimenti  totali  fuori  sito  degli  inquinanti
presenti nei reflui inviati al trattamento esterno 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
Scheda VI.b - Trasferimenti  fuori  sito  di  inquinanti  nei  reflui
provenienti dalla principale attivita' PRTR 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
Scheda VI.n1  Trasferimenti  fuori  sito  di  inquinanti  nei  reflui
provenienti dalla attivita' PRTR 
 
--------- 
 1 Riempire tante schede (VI.c, VI.d...VI.n) quante sono le attivita'
PRTR, oltre la principale, che contribuiscono al trasferimento totale
di inquinanti nei reflui del complesso dichiarante. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
PARTE VII - Trasferimento fuori sito di rifiuti 
 
Per trasferimento fuori sito di rifiuti  si  intende  lo  spostamento
oltre i confini di un complesso industriale, di rifiuti destinati  al
recupero o allo smaltimento. 
Questa parte di questionario, formata dall'unica tabella della scheda
VII.a, deve essere compilata dai complessi che producono: 
- una quantita' di rifiuti pericolosi superiore a 2 t/a 
oppure 
- una quantita' di rifiuti non pericolosi superiore a 2000 t/a. 
Si richiede di comunicare: 
- la quantita' totale di rifiuti  prodotta  nel  corso  dell'anno  di
riferimento della dichiarazione, 
- indicando la quantita' di rifiuti pericolosi e non pericolosi; 
- indicando quanta parte e' destinata al recupero (R) e  quanto  allo
smaltimento (D); 
- quanto viene inviato ad impianti  di  recupero  o  smaltimento  sul
territorio nazionale; 
- quanto viene inviato oltre frontiera ai fini del recupero  o  dello
smaltimento. 
Solo nel caso di trasferimento oltre frontiera di rifiuti  pericolosi
e' necessario comunicare anche i  dati  identificativi  dell'impianto
che riceve tali rifiuti (ragione sociale e indirizzo) per il recupero
o per lo smaltimento ed i recapiti del sito  di  destinazione  finale
dei rifiuti. 
Nel caso di piu'  gestori  che  ricevono  i  rifiuti  il  dichiarante
riporta i dati relativi a tutti i destinatari dei rifiuti  trasferiti
con le rispettive quote. 
 
Scheda VII.a - Rifiuti trasferiti fuori sito 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
Scheda VIII - Certificazione del responsabile della dichiarazione 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                                                          Appendice I 
 
Tabella 1. Identificazione delle attivita' di cui all'allegato I  del
Regolamento 166/06 attraverso i codici E-PRTR, NOSE-P,  NACE  e,  ove
            possibile, corrispondenza con i codici IPPC. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico