(Allegato 2)
                                                           Allegato 2 
 
                                     (di cui all'articolo 3, comma 6) 
 
                     MODALITA' DI PRESENTAZIONE 
                AL CONSUMATORE DELLE CARNI DI POLLAME 
 
    1. Le carni di pollame sono  presentate  al  consumatore  in  una
delle seguenti forme: 
      a)  preconfezionate   ed   etichettate   dal   laboratorio   di
sezionamento; 
      b) preincartate ed etichettate nello stesso punto vendita; 
      c)  carcasse   intere,   identificate   mediante   il   sigillo
inamovibile  riportante  il  numero  di  lotto  e  la   denominazione
dell'organizzazione; 
      d) al taglio. 
    2.  La  carne  preconfezionata  non  puo'  essere   ulteriormente
lavorata nei punti vendita. 
    3. La lavorazione della carne di pollame, a partire  da  carcasse
intere  identificate  mediante  sigillo,  per  la   preparazione   di
confezioni preincartate  ed  etichettate,  e'  consentita  nei  punti
vendita aderenti all'organizzazione. 
    4. La vendita al taglio di carne, a partire  da  carcassa  intera
identificata  mediante  sigillo,  e'  consentita  nei  punti  vendita
aderenti all'organizzazione. 
    5. Il punto vendita assicura che la carne esposta  sul  banco  di
vendita sia correttamente identificata,  garantendo  la  separazione,
sia in fase di stoccaggio che in fase di  commercializzazione,  della
carne di pollame oggetto di etichettatura volontaria dal prodotto non
etichettato volontariamente, attraverso spazi dedicati predefiniti  e
ben identificati.