(all. 2 - art. 1)
                                                           Allegato 2
SCHEMA  DI  BANDO  DI  GARA  PER  LA  REALIZZAZIONE NELLA REGIONE DEI
PROGRAMMI  INNOVATIVI  IN  AMBITO  URBANO  DENOMINATI  "CONTRATTI  DI
                           QUARTIERE II".
                               Art. 1.
                            Finanziamento
    1.  Al  finanziamento  degli interventi di edilizia residenziale,
con  riserva  del  25% del complessivo finanziamento pubblico per gli
interventi  di  natura sperimentale ed alle annesse urbanizzazioni di
cui al programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di
quartiere  II"  da  realizzare,  secondo le vigenti disposizioni, nei
comuni della regione si provvede con:
      a) l'importo  di  Euro...........,  quale  quota  del limite di
impegno  quindicennale  di  Euro  20.658.276,00  decorrente dall'anno
2002, ai sensi dell'art. 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388;
      b) l'importo  di Euro..........., quale quota delle complessive
risorse  di  Euro  572,618  milioni  di  cui all'art. 7, comma 1, del
decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 284, come previsto dall'art.
4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21;
      c) l'importo   di   Euro...........,   quale  limite  d'impegno
quindicennale da imputare sul cap. del bilancio regionale, per l'anno
......;
      d) l'importo  di Euro..........., quale quota in conto capitale
da imputare sul cap. del bilancio regionale, per l'anno ......;
    2.  Il  complessivo  finanziamento pubblico e' pari, pertanto, ad
Euro..........., il cui 65% corrisponde all'apporto statale ed il 35%
a quello regionale;
    3.  Il  finanziamento  delle opere di urbanizzazione a carico del
complessivo  apporto  pubblico  di cui al precedente comma 2 non puo'
superare il 40% dell'apporto stesso;
    4.   Ulteriori  risorse  destinate  al  programma  "Contratti  di
quartiere II", sono apportate da:
    (aggiungere  altre  risorse pubbliche e/o private partecipanti al
programma).
                               Art. 2.
Localizzazione dei programmi di recupero urbano denominati "Contratti
    di quartiere II", e modalita' di presentazione delle domande
    1.  I programmi innovativi in ambito urbano denominati "Contratti
di   quartiere   II"   sono  localizzati  nei  comuni,  in  quartieri
caratterizzati da:
      diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano;
      carenze di servizi;
      un  contesto  di  scarsa  coesione sociale e di marcato disagio
abitativo;
    2.  Il  programma,  promuovendo  la partecipazione degli abitanti
alla  definizione  degli obiettivi, e' finalizzato, prioritariamente,
ad  incrementare,  anche  con il supporto di investimenti privati, la
dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e citta'
a  piu'  forte  disagio  abitativo prevedendo, al contempo, misure ed
interventi per favorire l'occupazione e l'integrazione sociale.
    3.  I  "Contratti di quartiere II" devono essere compresi, in via
prioritaria,  nei  piani  per  l'edilizia economica e popolare di cui
alla  legge  18 aprile 1962, n. 167, aventi o meno valore di piani di
recupero  ai  sensi  dell'art.  34 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
nelle zone di recupero di cui all'art. 27 della stessa legge 5 agosto
1978, n. 457, in comparti di edifici particolarmente degradati di cui
all'art.   18  della  legge  27  luglio  1978,  n.  392,  nelle  aree
assoggettate a recupero urbanistico di cui all'art. 29 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, ovvero in aree aventi analoghe caratteristiche,
eventualmente,  anche  gia'  individuate  dalla  vigente legislazione
regionale e in aree degradate e soggette a recupero a causa di eventi
sismici o di pubblica calamita'.
    4. Ai fini della partecipazione al programma i sindaci dei comuni
interessati presentano domanda alla regione corredata da:
      a) proposta  di  "Contratto  di  quartiere  II"  contenente  la
relazione  descrittiva  degli  elementi  costitutivi delle finalita',
delle  modalita'  di attuazione e delle forme di partecipazione degli
abitanti alla definizione degli obiettivi;
      b) piano  di  recupero  adottato dal comune, redatto secondo le
modalita'  di  cui  all'art.  28  della legge n. 457/1978, contenente
anche l'individuazione dei soggetti titolari delle trasformazioni per
quanto   riguarda   le   opere,   residenziali   e  non,  nonche'  la
quantificazione  delle  risorse  finanziarie  con evidenziazione, per
ciascun  intervento,  del  costo complessivo, del tipo e del relativo
canale   di   finanziamento   (pubblico,   privato,  comunitario)  se
rispondente alla normativa urbanistica regionale, ovvero stralcio del
piano    regolatore   generale   vigente   qualora   sufficientemente
dettagliato;
      c) progetto   preliminare   delle   opere  che  si  propone  di
finanziare,   con   quantificazione  del  costo  dell'intervento  con
riferimento  ai  massimali  regionali  vigenti rispettivamente per la
realizzazione delle tipologie di edilizia residenziale ammesse;
      d) programma  di sperimentazione, contenuto nel 25% della spesa
dell'intervento   di  edilizia  residenziale  pubblica,  definito  in
rapporto alle finalita' ed ai contenuti:
        della "Guida ai programmi di sperimentazione", nella versione
approvata  dal  soppresso  Comitato  esecutivo  del  CER  in  data 27
febbraio 1997,
      ovvero
        nel  caso  sia  vigente la eventuale guida di sperimentazione
regionale;
    con  quantificazione,  anche per tale ultima sperimentazione, dei
costi aggiuntivi da sostenere relativamente a:
      1) lavorazioni straordinarie valutate sulla base del capitolato
d'appalto e del prezzario regionale;
      2)  attivita'  di  sperimentazione  articolata in rapporto alle
seguenti  voci di costo: personale (con indicazione della qualifica e
del  costo  unitario  Euro/giorno),  apparecchiature  (ammortamento),
verifiche   e  monitoraggi,  resocontazione  (redazione  rapporti  di
sperimentazione), spese generali (in %);
      e) scheda  contenente  i  dati  statistici, desunti dall'ultimo
censimento generale della popolazione e delle abitazioni, relativi ai
parametri  indicati  alla  lettera  b)  del  successivo  art.  5  con
riferimento  alle  singole  sezioni di censimento la cui aggregazione
coincida o comprenda l'ambito di intervento;
      f)  formale  contratto  preliminare,  pur  se condizionato alla
realizzazione  dell'opera, comprovante l'acquisto del manufatto o dei
manufatti oggetto dell'intervento;
      g) designazione  del  responsabile  del "Contratto di quartiere
II"   che   assuma   e   coordini  le  opportune  iniziative  per  il
raggiungimento  degli obiettivi prefissati e costituisca riferimento,
nelle  diverse  fasi  procedimentali,  sia  della  Direzione generale
dell'edilizia  residenziale  e  delle  politiche  abitative che della
regione competente;
    5) Le domande devono essere consegnate in plico chiuso recante la
dicitura  "Proposta  di  contratto  di  quartiere  II"  alla  regione
competente,  assessorato  ...............,  entro  centottanta giorni
dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  bando  nella  Gazzetta
Ufficiale.
    5. La regione ..........., nei trenta giorni successivi, provvede
all'inoltro  delle  domande,  alla  commissione di cui all'art. 5 del
presente bando per la conseguente valutazione delle stesse.
    6.  La  Direzione  generale  dell'edilizia  residenziale  e delle
politiche  abitative,  sulla  base  della  graduatoria delle proposte
selezionate  dalla  Commissione,  procede  a  stipulare i conseguenti
protocolli  d'intesa,  previa verifica della conformita' del progetto
definitivo rispetto agli elaborati presentati a corredo della domanda
di cui al precedente comma 4;
    7.  A  decorrere  dalla stipula del protocollo d'intesa il comune
prescelto  dispone di centottanta giorni per redigere ed approvare il
progetto esecutivo, pena la decadenza dal finanziamento;
    8)  I  comuni  per  la  redazione  dei progetti esecutivi possono
accedere  al fondo di rotazione per la progettualita' di cui all'art.
8 della legge 23 maggio 1978, n. 135.
                               Art. 3.
Caratteristiche   e   finalita'  dei  programmi  di  recupero  urbano
               denominati "Contratti di quartiere II"
    1.  I  programmi  di  recupero  urbano  denominati  "Contratti di
quartiere  II"  -  in relazione alle priorita' che la regione intende
assumere   per   il   raggiungimento  degli  obiettivi  propri  della
programmazione  e pianificazione territoriale - sono finalizzati alla
riqualificazione   edilizia,   al   miglioramento   delle  condizioni
ambientali,  all'adeguamento e sviluppo delle opere di urbanizzazione
e  delle  dotazioni  di  servizi pubblici e privati, all'integrazione
sociale  ed  all'incentivazione dell'offerta occupazionale nonche' al
recupero  o  ricostruzione  dei manufatti colpiti da eventi sismici o
pubbliche calamita'.
    2.  I  programmi  stessi  debbono  essere conformi agli strumenti
urbanistici  vigenti  od  adottati individuando un ambito all'interno
del  quale le opere da finanziare risultino inserite in un sistema di
relazioni disciplinato da idoneo piano attuativo (piano di recupero o
piano  equipollente)  o,  qualora  sufficientemente  dettagliato, dal
piano regolatore generale.
    3.  Per  quanto  riguarda  la  componente  urbanistico edilizia i
"Contratti di quartiere II", sono finalizzati a:
      rinnovare  i caratteri edilizi ed incrementare la funzionalita'
del  contesto urbano assicurando, nel contempo, il risparmio nell'uso
delle  risorse naturali disponibili ed in particolare il contenimento
delle risorse energetiche;
      accrescere la dotazione dei servizi, del verde pubblico e delle
opere    infrastrutturali    occorrenti   al   fine   di   migliorare
l'integrazione all interno del quartiere e con la citta';
      migliorare  la  qualita' abitativa ed insediativa attraverso il
perseguimento di piu' elevati standard anche di tipo ambientale.
    4.  Gli  interventi  di sperimentazione nel settore dell'edilizia
residenziale  sono anche finalizzati alla formazione ed aggiornamento
della  normativa  tecnica  nazionale di cui all'art. 42 della legge 5
agosto  1978, n. 457, e prevedono il recupero del patrimonio edilizio
secondo  le  tipologie  di  intervento  di  cui all'art. 31, comma 1,
lettere  c)  e  d)  della  legge  n.  457/1978,  la  ristrutturazione
urbanistica  di cui alla lettera e) dello stesso art. 31 ivi compresa
la  demolizione  e  ricostruzione  e,  qualora occorra per ridurre la
densita'  abitativa  o per riconnettere le aree edificate, interventi
di nuova costruzione;
    5.   Per   quanto   attiene   agli   obiettivi   ed  ai  temi  di
sperimentazione,  nonche'  alle  relative metodologie di controllo di
qualita'  del  progetto,  gli  stessi  sono  individuati nella citata
"Guida  ai  programmi  di  sperimentazione"  ovvero, se esistenti, in
quella della regione suddetta;
    6. In ogni caso ciascun "Contratto di quartiere II" potra' essere
finanziato,  con  le  risorse del precedente art. 1, per un ammontare
compreso tra 1 e 10 milioni di euro.
    7.  Nell'ambito  dei programmi denominati "Contratti di quartiere
II",  purche'  finanziati  con  risorse  ulteriori  rispetto a quelle
indicate   all'art.   1,  comma  2,  possono  essere  previsti  anche
interventi  compresi  in  una  o piu' categorie tra quelle di seguito
elencate.
      a) interventi di edilizia residenziale agevolata, sovvenzionata
nonche'  opere  di  cui  all'art. 12 della legge 17 febbraio 1992, n.
179;
      b) opere  ed  interventi  di  cui  al  comma 2 dell'art. 11 del
decreto-legge  5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493;
      c) opere e progetti infrastrutturali ed interventi residenziali
e non residenziali;
      d) opere  e progetti infrastrutturali, strutture per servizi ed
interventi  residenziali  e non residenziali finanziabili con risorse
private  per  le  quali  vanno  individuate  idonee  garanzie atte ad
assicurarne la completa realizzazione;
      e) interventi  per  la realizzazione, nel periodo 2001-2005, di
impianti   solari  termici  per  la  produzione  di  calore  a  bassa
temperatura  negli  alloggi di proprieta' degli istituti autonomi per
le  case  popolari, comunque denominati, finanziabili con risorse del
Ministero  dell'ambiente,  ai sensi dell'accordo sottoscritto in data
29 maggio 2001.
                               Art. 4.
     Accordi tra amministrazioni e convenzioni pubblico-privato
  1.  Al  fine di dare completa attuazione ai "Contratti di quartiere
II",  in  relazione  alle  diverse componenti che ne caratterizzano i
contenuti,  possono  essere  formalizzati accordi tra amministrazioni
pubbliche, Ministeri, regioni ed enti locali, sia di livello centrale
che  locale,  e  tra queste e gli enti pubblici, tesi ad incrementare
l'occupazione  ed a favorire l'integrazione sociale in settori quali:
promozione   della   formazione   professionale  giovanile,  recupero
dell'evasione  scolastica,  assistenza agli anziani, realizzazione di
strutture per l'accoglienza.
  2. Con analoghe finalita', possono essere stipulate convenzioni tra
amministrazioni  pubbliche  ed  associazioni  senza  fini  di  lucro,
organizzazioni  di  volontariato  ed operatori privati in particolare
per quanto attiene il settore dei servizi.
  3.   Nell'ambito   degli  accordi  di  specie  e'  compreso  quello
sottoscritto  con  il  Ministero dell'ambiente in data 29 maggio 2001
relativo  al  finanziamento  complessivo  di Euro 2.582.285,00 per la
realizzazione  di  un  programma  di  solarizzazione degli alloggi di
proprieta'  degli  Istituti  autonomi  delle  case  popolari comunque
denominati.
                               Art. 5.
Commissione  selezionatrice  delle  domande  criteri  di selezione ed
                   utilizzo delle residue risorse
    1.  Con  decreto  ministeriale  e' nominata la commissione per la
selezione   delle   proposte  redatte  dai  comuni,  da  ammettere  a
finanziamento.  Detta  co  mmissione,  avente  sede in Roma presso il
Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale
dell'edilizia  residenziale e delle politiche abitative - e' composta
da:
      Presidente (designato dal Ministro);
      tre  membri  ministeriali  (designati  dal  Direttore  generale
dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative tra funzionari
ed esperti);
      tre  membri  regionali  (anch'essi  tra  funzionari ed esperti,
designati  dall'assessore  regionale competente, che intervengono per
la valutazione delle proposte delle rispettive regioni).
    La commissione formula lagraduatoria delle proposte di intervento
finanziabili con le risorse attribuite alla regione.
    La  valutazione delle proposte avviene mediante l'attribuzione di
specifici  punteggi per un ammontare, relativamente, a ciascun gruppo
di  indicatori  di cui alle successive lettere, fino ad un massimo di
15 punti:
      a) caratteri del comune con riferimento a:
        dimensione demografica;
        tasso disoccupazione;
        rischio e/o miglioramento sismico;
        dichiarazione di pubblica calamita';
      b) caratteri dell'ambito di intervento con riferimento a:
        numero occupanti per stanza;
        percentuale di alloggi pubblici;
        tasso di scolarita' (tra 11 e 14 anni);
        percentuale di popolazione con meno di 15 anni;
        percentuale di dirigenti, direttivi, quadri e impiegati;
      c) caratteri del "Contratto di quartiere II" con riferimento a:
        risultati attesi per gli aspetti urbanistico-edilizi;
        risultti attesi per gli aspetti sociali;
        risultati attesi per gli aspetti occupazionali;
        risultati attesi per l'adeguamento e/o miglioramento sismico;
        risultati  attesi  per  il  recupero  delle  zone  colpite da
pubblica calamita';
      d) presenza  ed  entita'  di  finanziamenti  apportati da altri
soggetti istituzionali e privati con riferimento a:
        interventi edilizio-urbanistici;
        interventi per servizi sociali tesi all'integrazione;
        interventi per favorire l'occupazione;
      e) caratteri del progetto preliminare con riferimento a:
        qualita' architettonica, sostenibilita' ambientale e rapporti
con il contesto urbano;
        qualita'   delle   forme  di  partecipazione  degli  abitanti
attivate   per   la  definizione  e  costruzione  della  proposta  di
contratto;
      f) caratteri  del  programma di sperimentazione con riferimento
a:
        interesse  e  significativita' dei contenuti e delle ricadute
ai fini normativi dell'intervento sperimentale;
      g) presenza  di ulteriori finanziamenti regionali, comunali, di
enti pubblici o privati con riferimento a:
        entita'.
    2.   Ai   fini  della  valutazione  delle  proposte,  costituisce
condizione  di  particolare attenzione la presenza di risorse private
che   incrementano  la  e  la  dotazione  finanziaria  previsione  di
interventi   residenziali   anche   di  natura  infrastrutturali  che
favoriscono  l'inserimento,  all'interno  di insediamenti di edilizia
pubblica,  di  diverse  categorie  sociali,  nonche'  l'occupazione e
l'integrazione  sociale  ovvero il recupero o la ricostruzione, anche
previo  acquisto  da  parte  dei  comuni  interessati,  dei manufatti
colpiti da pubblica calamita'.
    3.       Qualora       le       risorse      attribuite      alla
regione..........................non  vengono  interamente utilizzate
sia  per  mancanza di proposte di interventi, sia perche' le proposte
presentate  non  sono considerate finanziabili dalla mommissione, sia
per qualunque altra causa, le conseguenti disponibilita' residue sono
coacervate  e  destinate  ad  altri  comuni  positivamente  valutati,
secondo  modalita'  da stabilirsi con successivo decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.
                               Art. 6.
                              Procedure
    1.  Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
o  di un suo delegato sono resi esecutivi i risultati della procedura
di selezione. Detto provvedimento, successivamente alla registrazione
da  parte degli organi di controllo, e' affisso in copia conforme per
trenta   giorni  presso  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti.  Copie conformi degli schemi tipo dei protocolli d'intesa,
degli  accordi  di  programma e delle convenzioni da stipularsi per i
programmi  di  sperimentazione  sono  trasmesse ai comuni selezionati
ammessi   al   finanziamento   entro  trenta  giorni  dalla  data  di
registrazione  del  citato  provvedimento  da  parte  degli Organi di
controllo.
    2.  Il  capo  del  Dipartimento  per  le  opere  pubbliche  e per
l'edilizia  stipula  i protocolli d'intesa con i comuni selezionati e
con  le  rispettive  regioni.  A  seguito  dei protocolli d'intesa le
amministrazioni   interessate   procedono  alla  formalizzazione  dei
relativi  accordi  di  programma  ai  sensi  dell'art. 34 del decreto
legislativo  18  agosto 2000, n. 267. In attuazione di detti atti, il
Direttore  generale  dell'edilizia  residenziale  e  delle  politiche
abitative  entro  quarantacinque  giorni  dalla  data di esecutivita'
dell'accordo  di  programma,  stipula  con  i  comuni  selezionati le
convenzioni  per l'assegnazione dei fondi di cui all'art. 1 destinati
alla  sperimentazione  statale,  la cui efficacia e' subordinata alla
registrazione  del  relativo  decreto  di approvazione da parte degli
organi di controllo.
    3.  Il  finanziamento  a  carico  dello Stato, con esclusione dei
fondi destinati alla sperimentazione statale, sara', con i tempi e le
modalita' fissate nel relativo accordo di programma, accreditato alla
regione per il successivo trasferimento ai comuni interessati.
                               Art. 7.
                      Monitoraggio e vigilanza
    1.  L'attivita'  di  vigilanza  sull'attuazione  del programma e'
esercitata  dal  comune  proponente  che  nomina  il responsabile del
"Contratto  di  quartiere  II",  come  previsto al precedente art. 2,
comma 4, lettera g). Quest'ultimo e' tenuto, ogni sei mesi dalla data
di  inizio  dei  lavori  relativi  al  primo  intervento  attuato nel
programma,  ad  inviare  al  sindaco,  alla regione ed alla Direzione
generale  dell'edilizia  residenziale e delle politiche abitative una
relazione sullo stato di avanzamento del programma.