Allegato 2 (di cui all'articolo 3, comma 6) MODALITA' DI PRESENTAZIONE AL CONSUMATORE DELLE CARNI DI POLLAME 1. Le carni di pollame sono presentate al consumatore in una delle seguenti forme: a) preconfezionate ed etichettate dal laboratorio di sezionamento; b) preincartate ed etichettate nello stesso punto vendita; c) carcasse intere, identificate mediante il sigillo inamovibile riportante il numero di lotto e la denominazione dell'organizzazione; d) al taglio. 2. La carne preconfezionata non puo' essere ulteriormente lavorata nei punti vendita. 3. La lavorazione della carne di pollame, a partire da carcasse intere identificate mediante sigillo, per la preparazione di confezioni preincartate ed etichettate, e' consentita nei punti vendita aderenti all'organizzazione. 4. La vendita al taglio di carne, a partire da carcassa intera identificata mediante sigillo, e' consentita nei punti vendita aderenti all'organizzazione. 5. Il punto vendita assicura che la carne esposta sul banco di vendita sia correttamente identificata, garantendo la separazione, sia in fase di stoccaggio che in fase di commercializzazione, della carne di pollame oggetto di etichettatura volontaria dal prodotto non etichettato volontariamente, attraverso spazi dedicati predefiniti e ben identificati.