UNIVERSITA' TELEMATICA GUGLIELMO MARCONI REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO TITOLO 1 OFFERTA FORMATIVA DELL'ATENEO Art. 1 Autonomia didattica e regolamento didattico di Ateneo 1. Il presente regolamento didattico di Ateneo definisce e disciplina: a. gli ordinamenti didattici dei corsi di studio; b. le attivita' ed i servizi didattici integrativi, di orientamento, di sostegno, di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione permanente e ricorrente; c. i principi generali che le Strutture didattiche dell'Ateneo devono includere nei rispettivi regolamenti didattici; d. i criteri per il riconoscimento anche parziale, di studi compiuti presso universita' straniere ed il riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero. Art. 2 Strutture didattiche 1. Le Facolta' sono le strutture didattiche primarie dell'Ateneo. Ad esse afferiscono i corsi di studio istituiti presso l'Ateneo. 2. Ciascuna Facolta' predispone il proprio regolamento interno. 3. L'elenco delle Facolta' istituite e' allegato al presente regolamento. Art. 3 Corsi e titoli di studio 1. L'Universita' Guglielmo Marconi utilizza le tecnologie informatiche e telematiche e adotta un'architettura di sistema in grado di gestire e rendere accessibili all'utente i corsi di studio a distanza, al termine dei quali sono rilasciati i titoli accademici. 2. L'Universita' rilascia i seguenti titoli di studio: laurea (L), laurea specialistica (LS), diploma di specializzazione (DL), dottorato di ricerca (DR), Master universitario (MU) di 1^ e di 2^ livello. I predetti titoli sono conseguiti al termine dei rispettivi corsi di studio e di dottorato. 3. L'Ateneo puo' attivare, ai sensi delle leggi vigenti, servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati all'aggiornamento ed al completamento della formazione universitaria. 4. I corsi di studio, di cui al comma precedente, possono essere attivati anche in collaborazione con enti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 341/90. 5. Il conseguimento dei titoli di studio avviene secondo le modalita' previste dalle leggi e dai decreti in vigore. 6. L'Ateneo, sulla base di apposite convenzioni, puo' rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente ad altri atenei italiani ed esteri. Nel caso di convenzioni con atenei esteri la durata dei corsi di studio puo' essere variamente determinata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 del DM n. 509/99 e delle eventuali disposizioni normative previste dall'Unione Europea. 7. Il Senato Accademico esamina annualmente le proposte di attivazione di nuovi corsi di studio da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione. 8. Il Senato Accademico ha il compito di adeguare l'offerta didattica dell'Ateneo procedendo, previo parere del Nucleo di Valutazione, alla revisione triennale, dell'elenco dei corsi di studio attivati dall'Ateneo anche attraverso la verifica del conseguimento effettivo dei relativi obiettivi qualificanti. 9. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio disciplina: a. la denominazione; b. la relativa classe di appartenenza; c. gli obiettivi formativi; d. il quadro generale delle attivita' formative da inserire nei curricula; e. i crediti assegnati a ciascuna attivita' formativa; f. la caratteristica della prova finale. Gli ordinamenti didattici relativi ai corsi di studio attivati sono allegati al presente regolamento e ne costituiscono parte integrante. 10. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio dovra' consentire la massima flessibilita' di fruizione dei corsi, permettendo sia la selezione del massimo numero di crediti annuali conseguibili, sia la diluizione di tali crediti su un ambito pluriennale. 11. Per i fini di cui al Decreto Ministeriale 17 Aprile 2003, l'organizzazione didattica dei corsi di studio valorizza al massimo le potenzialita' delle tecnologie informatiche ed in particolare la multimedialita', l'interattivita' con i materiali didattici, l'interattivita' umana, l'adattivita', l'interoperabilita' dei sottosistemi. 12. I corsi di studio prevedono un alto grado di indipendenza del percorso didattico da vincoli di presenza fisica o di orario specifico e il monitoraggio continuo del livello di apprendimento, attraverso il tracciamento del percorso e attraverso frequenti momenti di valutazione e autovalutazione. Art. 4 Classi di studio 1. I corsi di studio di primo e secondo livello aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, afferiscono alle classi di cui all'art. 4 comma 2 del Decreto Ministeriale n. 509/99. 2. I titoli di studio rilasciati dall'Ateneo al termine dei corsi di studio appartenenti alla medesima Classe hanno lo stesso valore legale. Essi sono individuati dalla rispettiva denominazione oltre che dall'indicazione numerica della Classe di appartenenza. 3. Le Facolta' interessate contribuiscono a definire gli ordinamenti didattici dei corsi di studio dell'Universita'. 4. Attraverso apposite convenzioni possono essere attivati corsi di studio interateneo che saranno disciplinati nel regolamento Didattico di Ateneo. Art. 5 Corsi di specializzazione 1. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilita' per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attivita' professionali e puo' essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea fatte gia' proprie dall'ordinamento giuridico italiano. 2. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti. Altri requisiti specifici di ammissione, nonche', gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio gia' conseguito ritenuti necessari per l'ammissione, sono stabiliti dai decreti ministeriali e, a norma di essi, dai Regolamenti didattici. 3. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito un numero di crediti compreso tra 300 e 360, comprensivi di quelli gia' acquisiti e riconosciuti validi per l'ammissione al corso, fatte salve le diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea. Art. 6 Corsi di dottorato di ricerca 1. I corsi di dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Universita', enti pubblici o soggetti privati, attivita' di ricerca di alta qualificazione. 2. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso di una delle Lauree specialistiche comprese nell'elenco delle relative classi e precisato dall'ordinamento didattico relativo al corso di dottorato stesso, o di analogo titolo accademico conseguito all'estero ai sensi delle leggi vigenti. L'accesso ai corsi di dottorato di ricerca e' consentito anche ai possessori di diplomi di laurea conseguiti in base alle normative vigenti prima della data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. 3. L'istituzione da parte dell'Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca, l'approvazione dei relativi ordinamenti didattici e le normative relative all'assegnazione delle borse di studio sono disciplinati dall'art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e dal Decreto Ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999. Sulla base di tale normativa, l'attivazione di un corso di dottorato di ricerca avviene su proposta di uno o piu' Dipartimenti, sentito il Consiglio di Amministrazione. 4. La denominazione dei corsi di dottorato di ricerca, il loro ordinamento didattico comprensivo dell'eventuale articolazione in curricula e le norme che ne regolano l'attivita' didattica, sono determinate dal regolamento didattico relativo, elaborato dal Collegio dei docenti e approvato dal Senato Accademico. Art. 7 Corsi di Master di 1^ e 2^ livello 1. L'Universita' puo' attivare corsi di studio, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di Master universitario di 1^ e di 2^ livello. 2. L'offerta didattica dei corsi di Master universitario deve essere specificamente finalizzata a rispondere a domande formative specifiche espresse dalla societa' civile. A tale scopo l'impostazione degli ordinamenti didattici relativi deve essere ispirata ad esigenze di flessibilita' e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro. 3. L'Ateneo puo' istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, corsi di Master congiunti (ossia interuniversitari) di primo e di secondo livello. 4. I corsi di Master universitario possono essere attivati dall'Ateneo anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati. 5. Per conseguire il Master universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea specialistica. La durata minima dei corsi di Master universitario e' di norma un anno. Art. 8 Attivita' didattiche integrative 1. Le Strutture didattiche dell'Universita', anche in collaborazione con enti esterni, possono assicurare i seguenti servizi didattici integrativi; a. corsi di orientamento all'inserimento nella professione per laureati; b. corsi di formazione per docenti di scuola superiore sui temi relativi all'orientamento organizzati sulla base di convenzioni con gli uffici scolastici regionali del MIUR; c. attivita' didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento del debito formativo e a consentire l'accesso al primo anno di corso; d. attivita' didattiche e formative di supporto e di recupero, finalizzate a consentire attivita' formative integrative che rientrano in progetti di miglioramento qualitativo della didattica, con particolare riferimento all'innovazione metodologica; e. attivita' di incremento e integrazione dell'offerta formativa prevista dagli ordinamenti didattici (seminari, esercitazioni, corsi di formazione, consulenze su temi relativi all'orientamento inteso come attivita' formativa, ecc.). 2. Le Strutture didattiche possono, altresi', istituire ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della Legge n. 341/90: a. corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni; b. corsi di preparazione ai concorsi pubblici; c. corsi di formazione professionale per laureati e/o dottorandi; d. corsi di formazione permanente; e. corsi di aggiornamento professionale e di perfezionamento. 3. La partecipazione degli studenti alle attivita' di cui sopra puo' essere certificata. 4. Le singole strutture didattiche organizzano le attivita' integrative, sulla base di uno specifico piano mettendole a disposizione degli studenti, docenti, ricercatori e tecnici esterni all'Universita'. Per queste attivita' l'Universita' puo' stipulare convenzioni ed intese con i soggetti interessati allo svolgimento delle attivita' stesse. TITOLO II REGOLAMENTI DIDATTICI Art. 9 Regolamento e ordinamento didattico del corso di studio 1. In base all'art. 12, del Decreto Ministeriale 3 Novembre 1999 n. 509, i regolamenti didattici di un corso di studio specificano gli aspetti organizzativi dei corsi di studio e, nel rispetto dei decreti ministeriali, disciplinano: a. L'organizzazione degli insegnamenti in moduli integrati e coordinati, comprensivi di parti della medesima disciplina o di discipline affini, affidate a docenti diversi; b. l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e delle eventuali articolazioni in moduli di tali insegnamenti, nonche' delle altre attivita' formative contemplate dai decreti ministeriali; c. la modalita' di verifica del livello di conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano; d. l'articolazione del corso di studio in curricula, l'eventuale possibilita' da parte dello studente della formulazione di un piano di studio corrispondente ad un curriculum individuale e le relative modalita' di presentazione; e. l'assegnazione di crediti formativi universitari alle diverse attivita' formative suddivise per anno di corso, secondo quanto previsto dall'art. 28, in relazione anche alla possibilita' di trasferimento di essi nell'ambito dell'Unione Europea; f. le procedure per il riconoscimento di eventuali crediti acquisiti dallo studente in mobilita' in altri percorsi formativi dello stesso Ateneo o di altri Atenei; g. le eventuali propedeuticita' di ogni insegnamento e di ogni altra attivita' formativa; h. l'eventuale numero minimo di esami da superare per l'iscrizione ad anni successivi al primo differenziandoli a seconda della qualifica di studente a tempo pieno e studente non a tempo pieno; i. i limiti della possibilita' dell'iscrizione degli studenti nella qualita' di fuori corso; j. i requisiti di ammissione al corso di studio e le eventuali disposizioni relative ad attivita' formative propedeutiche e integrative istituite allo scopo di consentire l'assolvimento del debito formativo, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del presente regolamento; k. le procedure per l'attribuzione degli argomenti per le dissertazioni di tesi, lo svolgimento degli esami finali per il conseguimento del titolo di studio e relativo Supplemento al diploma. 2. Il regolamento didattico di ciascun corso di studio e' approvato dal Senato Accademico, previa delibera del Consiglio di facolta' a cui il corso di studio afferisce, su proposta del Consiglio di corso di studio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del DM n. 509/99. L'entrata in vigore dell'ordinamento didattico e' stabilita con decreto rettorale. 3. Le denominazioni, gli obiettivi formativi, la relativa classe di appartenenza ed il quadro generale delle attivita' formative da inserire nei curricula sono assunte nel rispettivo ordinamento didattico di un corso di studio, previa consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni. 4. L'ordinamento didattico stabilisce anche quali crediti acquisiti dallo studente saranno riconosciuti validi per l'eventuale prosecuzione degli studi universitari in altri corsi di studio attivati presso l'Ateneo nonche', sulla base di specifiche convenzioni, presso altri atenei. Art. 10 Master universitari 1. Il Consiglio del corso di studio del Master redige un proprio regolamento didattico. Il regolamento viene approvato dal Consiglio di Facolta' al quale il corso di studio del Master afferisce ed e' deliberato dal Senato Accademico. 2. Il regolamento didattico del Master disciplina: a. le modalita' di iscrizione e le modalita' di riconoscimento dei titoli per l'ammissione; b. l'ordinamento didattico del corso; c. la valutazione dei debiti formativi da colmare per gli studenti in possesso di un titolo di studio non affine al percorso formativo delineato nell'ordinamento didattico; d. le modalita' di svolgimento degli esami finali e del conseguimento del titolo di studio. 3. L'ordinamento didattico del corso del Master disciplina l'organizzazione del percorso formativo. Art. 11 Dottorato di ricerca 1. Gli ordinamenti dei corsi di studio di dottorato, sono emanati in conformita' alle norme stabilite dalla legislazione vigente in materia di dottorati di ricerca. TITOLO III ATTIVITA' DIDATTICHE Art. 12 Tipologie ed articolazione degli insegnamenti 1. Gli ordinamenti didattici di qualsiasi corso di studio possono prevedere l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici anche di diversa strutturazione, con attribuzione dei relativi crediti formativi. 2. I corsi di insegnamento di qualsiasi tipologia e durata potranno essere monodisciplinari o integrati, ed essere affidati, in questo secondo caso, alla collaborazione di piu' docenti e/o ricercatori, secondo le indicazioni e le norme previste dai regolamenti didattici dei corsi di studio. 3. Le diverse modalita' previste per l'erogazione dell'attivita' didattica in rete nell'ambito di ciascun modulo del corso di studio sono organizzate in modo che siano garantiti: a. l'utilizzo nella connessione in rete delle piu' adeguate forme di multimedialita' in modo che, attraverso un'effettiva integrazione tra diversi media, sia favorita la migliore comprensione dei contenuti; b. un alto grado di indipendenza del percorso didattico da vincoli di presenza fisica e di orario specifico; c. l'utilizzo di contenuti didattici standard, interoperabili e modularmente organizzati, personalizzabili rispetto alle caratteristiche degli utenti e ai percorsi di erogazione; d. il monitoraggio continuo del livello di apprendimento, sia attraverso il tracciamento del percorso che attraverso momenti di valutazione in itinere e di autovalutazione; e. forme di assistenza e tutoraggio da progettare attraverso criteri di interattivita' che concili adeguato supporto degli studenti ed efficiente utilizzo delle risorse di tutoraggio. 4. E' consentita da parte delle Facolta' la mutuazione di insegnamenti, attivati presso corsi di studio di altre Facolta', previo accertamento della loro funzionalita' rispetto ai percorsi didattici ai quali devono servire. 5. Gli insegnamenti sono impartiti da professori di ruolo, da ricercatori e da professori a contratto. 6. I compiti didattici dei professori di cui al comma 5, sono stabiliti nel rispetto delle norme sullo stato giuridico dei docenti sulla base della programmazione delle attivita' didattiche dei docenti stessi stabilita dalle competenti strutture didattiche. I predetti compiti didattici, articolati secondo il calendario didattico, comprendono oltre alle attivita' didattiche istituzionali anche le attivita' didattiche integrative, di orientamento e di tutorato. 7. Per gli insegnamenti delle discipline non coperti da posto di ruolo, il Consiglio di Amministrazione, sulla proposta del Senato Accademico, delibera sul conferimento di contratti di insegnamento. I contratti stessi possono riguardare anche moduli di insegnamento corrispondenti ad argomenti specifici nell'ambito dell'insegnamento. 8. Ai sensi del DM 21 Maggio 1998, n. 242, possono essere proposti per la nomina a professori a contratto professori di ruolo in altre universita', liberi docenti, o studiosi dotati di comprovata ed adeguata qualificazione scientifica o tecnica. Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana. 9. Nel contratto vengono determinati gli obblighi didattici, il compenso e le sue modalita' di corresponsione. Il compenso andra' commisurato al grado di qualificazione ed al livello di impegno richiesto. Art. 13 Crediti formativi universitari 1. I crediti formativi sono una misura dell'impegno complessivo richiesto allo studente per il raggiungimento degli obiettivi previsti, comprensivo dell'attivita' didattica assistita e dell'impegno personale, nell'ambito delle attivita' formative previste dal corso di studi. 2. I crediti corrispondenti a ciascuna attivita' formativa, vengono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, secondo quanto stabilito dal regolamento del corso di studio. 3. I regolamenti dei corsi di studio stabiliscono il numero dei crediti che lo studente deve conseguire in un certo periodo didattico per la prosecuzione degli studi e possono prevedere forme di verifica dei crediti acquisiti per valutarne la non obsolescenza. 4. Lo studente a tempo pieno che non abbia conseguito almeno 30 crediti al primo anno del corso di laurea, 70 al secondo e 120 al terzo si iscrive come ripetente nell'anno corrispondente. Lo studente, che non abbia conseguito almeno 30 crediti al primo anno e 70 al secondo anno della laurea specialistica, si iscrive come ripetente nell'anno corrispondente. 5. L'Ateneo verifica l'adeguatezza dei crediti precedentemente conseguiti ai fini dell'ammissione al corso di laurea specialistica. 6. Il consiglio didattico di ciascun corso di studio valuta la non obsolescenza dei crediti acquisiti dallo studente sospeso che intende riprendere gli studi ed indica a quale anno di corso deve iscriversi. 7. Nel caso di trasferimenti o passaggi di corso di Facolta', il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro corso di studio dell'Ateneo, ovvero nello stesso o in altro corso di studio di altra Universita', anche estera, la Facolta' valuta l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall'ordinamento e indica a quale anno di corso lo studente deve iscriversi. In ogni caso lo studente trasferito da altra sede deve conseguire presso l'Universita' Guglielmo Marconi almeno 30 crediti su 180 ovvero 45 crediti su 300. 8. Il riconoscimento da parte dell'Ateneo di crediti acquisiti presso altre Universita', italiane o estere, puo' essere determinato in forme automatiche da apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico. 9. I regolamenti di Facolta' prevedono i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente in attivita' formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'Universita' abbia concorso, sulla base e nel rispetto dei protocolli di intesa tra l'Ateneo e gli organismi interessati. 10. Ai fini del conseguimento dei titoli di diverso livello possono essere riconosciuti in termini di crediti periodi di attivita' e/o esperienze lavorative, debitamente certificati o accertati, maturati al di fuori dei percorsi formativi istituzionali; il riconoscimento compete comunque alla Facolta' di afferenza del corso di studio. Art. 14 Ulteriori attivita' formative 1. L'attivita' didattica dei corsi di studio puo' essere articolata oltre che nei corsi di insegnamenti ufficiali, in corsi di sostegno, seminari, in esercitazioni, e in altre tipologie di insegnamento ritenute idonee ed adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del corso. Per ciascuna di tali tipologie di insegnamento dovranno essere indicati nei regolamenti didattici l'assegnazione di crediti formativi e il tipo di verifica del profitto che consente il conseguimento dei relativi crediti. 2. I regolamenti didattici disciplinano le forme di stages e tirocini con assegnazione di specifici crediti. Art. 15 Esami e verifiche del profitto 1. La valutazione degli studenti tramite verifiche di profitto, e' svolta presso le sedi dell'Universita', da parte di professori universitari e ricercatori. 2. Le verifiche di tipo formativo in itinere (test multiple choice, vero/falso, sequenza di domande con diversa difficolta', simulazioni, mappe concettuali, elaborati, progetti di gruppo, ecc.) devono essere funzionali per l'autovalutazione dello studente e la valutazione del docente. L'esame finale di profitto deve valorizzare il lavoro svolto in rete tenendo conto dei risultati delle prove intermedie, della qualita' della partecipazione alle attivita' on line e dei risultati della prova finale in presenza. 3. A seconda della tipologia e della durata degli insegnamenti impartiti, i regolamenti didattici di corso di studio stabiliscono il tipo di prove di verifica che determinano per gli studenti il superamento dell'esame e l'acquisizione dei crediti. Tali prove potranno consistere in esami (orali o scritti), la cui votazione viene espressa in trentesimi, o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, ecc.) che si risolveranno, conformemente a quanto stabilito nei regolamenti di corso di studio, in un riconoscimento di idoneita' riportato nel libretto personale dello studente. 4. La composizione delle commissioni degli esami di profitto (orali o scritti), di quelle per le verifiche (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, seminari, ecc.), di quelle per le prove in itinere, e' definita in base ai seguenti principi: a. la commissione deve essere composta da almeno due docenti e presieduta dal titolare dell'insegnamento o in caso di suo impedimento da altro docente designato dal Preside o dall'organo previsto dal regolamento; per i corsi integrati la commissione e' composta da tutti i titolari degli insegnamenti costituenti il corso ed e' presieduta dal docente designato dal Preside o dall'organo previsto dal regolamento; b. La commissione e' responsabile dell'accertamento della preparazione del candidato. 5. Le certificazioni relative ad attivita' senza prova di verifica possono essere affidate ad un tutor. 6. Gli esami di profitto finali sono pubblici. 7. Ciascun insegnamento dovra' prevedere prove di verifica in itinere che si svolgeranno secondo le modalita' stabilite dai regolamenti dei corsi di studio. Gli esiti delle prove in itinere costituiscono elemento di valutazione finale per la commissione giudicatrice. 8. I regolamenti di corso di studio possono prevedere che la valutazione finale riguardi congiuntamente piu' insegnamenti. 9. Per ciascun insegnamento dovranno essere assicurate sessioni di esame in numero adeguato alle esigenze degli studenti iscritti. 10. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto, devono avere inizio alla data fissata e devono essere portati a compimento senza soluzione di continuita'. Eventuali deroghe per gravi ed eccezionali motivi dovranno essere autorizzate dal Preside, il quale dovra' provvedere affinche' ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data d'inizio di un appello potra' essere anticipata. 11. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa potra' sostenere senza alcuna limitazione, tutti gli esami nel rispetto delle propedeuticita' previste negli ordinamenti didattici degli studi. 12. La verifica e la certificazione degli esiti formativi, riguardanti le prove in itinere, deve essere realizzata mediante il sistema di tracciamento automatico delle attivita' formative e consiste nella registrazione delle attivita' di monitoraggio didattico e tecnico (quantita' e qualita' delle interazioni rispetto alle scadenze didattiche, di consegna degli elaborati previsti, ecc.). I relativi dati saranno resi disponibili al docente e allo studente per le attivita' di valutazione e d'autovalutazione. Art. 16 Esami finali per il conseguimento dei titoli di studio 1. Il titolo di studio e' conferito a seguito di esame specifico per ogni livello di corso di studio. I regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano: a. le modalita' dell'esame; b. le modalita' della valutazione conclusiva, che deve tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno dei corsi di studio, dei tempi e delle modalita' di acquisizione dei crediti formativi universitari, delle valutazioni sulle attivita' formative precedenti e sulla prova finale, nonche' di ogni altro elemento rilevante quale la partecipazione ad attivita' culturali e di orientamento. 2. La laurea viene rilasciata con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea. 3. Gli esami finali sono pubblici. 4. Per accedere all'esame finale, lo studente deve avere acquisito il numero di crediti previsto dal regolamento didattico dei corsi di studio, nel numero nello stesso definito. Lo studente, inoltre, deve essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari e presentare domanda al Rettore, nei termini indicati dalle disposizioni in materia. 5. Per il conseguimento della laurea i regolamenti didattici possono prevedere, accanto o in sostituzione di esami consistenti nella discussione di un elaborato scritto, una prova espositiva, finalizzata a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso. Negli stessi regolamenti vengono stabilite le modalita' della prova abilitativa di conoscenza della lingua straniera. 6. Per il conseguimento della laurea specialistica e del dottorato di ricerca i rispettivi regolamenti prevedono l'elaborazione di una tesi scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. 7. Entro scadenze periodiche fissate dai regolamenti didattici di Facolta', gli studenti, tenuti ai sensi dei commi precedenti all'elaborazione di uno scritto finale, inviano richiesta d'assegnazione dell'argomento di tale elaborato e del nominativo del relatore, allo scopo di consentire un adeguato monitoraggio nello svolgimento di tali elaborati. 8. Nel caso di corso di studio interateneo, il relativo regolamento didattico dovra' contenere anche le norme che oltre alle attivita' didattiche-curricolari, disciplinano le modalita' di conseguimento del titolo di studio nel quadro di quanto stabilito nelle apposite convenzioni sottoscritte dall'Universita' Guglielmo Marconi congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri. 9. I regolamenti didattici di corso di studio determinano, inoltre, le modalita' per il deposito del titolo della tesi di laurea convalidata dal relatore. Art. 17 Commissioni per il conseguimento del titolo di studio 1. Le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate dal Preside di Facolta' che ne designa il Presidente scegliendolo, di norma, tra i professori di prima fascia. Le Commissioni sono composte secondo norme stabilite nei regolamenti didattici, e comunque almeno da cinque membri tra professori di prima e di seconda fascia e ricercatori confermati della Facolta'. 2. Possono far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche professori di Facolta' diverse da quelle cui sono iscritti i candidati, nonche' professori a contratto in servizio nell'anno accademico interessato. 3. I Regolamenti di Facolta' stabiliscono le modalita' per l'eventuale attribuzione dei compiti di correlatore e di componente della Commissione giudicatrice a esperti esterni, in qualita' di cultori della materia, subordinatamente all'accertamento da parte del Consiglio di Facolta' interessato della loro qualificazione scientifica e/o professionale in rapporto con la dissertazione oggetto di esame. 4. Nei corsi di studio interfacolta' la Commissione giudicatrice della prova finale dovra' essere costituita d'intesa tra i Presidi delle Facolta' interessate, da docenti delle diverse Facolta'. 5. Le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi e possono, all'unanimita', attribuire al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova e' sessantasei centodecimi. 6. Il Calendario delle prove finali deve prevedere appelli, opportunamente distribuiti nell'anno, nel numero adeguato alle esigenze degli studenti iscritti. 7. Le modalita' per il rilascio dei titoli congiunti di titoli di studio interateneo sono regolate dalle convenzioni che lo determinano. Art. 18 Osservatorio di Ateneo sulla didattica 1. E' istituito presso l'Ateneo un osservatorio permanente delle attivita' didattiche, di orientamento e tutorato. 2. L'osservatorio e' coordinato dal Rettore o da un suo delegato e ne fa parte una rappresentanza di docenti designati dalle Facolta'. 3. L'osservatorio effettua verifiche e valutazioni sulla qualita' della didattica, anche mediante appositi strumenti di rilevazione, concordati con il Nucleo di valutazione. Collabora con il Nucleo di valutazione per la raccolta e l'analisi dei dati sulla didattica. 4. L'osservatorio, su richiesta del Senato Accademico, individua iniziative specifiche, o comuni ai corsi di studio, volte a migliorare la qualita' della didattica. Art. 19 Commissione paritetica per la didattica 1. Ai sensi dell'art. 12 comma 3, del DM 3 Novembre 1999, n. 509, presso ogni Facolta' e' istituita una Commissione didattica paritetica con il compito di valutare la coerenza tra i crediti assegnati alle diverse attivita' formative e gli specifici obiettivi del corso di studio. TITOLO IV DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI Art. 20 Carta dei servizi 1. Al fine di consentire la piu' ampia informazione sulla propria attivita' l'Universita' adotta una Carta dei servizi, nella quale sono contenuti: a. il manifesto degli studi relativo alla attivita' didattica e formativa proposta; b. i requisiti delle soluzioni tecnologiche; c. il quadro dei servizi offerti. In particolare, la Carta dei servizi esplicita le modalita', i piani di studio, le regole di erogazione dei servizi, la metodologia didattica adottata e i livelli di servizio offerti. La Carta dovra': - individuare gli standard tecnologici e gli schemi descrittivi, quali metadata dei contenuti e tracciati dei dati anagrafici, utilizzati per descrivere i materiali didattici in rete, gli utenti registrati e i parametri di tracciamento; - indicare i tempi e le modalita' con cui verranno archiviati i tracciamenti a scopo certificativo e/o di verifica dei percorsi di apprendimento intrapresi dagli studenti, in analogia al percorso universitario tradizionale; - indicare le modalita' di identificazione per la verifica e la certificazione degli esiti formativi. 2. La Carta viene resa disponibile annualmente in rete e presso le sedi dell'Universita'. Art. 21 Manifesto degli studi 1. Il manifesto degli studi dell'Ateneo e' deliberato dal Senato Accademico ed e' costituito dall'insieme coordinato dei diversi manifesti di Facolta'. 2. Il manifesto degli studi indica gli ordinamenti dei corsi di studio attivati, con i relativi insegnamenti e i correlati crediti attribuiti; le modalita' di accesso ai corsi di studio; le modalita' di erogazione e fruizione del processo formativo; le modalita' di identificazione e verifica degli esiti formativi; le modalita' di tutoraggio; le norme relative alle iscrizioni; i periodi di inizio e di svolgimento delle attivita' didattiche; i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di piani di studio individuali e ogni altra indicazione ritenuta utile. 3. Con periodicita' annuale sono resi noti i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati, gli orari in cui i docenti sono disponibili all'interazione con gli studenti, le indicazioni di quanto richiesto ai fini degli esami di profitto e per il conseguimento dei titolo di studio, comunicando in tempo utile ogni eventuale variazione delle informazioni precedentemente fornite. Art. 22 Contratto di servizio 1. L'Universita' al momento dell'iscrizione prevede la stipula con lo studente di un contratto di servizio nel quale vengono fissati le modalita' di adesione ai servizi erogati, tasse e contributi differenziati per studenti a tempo pieno e studenti a tempo parziale nonche' le modalita' di risoluzione del rapporto contrattuale da parte dello studente. 2. Il contratto con lo studente regola l'adesione ai servizi erogati e contempla altresi' le modalita' di risoluzione del rapporto contrattuale nel caso lo studente lo richieda. In ogni caso, il contratto deve garantire allo studente il completamento del proprio ciclo formativo. Art. 23 Tutela dei diritti degli studenti 1. E' istituito un Ufficio per la tutela dei diritti degli studenti dell'Universita' che sara' disciplinato da apposito regolamento deliberato dal Senato Accademico. 2. Gli studenti possono ricorrere all'Ufficio per la tutela dei diritti degli studenti per segnalare disfunzioni e irregolarita'. 3. A tutela della qualita' dell'offerta didattica di Ateneo, e' prevista la certificazione del materiale didattico erogato e dei servizi offerti. Tale certificazione avverra' in base alle previsioni ISO 9001 con la consulenza di una commissione di docenti universitari attivata presso l'Ufficio per la tutela dei diritto degli studenti. 4. All'Ufficio per la tutela dei diritti degli studenti e' affidata la garanzia della tutela dei dati personali, mediante l'adozione di tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa. Art. 24 Studente a tempo pieno 1. Gli studenti a tempo pieno si impegnano a sostenere per ogni annualita' il numero degli esami previsto dall'ordinamento didattico di quel corso di studio con l'obbligo di assolvere a tutti gli impegni connessi al quadro istituzionale delle attivita' didattiche. 2. La qualifica di studente a tempo pieno e' mantenuta negli anni successivi dagli studenti iscritti ai corsi di studio che siano in regola con gli esami previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio e che siano in regola con le procedure di iscrizione e i relativi versamenti. 3. Le tasse universitarie sono determinate dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Senato Accademico. 4. Lo studente che, essendo stato iscritto ad un corso di studio, non rinnovi l'anno seguente l'iscrizione, conserva la possibilita' di accedere nuovamente, a domanda, al medesimo corso di studio per l'anno di corso successivo all'ultimo frequentato, purche' regolarizzi la propria posizione amministrativa entro i successivi otto anni accademici e il proprio curriculum sia ritenuto congruo con l'evoluzione del contenuto didattico del corso di studio interessato. 5. L'importo della tassa relativa agli anni di interruzione degli studi e' stabilito dal Consiglio di Amministrazione, secondo criteri proposti dal Senato Accademico tenendo conto delle ragioni dell'interruzione. 6. Lo studente puo' richiedere di frequentare insegnamenti riferiti a specifici corsi di studio presso universita' estere, purche' tra le due universita' siano stabiliti accordi per il riconoscimento degli insegnamenti, secondo il sistema ECTS per quel determinato corso di studio. I crediti acquisiti nelle universita' estere sono riconosciuti per il proseguimento della carriera universitaria in Italia. 7. Nel periodo di frequenza dei corsi di studio all'estero, lo studente e' tenuto al versamento di tasse e contributi universitari, secondo quanto stabilito dagli accordi tra le due universita'. 8. Lo studente puo' rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera, manifestando in modo esplicito la propria volonta' con atto scritto. 9. Ogni anno accademico possono essere bandite borse di studio, destinate a coloro che intendano immatricolarsi ad uno dei corsi di studio dell'Ateneo. Le disponibilita' finanziarie necessarie alla attivazione delle borse possono provenire anche da fondi finalizzati di privati o enti. 10. Le borse di studio sono determinate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico. L'assegnazione della borsa di studio e' determinata sulla base di una graduatoria di idonei elaborata in base alla verifica delle previste condizioni di merito nonche' economiche e patrimoniali dello studente e del suo nucleo familiare. Art. 25 Studenti a tempo parziale 1 . Per particolari e motivate esigenze personali lo studente puo' chiedere, all'atto del l'immatricolazione, di essere iscritto ad un corso di studio con la qualifica di studente a tempo parziale. 2. I regolamenti didattici di ogni corso di studio, per i fini di cui all'art. 5, comma 6, del DM 509/99, possono prevedere specifiche forme di verifica periodica dei crediti formativi universitari acquisiti dagli studenti. 3. Lo stato di studente non a tempo pieno dovra' essere annotato dalla Segreteria Studenti sul libretto personale dello studente. 4. La condizione di studente a tempo parziale puo' essere modificata su motivata richiesta dello studente dall'anno accademico successivo alla regolarizzazione della sua posizione rispetto alle attivita' didattiche previste per gli studenti a tempo pieno dal regolamento didattico del corso di laurea. 5. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere, per lo studente nella condizione di cui al comma 1, delle differenze del numero minimo di crediti da acquisire in tempi determinati rispetto a quanto indicato per gli studenti iscritti allo stesso corso di studio con la qualifica di studente a tempo pieno (art. 5, comma 6, del DM 509/99). 6. Lo studente puo' conservare la qualifica di studente a tempo parziale oltre la durata legale del corso, ottemperando ai relativi obblighi, per un numero di anni accademici stabilito dal regolamento didattico del corso di studio, tenendo conto delle norme in vigore e degli eventuali decreti ministeriali che regolano la materia. Art 26 Modalita' di iscrizione ai corsi di studio 1. Al manifesto degli studi sono allegate le disposizioni relative alla preiscrizione da parte degli iscritti all'ultimo anno degli Istituti e Scuole di istruzione secondaria superiore, secondo le modalita' stabilite dalla normativa in vigore. 2. Lo studente non puo' ottenere l'iscrizione contemporanea a due corsi di studio. 3. Nei casi in cui, ai sensi della normativa vigente, l'immatricolazione sia subordinata al superamento di prove di valutazione, l'Universita' provvede, in tempo utile, ad indicare le modalita' e il calendario delle stesse, unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione. Il Senato Accademico determinera' gli eventuali termini di scadenza delle domande di immatricolazione. Art. 27 Requisiti di ammissione ai corsi di studio e attivita' formative propedeutiche e integrative 1. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono richiedere allo studente il possesso o l'acquisizione di una adeguata preparazione iniziale, definendo le conoscenze richieste per l'accesso e determinandone, ove necessario, le modalita' di verifica. Per i corsi di laurea tale verifica puo' avvenire anche a conclusione di attivita' formative propedeutiche di cui al comma seguente. La mancanza di tali pre-requisiti culturali, determinati dai regolamenti, costituisce il debito formativo dello studente. 2. L'Ateneo organizza, all'inizio dei corsi, un test conoscitivo per la verifica dei prerequisiti e della preparazione iniziale degli immatricolati. 3. Utilizzando i risultati del test di cui al precedente comma, vengono indicati agli studenti specifici obblighi formativi aggiuntivi (da assolvere comunque entro il primo anno del corso di studi). Per l'assolvimento di tali obblighi vengono offerte apposite attivita' didattiche e di tutorato, indicando le modalita' di eventuali prove di verifica degli obblighi, prima dell'inizio dei corsi regolari del primo anno da assolvere, di norma, entro il primo semestre. 4. Allo scopo di favorire l'assolvimento del debito formativo dello studente possono essere organizzate attivita' formative propedeutiche. Tali attivita' possono essere svolte, anche in collaborazione con Istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico. 5. Laddove la verifica dell'assolvimento dei debito formativo, nelle forme previste dal regolamento del corso di studio non risulti positiva, il Consiglio di Facolta' puo' stabilire specifici obblighi formativi da soddisfare comunque entro il primo anno di corso. 6. Per l'ammissione ai corsi di studio II di livello, fermo restando il possesso del titolo di laurea, i relativi regolamenti didattici devono indicare in modo quantitativamente definito i crediti necessari per l'accesso. L'assolvimento del debito formativo cosi' indicato potra' avvenire da parte dello studente o con l'iscrizione a corsi singoli, comunque attivati presso l'Ateneo o presso altre universita' italiane riconosciuti come soggetti fornitori di credito dal Consiglio di Facolta', con il superamento dei relativi esami. 7. I regolamenti didattici dei corsi di laurea specialistica specificano i casi nei quali la carriera universitaria del laureato fornisce elementi sufficienti per considerare adeguata la preparazione iniziale, indicando per gli altri casi le modalita' di verifica dei requisiti iniziali. Art. 28 Curricula 1. Nei corsi di laurea, di laurea specialistica e di specializzazione, io studente puo' seguire uno dei curricula fissati nel manifesto dell'ordinamento del corso di studi cui e' iscritto; oppure, se ne e' prevista la possibilita' e secondo le modalita' ivi indicate, chiedere l'approvazione di un curriculum individuale. 2. In entrambi i casi lo studente opta per uno dei curricula possibili nell'ambito del proprio piano di studi, comunicando alla segreteria studenti tale decisione, entro i tempi fissati dal manifesto degli studi. Art. 29 Piani di studio ufficiali e piani di studio individuali 1. La presentazione da parte degli studenti dei piani di studio ha luogo nei periodi stabiliti dalle competenti strutture didattiche sulla base di criteri disciplinati dai rispettivi regolamenti. 2. L'approvazione dei piani di studio e' automatica e viene ottenuta per via telematica qualora non si discostino dai piani di studio ufficiali o ottemperino integralmente ai criteri e ai vincoli stabiliti per i piani di studio individuali. Negli altri casi e' subordinata all'esame da parte dei Consigli di Facolta' sentiti i Consigli didattici dei corsi di studio. 3. Nell'ambito dell'offerta didattica dell'Ateneo, lo studente puo' proporre varianti al piano di studio gia' approvato presentandone uno nuovo negli anni successivi. 4. I regolamenti di Facolta' possono stabilire speciali modalita' per la revisione, fuori dai termini previsti dei piani di studio di studenti prossimi alla laurea che, in relazione a quest'ultima abbiano la necessita' di sostituire entro un limite stabilito dal regolamento stesso, esami indicati in precedenza. 5. I regolamenti di Facolta' stabiliscono l'anno di iscrizione a partire dal quale e' richiesta ammessa la presentazione da parte degli studenti dei loro piani di studio. La verifica della corrispondenza tra l'ultimo piano di studio approvato e gli esami di profitto effettivamente superati e' condizione per l'ammissione all'esame finale di laurea o di diploma. 6. Lo studente non puo' includere nel proprio piano di studio individuale ne' sostenere presso un altro corso di studio esami relativi ad insegnamenti che siano attivati presso il corso di studio al quale e' iscritto. Art. 30 Promozione e pubblicita' dell'offerta didattica 1. L'offerta didattica dell'Ateneo e' resa pubblica, secondo forme e strumenti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore. 2. I contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attivita' didattiche organizzate dalle Facolta', come gli orari di ricevimento dei docenti e dei ricercatori, il calendario didattico e il calendario degli esami di profitto e delle altre prove di verifica e quello degli esami finali con le relative scadenze sono resi pubblici dai Presidi mediante via telematica e/o mediante altre forme e strumenti che essi riterranno di volta in volta opportuni. Art. 31 Orientamento e tutorato 1. L'Ateneo organizza, anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore e con enti pubblici e privati, attivita' di orientamento rivolte: agli studenti di scuola secondaria superiore per una scelta guidata degli studi; agli studenti universitari in corso di studi per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti; a coloro che hanno gia' conseguito titoli di studio universitari per favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni. 2. Le attivita' di orientamento e tutorato previste dalle leggi e dai regolamenti sono coordinate dall'apposito servizio di Ateneo. 3. Le attivita' di tutoraggio si svolgono mediante: - sistema di tracciamento automatico delle attivita' formative; - registrazione delle attivita' di monitoraggio didattico e tecnico (quantita' e qualita' delle interazioni rispetto alle scadenze didattiche, di consegna degli elaborati previsti, ecc.). I relativi dati saranno resi disponibili al docente e allo studente per le attivita' di valutazione e di autovalutazione. 4. Il tutoraggio esercitato da esperti dei contenuti si svolge in forma interattiva come guida/consulenza, coordinamento dell'andamento complessivo della classe, coordinamento del gruppo di studenti, ecc. Tali attivita' utilizzano i diversi strumenti di interazione disponibili (sistema di FAQ; forum; incontri virtuali; seminari live di approfondimento). Il tutor fara' ricorso a test on line periodici sincroni e asincroni; interrogazioni virtuali sia asincrone sia sincrone con modalita' interattiva attraverso un sistema di aula virtuale, ecc. Art. 32 Trasferimenti degli studenti ad altro corso di studio nell'ambito dell'Ateneo 1. Lo studente con motivata domanda inoltrata al Rettore puo' chiedere in qualunque anno di corso, il trasferimento ad altro corso di studio attivato presso l'Ateneo. Il trasferimento e' autorizzato dal Rettore, previo parere del Consiglio di Facolta' del corso di studio al quale lo studente intende trasferirsi contenente l'indicazione del riconoscimento detta carriera pregressa. 2. Nei casi di passaggio a corso di studio che non preveda prove di ammissione e/o non comportino riconoscimenti di carriera, l'ammissione al primo anno e' effettuata senza necessita' di delibera della Struttura didattica. I casi di passaggio a corsi di studio che prevedano prove di ammissione e/o numero programmato sono disciplinati dai relativi regolamenti di Facolta'. 3. I Consigli di Facolta' deliberano sul riconoscimento, anche parziale, della carriera percorsa da studenti in altri percorsi formativi dello stesso Ateneo, che chiedano, contestualmente all'iscrizione ad un determinato corso di studio il riconoscimento di crediti formativi acquisiti. Questa puo' essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti acquisiti e considerati affini al corso di studio prescelto, nei limiti stabiliti dai regolamenti di corso di studio. Art. 33 Trasferimenti degli studenti da altri Atenei 1. I Consigli di Facolta' deliberano sul riconoscimento degli studi e dei titoli accademici conseguiti da uno studente presso universita' sia italiane sia straniere. 2. La durata del corso di studio per lo studente in mobilita', puo' essere abbreviata per effetto del riconoscimento dei crediti gia' acquisiti secondo criteri stabiliti dai regolamenti didattici. Il riconoscimento da parte dell'Ateneo di crediti acquisiti presso altre universita' italiane o estere puo' essere determinato da apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico; tali convenzioni potranno altresi' prevedere la sostituzione diretta, all'interno dei curricula individuali, di attivita' formative impartite nell'Ateneo e richieste dagli ordinamenti didattici con attivita' formative impartite presso altre universita' italiane o estere. 3. I regolamenti didattici del corso di studio possono subordinare l'accettazione di un trasferimento ad una specifica prova di ammissione. 4. Lo studente iscritto che, ottenuta la sospensione temporanea degli studi, consegua presso un'universita' straniera un titolo di studio accademico, puo' chiedere il riconoscimento dello stesso ai sensi della convenzione di Lisbona. Art. 34 Studenti fuori corso e ripetenti, sospensione degli studi 1. Lo studente si considera fuori corso quando, avendo seguito le attivita' formative previste dall'ordinamento, non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica relative all'intero curriculum e non abbia acquisito entro la durata normale del corso il numero di crediti necessari al conseguimento del titolo. 2. Lo studente si considera ripetente nei casi in cui non abbia ottenuto i crediti previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio. 3. Lo studente ha facolta' di sospendere gli studi per l'intero anno accademico nel caso di servizio militare, servizio civile, maternita', ricovero ospedaliero superiore a tre mesi continuativi. Lo studente che chiede tale sospensione, si iscrive al medesimo anno di corso al quale era iscritto prima della sospensione, non paga le tasse per il periodo di sospensione degli studi e non puo' sostenere alcun tipo di prova di esame. Art. 35 Mobilita' internazionale degli studenti 1. Gli studenti di qualsiasi corso di studio possono svolgere parte dei propri studi presso universita' estere o Istituti equiparati, nell'ambito dei programmi europei e/o di accordi bilaterali che potranno prevedere anche il conseguimento di titoli di studio congiunti. 2. La richiesta dello studente di svolgimento di parte dei propri studi all'estero, e' sottoposta alla autorizzazione del Consiglio di Facolta' che delibera in merito sulla base di criteri generali precedentemente definiti ed inclusi nei propri regolamenti, oltre che sulle modalita' di riconoscimento degli studi effettuati all'estero. 3. Agli esami convalidati e' attribuita una valutazione in CFU. 4. Le esperienze didattiche acquisite all'estero per le quali non e' stata attribuita una valutazione in crediti, possono essere prese in considerazione in sede di esame finale per il conseguimento del titolo di studio. Art. 36 Didattica internazionale 1. I titoli accademici conseguiti presso universita' straniere possono essere riconosciuti ai sensi della convenzione di Lisbona, fatti salvi gli accordi internazionali e quelli stipulati a seguito di convenzioni interuniversitarie. 2. Nella certificazione della carriera scolastica dello studente e' fatta menzione delle attivita' formative compiute all'estero ed eventualmente le relative modalita'. Art. 37 Trasferimento degli studenti presso altri Atenei 1. Lo studente puo' ottenere a richiesta in qualunque anno di corso il trasferimento ad altro Ateneo, con domanda inoltrata al Rettore. Art. 38 Certificazioni e Supplemento al diploma 1. Gli uffici delle segreterie studenti rilasciano, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti, previa verifica della regolarita' del pagamento delle tasse e contributi universitari. 2. Ai sensi dell'art. 11, comma 8, del DM 3 novembre 1999, n. 509, tutti i titoli di studio relativi ai percorsi formativi universitari sono accompagnati da un certificato denominato "Supplemento al diploma". 3. Il supplemento al diploma e' predisposto secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei contenente ogni elemento utile a definire le competenze acquisite dallo studente e relative al suo percorso formativo. 4. Il certificato e' strutturato secondo modalita' proposte dalle Facolta' interessate ed approvato dal Senato Accademico. Esso contiene indicazioni relative al curriculum di studi seguito dallo studente ed altre eventuali informazioni relative alle esperienze maturate nel corso della preparazione della tesi di laurea. 5. Gli uffici delle segreterie studenti rilasciano certificazioni relative alla carriera parziale documentata dello studente in corso di studi, secondo le medesime modalita' indicate nei commi precedenti, previo riconoscimento degli esami fino allora sostenuti con esito positivo e dei crediti ad essi corrispondenti. TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI Art. 39 Modifiche del regolamento didattico d'Ateneo 1. Le modifiche al presente regolamento didattico d'Ateneo sono deliberate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione ed emanate con decreto rettorale, secondo le procedure previste dalle leggi in vigore. 2. Le modifiche di cui al comma precedente entrano in vigore alla data indicata nel decreto di cui al comma stesso. Art. 40 Rinvio ad altre norme 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, il decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, e lo Statuto.