(all. 2 - art. 1)
                                                           Allegato 2
ISTRUZIONI  RELATIVE  ALL'APPLICAZIONE  DELLA  TARIFFA PER IL CALCOLO
   DEGLI  ONERI DI RICONGIUNZIONE E DI RISCATTO NEL FONDO SPECIALE DI
   PREVIDENZA  PER  IL  PERSONALE  DI  VOLO  DIPENDENTE DA AZIENDE DI
   NAVIGAZIONE  AEREA  DA  APPLICARSI  ALLE DOMANDE PRESENTATE DAL 1o
   LUGLIO 1997.
    Relativamente   all'uso   delle   tavole   valgono   le  seguenti
osservazioni generali:
      1.  L'importo  annuo  della  pensione  o  la  maggior  quota di
pensione   potenzialmente   o   effettivamente  acquisita  a  seguito
dell'operazione  deve  essere  determinata  con  le  norme vigenti al
momento in cui e' proposta l'operazione. A tale data devono parimenti
essere riferite le condizioni di diritto nelle quali viene a trovarsi
il soggetto ad operazione acquisita.
      2.  Si  determina  l'eta'  dell'assicurato  o  del beneficiario
dell'operazione, con riferimento alla data alla quale l'operazione e'
stata  proposta.  L'eta'  deve computarsi per valori interi e percio'
saranno  trascurate  le frazioni di anno inferiori a sei mesi, mentre
saranno  computate  per  un  anno  le frazioni pari o superiori a sei
mesi.
      3.  Quando l'operazione riguarda un gruppo composto da vedovo o
vedova  ed  orfani  l'eta'  deve  essere  calcolata  soltanto  per il
beneficiario principale: il vedovo o la vedova.
      4.   Si   determina   l'anzianita'   contributiva   complessiva
risultante  al  momento  del  calcolo,  tenendo conto sia dei periodi
regolarmente  coperti  da  contributi sia dei periodi da riconoscere,
trascurandosi anche a questo fine le frazioni di anno inferiori a sei
mesi  e  computandosi  per  un  anno le frazioni pari o superiori. Il
calcolo   dell'anzianita'  contributiva  deve  essere  eseguito  solo
qualora  l'operazione  riguardi  individui di condizione attiva e, in
ogni   caso,  con  riferimento  alla  data  alla  quale  e'  proposta
l'operazione stessa.
      5.  Si  cerca  il  coefficiente nella sezione corrispondente al
caso  esaminato tenendo conto del sesso e dell'eta' e dell'anzianita'
contributiva raggiunte.
      6.  Si moltiplica il coefficiente trovato per l'ammontare annuo
della  pensione  calcolata  come  al precedente punto 1); il prodotto
ottenuto  rappresenta  la  riserva  che  deve essere versata, perche'
possa darsi luogo al riconoscimento del periodo al quale si riferisce
l'operazione.
    Qualora  si  verifichino  casi non inquadrabili in alcuna sezione
prevista,  come  per il passato, occorrera' comunicare alla Direzione
generale - Coordinamento generale statistico attuariale dell'Istituto
Nazionale  della  Previdenza  Sociale  i dati relativi all'operazione
richiesta;   la  determinazione  del  coefficiente  sara'  effettuata
utilizzando  le  stesse basi tecniche con le quali e' stata compilata
la tariffa.