(all. 2 - art. 1)
              UNIVERSITA' TELEMATICA GUGLIELMO MARCONI
                   REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

                              TITOLO 1
                    OFFERTA FORMATIVA DELL'ATENEO

                               Art. 1
        Autonomia didattica e regolamento didattico di Ateneo

   1.  Il  presente  regolamento  didattico  di  Ateneo  definisce  e
disciplina:

a. gli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
b. le  attivita' ed i servizi didattici integrativi, di orientamento,
   di  sostegno, di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione
   permanente e ricorrente;
c. i principi generali che le Strutture didattiche dell'Ateneo devono
   includere nei rispettivi regolamenti didattici;
d. i  criteri per il riconoscimento anche parziale, di studi compiuti
   presso  universita'  straniere  ed  il  riconoscimento  dei titoli
   accademici conseguiti all'estero.

                               Art. 2
                        Strutture didattiche

   1.  Le Facolta' sono le strutture didattiche primarie dell'Ateneo.
Ad esse afferiscono i corsi di studio istituiti presso l'Ateneo.
   2. Ciascuna Facolta' predispone il proprio regolamento interno.
   3.  L'elenco  delle  Facolta'  istituite  e'  allegato al presente
regolamento.

                               Art. 3
                      Corsi e titoli di studio

   1.   L'Universita'   Guglielmo   Marconi  utilizza  le  tecnologie
informatiche  e  telematiche  e  adotta un'architettura di sistema in
grado di gestire e rendere accessibili all'utente i corsi di studio a
distanza, al termine dei quali sono rilasciati i titoli accademici.
   2. L'Universita' rilascia i seguenti titoli di studio: laurea (L),
laurea   specialistica   (LS),   diploma  di  specializzazione  (DL),
dottorato  di  ricerca  (DR), Master universitario (MU) di 1^ e di 2^
livello.  I predetti titoli sono conseguiti al termine dei rispettivi
corsi di studio e di dottorato.
   3.  L'Ateneo  puo' attivare, ai sensi delle leggi vigenti, servizi
didattici propedeutici o integrativi finalizzati all'aggiornamento ed
al completamento della formazione universitaria.
   4.  I  corsi di studio, di cui al comma precedente, possono essere
attivati  anche  in  collaborazione  con  enti pubblici e privati, ai
sensi dell'art. 8 della Legge n. 341/90.
   5.  Il  conseguimento  dei  titoli  di  studio  avviene secondo le
modalita' previste dalle leggi e dai decreti in vigore.
   6. L'Ateneo, sulla base di apposite convenzioni, puo' rilasciare i
titoli  di  cui  al  presente  articolo anche congiuntamente ad altri
atenei  italiani ed esteri. Nel caso di convenzioni con atenei esteri
la  durata  dei  corsi  di studio puo' essere variamente determinata,
fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  8 del DM n. 509/99 e delle
eventuali disposizioni normative previste dall'Unione Europea.
   7.  Il  Senato  Accademico  esamina  annualmente  le  proposte  di
attivazione  di nuovi corsi di studio da sottoporre alla approvazione
del Consiglio di Amministrazione.
   8.  Il  Senato  Accademico  ha  il  compito  di adeguare l'offerta
didattica   dell'Ateneo  procedendo,  previo  parere  del  Nucleo  di
Valutazione,  alla  revisione  triennale,  dell'elenco  dei  corsi di
studio   attivati   dall'Ateneo  anche  attraverso  la  verifica  del
conseguimento effettivo dei relativi obiettivi qualificanti.
   9. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio disciplina:

a. la denominazione;
b. la relativa classe di appartenenza;
c. gli obiettivi formativi;
d. il  quadro  generale  delle  attivita'  formative  da inserire nei
   curricula;
e. i crediti assegnati a ciascuna attivita' formativa;
f. la caratteristica della prova finale.

   Gli  ordinamenti  didattici  relativi  ai corsi di studio attivati
sono  allegati  al  presente  regolamento  e  ne  costituiscono parte
integrante.
   10.  L'ordinamento  didattico  di  ciascun  corso di studio dovra'
consentire   la   massima   flessibilita'  di  fruizione  dei  corsi,
permettendo  sia  la  selezione del massimo numero di crediti annuali
conseguibili,  sia  la  diluizione  di  tali  crediti  su  un  ambito
pluriennale.
   11.  Per  i  fini  di  cui al Decreto Ministeriale 17 Aprile 2003,
l'organizzazione  didattica  dei corsi di studio valorizza al massimo
le  potenzialita'  delle tecnologie informatiche ed in particolare la
multimedialita',   l'interattivita'   con   i   materiali  didattici,
l'interattivita'   umana,   l'adattivita',   l'interoperabilita'  dei
sottosistemi.
   12.  I corsi di studio prevedono un alto grado di indipendenza del
percorso  didattico  da  vincoli  di  presenza  fisica  o  di  orario
specifico  e  il  monitoraggio continuo del livello di apprendimento,
attraverso  il  tracciamento  del  percorso  e  attraverso  frequenti
momenti di valutazione e autovalutazione.

                               Art. 4
                          Classi di studio

   1.  I corsi di studio di primo e secondo livello aventi gli stessi
obiettivi  formativi  qualificanti,  afferiscono  alle  classi di cui
all'art. 4 comma 2 del Decreto Ministeriale n. 509/99.
   2.  I titoli di studio rilasciati dall'Ateneo al termine dei corsi
di  studio  appartenenti  alla medesima Classe hanno lo stesso valore
legale.  Essi  sono  individuati dalla rispettiva denominazione oltre
che dall'indicazione numerica della Classe di appartenenza.
   3.   Le   Facolta'   interessate  contribuiscono  a  definire  gli
ordinamenti didattici dei corsi di studio dell'Universita'.
   4.  Attraverso  apposite convenzioni possono essere attivati corsi
di  studio  interateneo  che  saranno  disciplinati  nel  regolamento
Didattico di Ateneo.

                               Art. 5
                      Corsi di specializzazione

   1.  Il  corso  di  specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo
studente  conoscenze e abilita' per funzioni richieste nell'esercizio
di  particolari  attivita'  professionali  e  puo'  essere  istituito
esclusivamente  in  applicazione  di  specifiche  norme di legge o di
direttive  dell'Unione  Europea  fatte  gia' proprie dall'ordinamento
giuridico italiano.
   2.  Per  essere  ammessi  ad  un corso di specializzazione occorre
essere  in  possesso  almeno  della laurea, ovvero di altro titolo di
studio  conseguito  all'estero,  riconosciuto  idoneo  ai sensi delle
leggi  vigenti. Altri requisiti specifici di ammissione, nonche', gli
eventuali  crediti  formativi  universitari  aggiuntivi  rispetto  al
titolo di studio gia' conseguito ritenuti necessari per l'ammissione,
sono  stabiliti  dai  decreti  ministeriali  e,  a norma di essi, dai
Regolamenti didattici.
   3.  Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve
aver  acquisito  un  numero  di  crediti  compreso  tra  300  e  360,
comprensivi  di  quelli  gia'  acquisiti  e  riconosciuti  validi per
l'ammissione  al  corso, fatte salve le diverse disposizioni previste
da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea.

                               Art. 6
                    Corsi di dottorato di ricerca

   1. I corsi di dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire le
competenze   necessarie  per  esercitare,  presso  Universita',  enti
pubblici   o   soggetti   privati,   attivita'  di  ricerca  di  alta
qualificazione.
   2.  Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre
essere  in  possesso  di  una  delle  Lauree  specialistiche comprese
nell'elenco   delle  relative  classi  e  precisato  dall'ordinamento
didattico  relativo al corso di dottorato stesso, o di analogo titolo
accademico  conseguito  all'estero  ai  sensi  delle  leggi  vigenti.
L'accesso  ai  corsi  di  dottorato di ricerca e' consentito anche ai
possessori  di  diplomi  di  laurea conseguiti in base alle normative
vigenti   prima   della   data  di  entrata  in  vigore  del  Decreto
Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.
   3.  L'istituzione  da  parte dell'Ateneo dei corsi di dottorato di
ricerca,  l'approvazione  dei  relativi  ordinamenti  didattici  e le
normative  relative  all'assegnazione  delle  borse  di  studio  sono
disciplinati  dall'art.  4  della  Legge  3 luglio 1998, n. 210 e dal
Decreto  Ministeriale  n.  224 del 30 aprile 1999. Sulla base di tale
normativa,  l'attivazione di un corso di dottorato di ricerca avviene
su  proposta  di  uno  o  piu'  Dipartimenti, sentito il Consiglio di
Amministrazione.
   4.  La  denominazione  dei  corsi di dottorato di ricerca, il loro
ordinamento  didattico  comprensivo  dell'eventuale  articolazione in
curricula  e  le  norme  che  ne regolano l'attivita' didattica, sono
determinate   dal   regolamento  didattico  relativo,  elaborato  dal
Collegio dei docenti e approvato dal Senato Accademico.

                               Art. 7
                 Corsi di Master di 1^ e 2^ livello

   1.   L'Universita'   puo'  attivare  corsi  di  studio,  corsi  di
perfezionamento   scientifico  e  di  alta  formazione  permanente  e
ricorrente,  successivi  al conseguimento della laurea o della laurea
specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di
Master universitario di 1^ e di 2^ livello.
   2.  L'offerta  didattica  dei  corsi  di Master universitario deve
essere  specificamente  finalizzata  a rispondere a domande formative
specifiche   espresse   dalla   societa'   civile.   A   tale   scopo
l'impostazione  degli  ordinamenti  didattici  relativi  deve  essere
ispirata  ad  esigenze  di  flessibilita'  e adeguamento periodico al
mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.
   3.  L'Ateneo  puo'  istituire,  in base ad accordi di cooperazione
interuniversitaria   nazionale  o  internazionale,  corsi  di  Master
congiunti (ossia interuniversitari) di primo e di secondo livello.
   4.  I  corsi  di  Master  universitario  possono  essere  attivati
dall'Ateneo  anche  in  collaborazione  con  enti esterni, pubblici o
privati.
   5.  Per  conseguire  il Master universitario lo studente deve aver
acquisito  almeno  sessanta  crediti  oltre  a  quelli  acquisiti per
conseguire  la laurea o la laurea specialistica. La durata minima dei
corsi di Master universitario e' di norma un anno.

                               Art. 8
                  Attivita' didattiche integrative

   1.    Le   Strutture   didattiche   dell'Universita',   anche   in
collaborazione  con  enti  esterni,  possono  assicurare  i  seguenti
servizi didattici integrativi;

a. corsi   di  orientamento  all'inserimento  nella  professione  per
   laureati;
b. corsi  di  formazione  per  docenti  di  scuola superiore sui temi
   relativi  all'orientamento  organizzati  sulla base di convenzioni
   con gli uffici scolastici regionali del MIUR;
c. attivita'  didattiche  e  formative  propedeutiche,  intensive, di
   supporto  e  di  recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento
   del  debito  formativo  e  a consentire l'accesso al primo anno di
   corso;
d. attivita'  didattiche  e  formative  di  supporto  e  di recupero,
   finalizzate  a  consentire  attivita'  formative  integrative  che
   rientrano   in   progetti   di   miglioramento  qualitativo  della
   didattica,    con    particolare    riferimento    all'innovazione
   metodologica;
e. attivita'  di  incremento  e  integrazione  dell'offerta formativa
   prevista  dagli  ordinamenti  didattici  (seminari, esercitazioni,
   corsi  di formazione, consulenze su temi relativi all'orientamento
   inteso come attivita' formativa, ecc.).

   2.  Le  Strutture didattiche possono, altresi', istituire ai sensi
dell'art. 6, secondo comma, della Legge n. 341/90:

a. corsi  di  preparazione  agli  esami  di  Stato per l'abilitazione
   all'esercizio delle professioni;
b. corsi di preparazione ai concorsi pubblici;
c. corsi di formazione professionale per laureati e/o dottorandi;
d. corsi di formazione permanente;
e. corsi di aggiornamento professionale e di perfezionamento.

   3.  La  partecipazione  degli studenti alle attivita' di cui sopra
puo' essere certificata.
   4.  Le  singole  strutture  didattiche  organizzano  le  attivita'
integrative,   sulla   base  di  uno  specifico  piano  mettendole  a
disposizione  degli  studenti, docenti, ricercatori e tecnici esterni
all'Universita'.  Per  queste  attivita' l'Universita' puo' stipulare
convenzioni  ed  intese  con  i soggetti interessati allo svolgimento
delle attivita' stesse.

                              TITOLO II

                        REGOLAMENTI DIDATTICI

                               Art. 9
       Regolamento e ordinamento didattico del corso di studio

   1.  In  base all'art. 12, del Decreto Ministeriale 3 Novembre 1999
n. 509, i regolamenti didattici di un corso di studio specificano gli
aspetti organizzativi dei corsi di studio e, nel rispetto dei decreti
ministeriali, disciplinano:

a. L'organizzazione   degli   insegnamenti   in  moduli  integrati  e
   coordinati,  comprensivi  di  parti della medesima disciplina o di
   discipline affini, affidate a docenti diversi;
b. l'elenco   degli   insegnamenti,  con  l'indicazione  dei  settori
   scientifico-disciplinari   di   riferimento   e   delle  eventuali
   articolazioni  in moduli di tali insegnamenti, nonche' delle altre
   attivita' formative contemplate dai decreti ministeriali;
c. la modalita' di verifica del livello di conoscenza obbligatoria di
   una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano;
d. l'articolazione  del  corso  di  studio  in curricula, l'eventuale
   possibilita'  da  parte  dello  studente  della formulazione di un
   piano  di  studio corrispondente ad un curriculum individuale e le
   relative modalita' di presentazione;
e. l'assegnazione  di  crediti  formativi  universitari  alle diverse
   attivita'  formative  suddivise  per anno di corso, secondo quanto
   previsto  dall'art.  28,  in  relazione anche alla possibilita' di
   trasferimento di essi nell'ambito dell'Unione Europea;
f. le  procedure per il riconoscimento di eventuali crediti acquisiti
   dallo  studente  in  mobilita'  in  altri percorsi formativi dello
   stesso Ateneo o di altri Atenei;
g. le  eventuali propedeuticita' di ogni insegnamento e di ogni altra
   attivita' formativa;
h. l'eventuale numero minimo di esami da superare per l'iscrizione ad
   anni   successivi   al  primo  differenziandoli  a  seconda  della
   qualifica di studente a tempo pieno e studente non a tempo pieno;
i. i  limiti  della possibilita' dell'iscrizione degli studenti nella
   qualita' di fuori corso;
j. i  requisiti  di  ammissione  al  corso  di  studio e le eventuali
   disposizioni  relative  ad  attivita'  formative  propedeutiche  e
   integrative  istituite allo scopo di consentire l'assolvimento del
   debito  formativo,  ai  sensi  dell'art. 36, comma 2, del presente
   regolamento;
k. le   procedure   per   l'attribuzione   degli   argomenti  per  le
   dissertazioni  di  tesi,  lo svolgimento degli esami finali per il
   conseguimento  del  titolo  di  studio  e  relativo Supplemento al
   diploma.

   2.  Il  regolamento  didattico  di  ciascun  corso  di  studio  e'
approvato  dal  Senato  Accademico,  previa delibera del Consiglio di
facolta'  a  cui  il  corso  di  studio  afferisce,  su  proposta del
Consiglio  di  corso di studio, fatto salvo quanto previsto dall'art.
12,  comma  3, del DM n. 509/99. L'entrata in vigore dell'ordinamento
didattico e' stabilita con decreto rettorale.
   3.  Le  denominazioni, gli obiettivi formativi, la relativa classe
di  appartenenza  ed  il quadro generale delle attivita' formative da
inserire  nei  curricula  sono  assunte  nel  rispettivo  ordinamento
didattico  di  un  corso  di  studio,  previa  consultazione  con  le
organizzazioni   rappresentative  del  mondo  della  produzione,  dei
servizi e delle professioni.
   4.   L'ordinamento   didattico   stabilisce  anche  quali  crediti
acquisiti  dallo studente saranno riconosciuti validi per l'eventuale
prosecuzione  degli  studi  universitari  in  altri  corsi  di studio
attivati   presso   l'Ateneo   nonche',   sulla  base  di  specifiche
convenzioni, presso altri atenei.

                               Art. 10
                         Master universitari

   1.  Il  Consiglio del corso di studio del Master redige un proprio
regolamento  didattico.  Il regolamento viene approvato dal Consiglio
di  Facolta'  al  quale il corso di studio del Master afferisce ed e'
deliberato dal Senato Accademico.
   2. Il regolamento didattico del Master disciplina:

a. le  modalita'  di  iscrizione e le modalita' di riconoscimento dei
   titoli per l'ammissione;
b. l'ordinamento didattico del corso;
c. la valutazione dei debiti formativi da colmare per gli studenti in
   possesso  di  un titolo di studio non affine al percorso formativo
   delineato nell'ordinamento didattico;
d. le modalita' di svolgimento degli esami finali e del conseguimento
   del titolo di studio.

   3.   L'ordinamento  didattico  del  corso  del  Master  disciplina
l'organizzazione del percorso formativo.

                               Art. 11
                        Dottorato di ricerca

   1.  Gli ordinamenti dei corsi di studio di dottorato, sono emanati
in  conformita'  alle  norme  stabilite dalla legislazione vigente in
materia di dottorati di ricerca.

                             TITOLO III

                        ATTIVITA' DIDATTICHE

                               Art. 12
            Tipologie ed articolazione degli insegnamenti

   1.  Gli ordinamenti didattici di qualsiasi corso di studio possono
prevedere  l'articolazione  degli  insegnamenti  in  moduli didattici
anche  di  diversa  strutturazione,  con  attribuzione  dei  relativi
crediti formativi.
   2.  I  corsi  di  insegnamento  di  qualsiasi  tipologia  e durata
potranno  essere monodisciplinari o integrati, ed essere affidati, in
questo   secondo  caso,  alla  collaborazione  di  piu'  docenti  e/o
ricercatori,   secondo   le  indicazioni  e  le  norme  previste  dai
regolamenti didattici dei corsi di studio.
   3.  Le  diverse modalita' previste per l'erogazione dell'attivita'
didattica  in  rete nell'ambito di ciascun modulo del corso di studio
sono organizzate in modo che siano garantiti:

a. l'utilizzo  nella connessione in rete delle piu' adeguate forme di
   multimedialita'  in modo che, attraverso un'effettiva integrazione
   tra  diversi  media,  sia  favorita  la  migliore comprensione dei
   contenuti;
b. un alto grado di indipendenza del percorso didattico da vincoli di
   presenza fisica e di orario specifico;
c. l'utilizzo  di  contenuti  didattici  standard,  interoperabili  e
   modularmente    organizzati,    personalizzabili   rispetto   alle
   caratteristiche degli utenti e ai percorsi di erogazione;
d. il   monitoraggio  continuo  del  livello  di  apprendimento,  sia
   attraverso  il tracciamento del percorso che attraverso momenti di
   valutazione in itinere e di autovalutazione;
e. forme  di assistenza e tutoraggio da progettare attraverso criteri
   di  interattivita' che concili adeguato supporto degli studenti ed
   efficiente utilizzo delle risorse di tutoraggio.

   4.  E'  consentita  da  parte  delle  Facolta'  la  mutuazione  di
insegnamenti,  attivati  presso  corsi  di  studio di altre Facolta',
previo  accertamento  della  loro  funzionalita' rispetto ai percorsi
didattici ai quali devono servire.
   5.  Gli  insegnamenti  sono  impartiti  da professori di ruolo, da
ricercatori e da professori a contratto.
   6.  I  compiti  didattici  dei  professori di cui al comma 5, sono
stabiliti  nel rispetto delle norme sullo stato giuridico dei docenti
sulla  base  della  programmazione  delle  attivita'  didattiche  dei
docenti  stessi  stabilita  dalle  competenti strutture didattiche. I
predetti   compiti   didattici,   articolati  secondo  il  calendario
didattico,  comprendono oltre alle attivita' didattiche istituzionali
anche  le  attivita'  didattiche  integrative,  di  orientamento e di
tutorato.
   7.  Per  gli insegnamenti delle discipline non coperti da posto di
ruolo,  il  Consiglio  di  Amministrazione, sulla proposta del Senato
Accademico, delibera sul conferimento di contratti di insegnamento. I
contratti  stessi  possono  riguardare  anche  moduli di insegnamento
corrispondenti ad argomenti specifici nell'ambito dell'insegnamento.
   8. Ai sensi del DM 21 Maggio 1998, n. 242, possono essere proposti
per  la  nomina a professori a contratto professori di ruolo in altre
universita',  liberi  docenti,  o  studiosi  dotati  di comprovata ed
adeguata   qualificazione   scientifica   o   tecnica.  Contratti  di
insegnamento  possono essere conferiti anche a docenti o studiosi non
aventi la cittadinanza italiana.
   9.  Nel  contratto  vengono determinati gli obblighi didattici, il
compenso  e  le  sue  modalita' di corresponsione. Il compenso andra'
commisurato  al  grado  di  qualificazione  ed  al livello di impegno
richiesto.

                               Art. 13
                   Crediti formativi universitari

   1.  I  crediti  formativi sono una misura dell'impegno complessivo
richiesto   allo  studente  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi
previsti,    comprensivo   dell'attivita'   didattica   assistita   e
dell'impegno   personale,   nell'ambito   delle  attivita'  formative
previste dal corso di studi.
   2.  I  crediti  corrispondenti  a  ciascuna  attivita'  formativa,
vengono  acquisiti  dallo studente con il superamento dell'esame o di
altra  forma  di  verifica del profitto, secondo quanto stabilito dal
regolamento del corso di studio.
   3.  I  regolamenti  dei corsi di studio stabiliscono il numero dei
crediti che lo studente deve conseguire in un certo periodo didattico
per la prosecuzione degli studi e possono prevedere forme di verifica
dei crediti acquisiti per valutarne la non obsolescenza.
   4.  Lo  studente  a tempo pieno che non abbia conseguito almeno 30
crediti  al  primo  anno  del corso di laurea, 70 al secondo e 120 al
terzo   si   iscrive  come  ripetente  nell'anno  corrispondente.  Lo
studente,  che non abbia conseguito almeno 30 crediti al primo anno e
70  al  secondo  anno  della  laurea  specialistica,  si iscrive come
ripetente nell'anno corrispondente.
   5.  L'Ateneo  verifica  l'adeguatezza  dei crediti precedentemente
conseguiti ai fini dell'ammissione al corso di laurea specialistica.
   6. Il consiglio didattico di ciascun corso di studio valuta la non
obsolescenza dei crediti acquisiti dallo studente sospeso che intende
riprendere gli studi ed indica a quale anno di corso deve iscriversi.
   7.  Nel  caso di trasferimenti o passaggi di corso di Facolta', il
riconoscimento  di crediti acquisiti dallo studente in altro corso di
studio dell'Ateneo, ovvero nello stesso o in altro corso di studio di
altra  Universita',  anche  estera,  la  Facolta'  valuta l'effettivo
raggiungimento   degli  obiettivi  formativi  qualificanti  richiesti
dall'ordinamento  e  indica  a  quale  anno di corso lo studente deve
iscriversi.  In  ogni  caso lo studente trasferito da altra sede deve
conseguire  presso  l'Universita' Guglielmo Marconi almeno 30 crediti
su 180 ovvero 45 crediti su 300.
   8.  Il  riconoscimento  da  parte dell'Ateneo di crediti acquisiti
presso  altre Universita', italiane o estere, puo' essere determinato
in  forme  automatiche  da  apposite convenzioni approvate dal Senato
Accademico.
   9.   I   regolamenti  di  Facolta'  prevedono  i  criteri  per  il
riconoscimento  dei  crediti  acquisiti  dallo  studente in attivita'
formative   di   livello  postsecondario  alla  cui  progettazione  e
realizzazione l'Universita' abbia concorso, sulla base e nel rispetto
dei protocolli di intesa tra l'Ateneo e gli organismi interessati.
   10.  Ai  fini  del  conseguimento  dei  titoli  di diverso livello
possono   essere  riconosciuti  in  termini  di  crediti  periodi  di
attivita'   e/o  esperienze  lavorative,  debitamente  certificati  o
accertati, maturati al di fuori dei percorsi formativi istituzionali;
il  riconoscimento  compete  comunque  alla Facolta' di afferenza del
corso di studio.

                               Art. 14
                    Ulteriori attivita' formative

   1.   L'attivita'   didattica  dei  corsi  di  studio  puo'  essere
articolata oltre che nei corsi di insegnamenti ufficiali, in corsi di
sostegno,  seminari,  in  esercitazioni,  e  in  altre  tipologie  di
insegnamento  ritenute  idonee  ed  adeguate  al  conseguimento degli
obiettivi  formativi  del  corso.  Per  ciascuna di tali tipologie di
insegnamento  dovranno  essere  indicati  nei  regolamenti  didattici
l'assegnazione  di  crediti  formativi  e  il  tipo  di  verifica del
profitto che consente il conseguimento dei relativi crediti.
   2.  I  regolamenti  didattici  disciplinano  le  forme di stages e
tirocini con assegnazione di specifici crediti.

                               Art. 15
                   Esami e verifiche del profitto

   1. La valutazione degli studenti tramite verifiche di profitto, e'
svolta  presso  le  sedi  dell'Universita',  da  parte  di professori
universitari e ricercatori.
   2.  Le  verifiche  di  tipo  formativo  in  itinere (test multiple
choice,  vero/falso,  sequenza  di  domande  con diversa difficolta',
simulazioni,  mappe concettuali, elaborati, progetti di gruppo, ecc.)
devono  essere  funzionali  per l'autovalutazione dello studente e la
valutazione  del docente. L'esame finale di profitto deve valorizzare
il  lavoro  svolto  in  rete  tenendo conto dei risultati delle prove
intermedie,  della  qualita'  della  partecipazione alle attivita' on
line e dei risultati della prova finale in presenza.
   3.  A  seconda  della  tipologia e della durata degli insegnamenti
impartiti, i regolamenti didattici di corso di studio stabiliscono il
tipo  di  prove  di  verifica  che  determinano  per  gli studenti il
superamento  dell'esame  e  l'acquisizione  dei  crediti.  Tali prove
potranno  consistere  in  esami  (orali  o scritti), la cui votazione
viene  espressa  in  trentesimi,  o nel superamento di altre prove di
verifica   (prove   orali  o  scritte,  pratiche,  grafiche,  tesine,
colloqui, ecc.) che si risolveranno, conformemente a quanto stabilito
nei regolamenti di corso di studio, in un riconoscimento di idoneita'
riportato nel libretto personale dello studente.
   4.  La  composizione  delle  commissioni  degli  esami di profitto
(orali o scritti), di quelle per le verifiche (prove orali o scritte,
pratiche,  grafiche, tesine, colloqui, seminari, ecc.), di quelle per
le prove in itinere, e' definita in base ai seguenti principi:

a. la  commissione  deve  essere  composta  da  almeno  due docenti e
   presieduta  dal  titolare  dell'insegnamento  o  in  caso  di  suo
   impedimento  da  altro docente designato dal Preside o dall'organo
   previsto  dal regolamento; per i corsi integrati la commissione e'
   composta  da  tutti  i  titolari degli insegnamenti costituenti il
   corso  ed  e'  presieduta  dal  docente  designato  dal  Preside o
   dall'organo previsto dal regolamento;
b. La    commissione    e'   responsabile   dell'accertamento   della
   preparazione del candidato.

   5. Le certificazioni relative ad attivita' senza prova di verifica
possono essere affidate ad un tutor.
   6. Gli esami di profitto finali sono pubblici.
   7.  Ciascun  insegnamento  dovra'  prevedere  prove di verifica in
itinere  che  si  svolgeranno  secondo  le  modalita'  stabilite  dai
regolamenti  dei  corsi  di  studio. Gli esiti delle prove in itinere
costituiscono  elemento  di  valutazione  finale  per  la commissione
giudicatrice.
   8.  I  regolamenti  di  corso  di  studio possono prevedere che la
valutazione finale riguardi congiuntamente piu' insegnamenti.
   9. Per ciascun insegnamento dovranno essere assicurate sessioni di
esame in numero adeguato alle esigenze degli studenti iscritti.
   10.  Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto, devono
avere  inizio  alla data fissata e devono essere portati a compimento
senza  soluzione  di  continuita'.  Eventuali  deroghe  per  gravi ed
eccezionali  motivi dovranno essere autorizzate dal Preside, il quale
dovra' provvedere affinche' ne sia data tempestiva comunicazione agli
studenti. In nessun caso la data d'inizio di un appello potra' essere
anticipata.
   11.  In  ciascuna  sessione lo studente in regola con la posizione
amministrativa  potra'  sostenere senza alcuna limitazione, tutti gli
esami  nel  rispetto delle propedeuticita' previste negli ordinamenti
didattici degli studi.
   12.  La  verifica  e  la  certificazione  degli  esiti  formativi,
riguardanti  le  prove in itinere, deve essere realizzata mediante il
sistema  di  tracciamento  automatico  delle  attivita'  formative  e
consiste   nella   registrazione   delle  attivita'  di  monitoraggio
didattico  e tecnico (quantita' e qualita' delle interazioni rispetto
alle  scadenze  didattiche,  di  consegna  degli  elaborati previsti,
ecc.).  I  relativi  dati  saranno resi disponibili al docente e allo
studente per le attivita' di valutazione e d'autovalutazione.

                               Art. 16
       Esami finali per il conseguimento dei titoli di studio

   1.  Il  titolo di studio e' conferito a seguito di esame specifico
per  ogni  livello  di  corso  di studio. I regolamenti didattici dei
corsi di studio disciplinano:

a. le modalita' dell'esame;
b. le  modalita'  della valutazione conclusiva, che deve tenere conto
   dell'intera  carriera  dello  studente  all'interno  dei  corsi di
   studio,  dei  tempi  e delle modalita' di acquisizione dei crediti
   formativi   universitari,   delle   valutazioni   sulle  attivita'
   formative  precedenti  e sulla prova finale, nonche' di ogni altro
   elemento  rilevante quale la partecipazione ad attivita' culturali
   e di orientamento.

   2. La laurea viene rilasciata con la denominazione della classe di
appartenenza e del corso di laurea.
   3. Gli esami finali sono pubblici.
   4. Per accedere all'esame finale, lo studente deve avere acquisito
il  numero di crediti previsto dal regolamento didattico dei corsi di
studio,  nel numero nello stesso definito. Lo studente, inoltre, deve
essere  in  regola  con  il  pagamento  delle  tasse e dei contributi
universitari  e  presentare  domanda al Rettore, nei termini indicati
dalle disposizioni in materia.
   5.  Per  il  conseguimento  della  laurea  i regolamenti didattici
possono  prevedere,  accanto  o  in sostituzione di esami consistenti
nella  discussione  di  un  elaborato  scritto, una prova espositiva,
finalizzata  a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi formativi
qualificanti del corso. Negli stessi regolamenti vengono stabilite le
modalita'   della   prova  abilitativa  di  conoscenza  della  lingua
straniera.
   6. Per il conseguimento della laurea specialistica e del dottorato
di  ricerca  i rispettivi regolamenti prevedono l'elaborazione di una
tesi scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida
di un relatore.
   7.  Entro scadenze periodiche fissate dai regolamenti didattici di
Facolta',   gli  studenti,  tenuti  ai  sensi  dei  commi  precedenti
all'elaborazione   di   uno   scritto   finale,   inviano   richiesta
d'assegnazione  dell'argomento di tale elaborato e del nominativo del
relatore,  allo  scopo  di  consentire un adeguato monitoraggio nello
svolgimento di tali elaborati.
   8.   Nel   caso  di  corso  di  studio  interateneo,  il  relativo
regolamento  didattico dovra' contenere anche le norme che oltre alle
attivita'   didattiche-curricolari,   disciplinano  le  modalita'  di
conseguimento  del  titolo  di  studio nel quadro di quanto stabilito
nelle  apposite  convenzioni  sottoscritte dall'Universita' Guglielmo
Marconi congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.
   9.  I  regolamenti  didattici  di  corso  di  studio  determinano,
inoltre, le modalita' per il deposito del titolo della tesi di laurea
convalidata dal relatore.

                               Art. 17
        Commissioni per il conseguimento del titolo di studio

   1.  Le  Commissioni  giudicatrici  della prova finale abilitate al
conferimento  del  titolo  di  studio  sono  nominate  dal Preside di
Facolta'  che  ne designa il Presidente scegliendolo, di norma, tra i
professori  di  prima  fascia.  Le  Commissioni sono composte secondo
norme  stabilite  nei  regolamenti  didattici,  e  comunque almeno da
cinque  membri  tra  professori  di  prima  e  di  seconda  fascia  e
ricercatori confermati della Facolta'.
   2.  Possono  far  parte della Commissione giudicatrice della prova
finale  anche  professori  di  Facolta'  diverse  da  quelle cui sono
iscritti  i  candidati,  nonche'  professori  a contratto in servizio
nell'anno accademico interessato.
   3.  I  Regolamenti  di  Facolta'  stabiliscono  le  modalita'  per
l'eventuale  attribuzione  dei compiti di correlatore e di componente
della  Commissione  giudicatrice  a  esperti  esterni, in qualita' di
cultori della materia, subordinatamente all'accertamento da parte del
Consiglio   di   Facolta'   interessato   della  loro  qualificazione
scientifica  e/o  professionale  in  rapporto  con  la  dissertazione
oggetto di esame.
   4.  Nei  corsi di studio interfacolta' la Commissione giudicatrice
della  prova  finale  dovra' essere costituita d'intesa tra i Presidi
delle Facolta' interessate, da docenti delle diverse Facolta'.
   5.  Le  Commissioni  giudicatrici per la prova finale esprimono la
loro  votazione  in centodecimi e possono, all'unanimita', attribuire
al  candidato  il  massimo  dei  voti con lode. Il voto minimo per il
superamento della prova e' sessantasei centodecimi.
   6.  Il  Calendario  delle  prove  finali  deve  prevedere appelli,
opportunamente   distribuiti  nell'anno,  nel  numero  adeguato  alle
esigenze degli studenti iscritti.
   7.  Le modalita' per il rilascio dei titoli congiunti di titoli di
studio   interateneo   sono   regolate   dalle   convenzioni  che  lo
determinano.

                               Art. 18
               Osservatorio di Ateneo sulla didattica

   1.  E'  istituito presso l'Ateneo un osservatorio permanente delle
attivita' didattiche, di orientamento e tutorato.
   2. L'osservatorio e' coordinato dal Rettore o da un suo delegato e
ne fa parte una rappresentanza di docenti designati dalle Facolta'.
   3.  L'osservatorio effettua verifiche e valutazioni sulla qualita'
della  didattica,  anche  mediante appositi strumenti di rilevazione,
concordati  con  il Nucleo di valutazione. Collabora con il Nucleo di
valutazione per la raccolta e l'analisi dei dati sulla didattica.
   4.  L'osservatorio,  su richiesta del Senato Accademico, individua
iniziative   specifiche,  o  comuni  ai  corsi  di  studio,  volte  a
migliorare la qualita' della didattica.

                               Art. 19
               Commissione paritetica per la didattica

   1.  Ai sensi dell'art. 12 comma 3, del DM 3 Novembre 1999, n. 509,
presso   ogni   Facolta'   e'  istituita  una  Commissione  didattica
paritetica  con  il  compito  di  valutare  la coerenza tra i crediti
assegnati  alle diverse attivita' formative e gli specifici obiettivi
del corso di studio.

                              TITOLO IV

                   DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

                               Art. 20
                          Carta dei servizi

   1.  Al fine di consentire la piu' ampia informazione sulla propria
attivita'  l'Universita'  adotta  una  Carta dei servizi, nella quale
sono contenuti:

a. il  manifesto  degli  studi  relativo  alla  attivita' didattica e
   formativa proposta;
b. i requisiti delle soluzioni tecnologiche;
c. il quadro dei servizi offerti.

   In  particolare,  la  Carta  dei servizi esplicita le modalita', i
piani  di studio, le regole di erogazione dei servizi, la metodologia
didattica adottata e i livelli di servizio offerti. La Carta dovra':

- individuare  gli  standard  tecnologici  e  gli schemi descrittivi,
  quali  metadata  dei  contenuti  e  tracciati  dei dati anagrafici,
  utilizzati per descrivere i materiali didattici in rete, gli utenti
  registrati e i parametri di tracciamento;
- indicare  i  tempi  e  le  modalita'  con cui verranno archiviati i
  tracciamenti  a scopo certificativo e/o di verifica dei percorsi di
  apprendimento  intrapresi  dagli  studenti, in analogia al percorso
  universitario tradizionale;
- indicare  le  modalita'  di  identificazione  per  la verifica e la
  certificazione degli esiti formativi.

   2. La Carta viene resa disponibile annualmente in rete e presso le
sedi dell'Universita'.

                               Art. 21
                        Manifesto degli studi

   1.  Il  manifesto degli studi dell'Ateneo e' deliberato dal Senato
Accademico  ed  e'  costituito  dall'insieme  coordinato  dei diversi
manifesti di Facolta'.
   2.  Il  manifesto  degli studi indica gli ordinamenti dei corsi di
studio  attivati,  con  i relativi insegnamenti e i correlati crediti
attribuiti;  le modalita' di accesso ai corsi di studio; le modalita'
di  erogazione  e  fruizione  del processo formativo; le modalita' di
identificazione  e  verifica  degli  esiti formativi; le modalita' di
tutoraggio;  le norme relative alle iscrizioni; i periodi di inizio e
di  svolgimento  delle  attivita' didattiche; i termini entro i quali
presentare  le  eventuali  proposte  di piani di studio individuali e
ogni altra indicazione ritenuta utile.
   3. Con periodicita' annuale sono resi noti i programmi dettagliati
degli  insegnamenti  attivati,  gli  orari  in  cui  i  docenti  sono
disponibili  all'interazione  con  gli  studenti,  le  indicazioni di
quanto   richiesto   ai  fini  degli  esami  di  profitto  e  per  il
conseguimento  dei  titolo di studio, comunicando in tempo utile ogni
eventuale variazione delle informazioni precedentemente fornite.

                               Art. 22
                        Contratto di servizio

   1. L'Universita' al momento dell'iscrizione prevede la stipula con
lo  studente di un contratto di servizio nel quale vengono fissati le
modalita'   di  adesione  ai  servizi  erogati,  tasse  e  contributi
differenziati  per studenti a tempo pieno e studenti a tempo parziale
nonche'  le  modalita'  di  risoluzione  del rapporto contrattuale da
parte dello studente.
   2.  Il  contratto  con  lo  studente  regola l'adesione ai servizi
erogati e contempla altresi' le modalita' di risoluzione del rapporto
contrattuale  nel  caso  lo  studente  lo  richieda. In ogni caso, il
contratto  deve  garantire allo studente il completamento del proprio
ciclo formativo.

                               Art. 23
                  Tutela dei diritti degli studenti

   1.  E'  istituito  un  Ufficio  per  la  tutela  dei diritti degli
studenti   dell'Universita'   che   sara'  disciplinato  da  apposito
regolamento deliberato dal Senato Accademico.
   2.  Gli  studenti  possono ricorrere all'Ufficio per la tutela dei
diritti degli studenti per segnalare disfunzioni e irregolarita'.
   3.  A  tutela  della qualita' dell'offerta didattica di Ateneo, e'
prevista  la  certificazione  del  materiale  didattico erogato e dei
servizi offerti. Tale certificazione avverra' in base alle previsioni
ISO 9001 con la consulenza di una commissione di docenti universitari
attivata presso l'Ufficio per la tutela dei diritto degli studenti.
   4.  All'Ufficio  per  la  tutela  dei  diritti  degli  studenti e'
affidata  la  garanzia  della  tutela  dei  dati  personali, mediante
l'adozione  di  tutte  le  misure di sicurezza previste dalla vigente
normativa.

                               Art. 24
                       Studente a tempo pieno

   1.  Gli  studenti  a tempo pieno si impegnano a sostenere per ogni
annualita'  il numero degli esami previsto dall'ordinamento didattico
di  quel  corso  di  studio  con  l'obbligo  di assolvere a tutti gli
impegni connessi al quadro istituzionale delle attivita' didattiche.
   2.  La qualifica di studente a tempo pieno e' mantenuta negli anni
successivi  dagli  studenti  iscritti ai corsi di studio che siano in
regola con gli esami previsti dall'ordinamento didattico del corso di
studio  e  che  siano  in  regola  con le procedure di iscrizione e i
relativi versamenti.
   3.  Le  tasse  universitarie  sono  determinate  dal  Consiglio di
Amministrazione sentito il parere del Senato Accademico.
   4.  Lo studente che, essendo stato iscritto ad un corso di studio,
non rinnovi l'anno seguente l'iscrizione, conserva la possibilita' di
accedere  nuovamente,  a  domanda,  al  medesimo  corso di studio per
l'anno   di   corso   successivo   all'ultimo   frequentato,  purche'
regolarizzi  la  propria  posizione amministrativa entro i successivi
otto anni accademici e il proprio curriculum sia ritenuto congruo con
l'evoluzione del contenuto didattico del corso di studio interessato.
   5.  L'importo della tassa relativa agli anni di interruzione degli
studi  e' stabilito dal Consiglio di Amministrazione, secondo criteri
proposti   dal   Senato   Accademico   tenendo  conto  delle  ragioni
dell'interruzione.
   6.   Lo  studente  puo'  richiedere  di  frequentare  insegnamenti
riferiti  a  specifici  corsi  di  studio  presso universita' estere,
purche'  tra  le  due  universita'  siano  stabiliti  accordi  per il
riconoscimento  degli  insegnamenti, secondo il sistema ECTS per quel
determinato  corso  di  studio. I crediti acquisiti nelle universita'
estere   sono   riconosciuti  per  il  proseguimento  della  carriera
universitaria in Italia.
   7.  Nel  periodo  di  frequenza dei corsi di studio all'estero, lo
studente  e' tenuto al versamento di tasse e contributi universitari,
secondo quanto stabilito dagli accordi tra le due universita'.
   8.   Lo   studente   puo'   rinunciare  in  qualsiasi  momento  al
proseguimento  della propria carriera, manifestando in modo esplicito
la propria volonta' con atto scritto.
   9.  Ogni  anno  accademico possono essere bandite borse di studio,
destinate  a  coloro che intendano immatricolarsi ad uno dei corsi di
studio  dell'Ateneo.  Le  disponibilita'  finanziarie necessarie alla
attivazione  delle borse possono provenire anche da fondi finalizzati
di privati o enti.
   10.   Le  borse  di  studio  sono  determinate  dal  Consiglio  di
Amministrazione,  su  proposta  del Senato Accademico. L'assegnazione
della borsa di studio e' determinata sulla base di una graduatoria di
idonei  elaborata  in base alla verifica delle previste condizioni di
merito  nonche'  economiche  e  patrimoniali dello studente e del suo
nucleo familiare.

                               Art. 25
                      Studenti a tempo parziale

   1 . Per particolari e motivate esigenze personali lo studente puo'
chiedere,  all'atto  del l'immatricolazione, di essere iscritto ad un
corso di studio con la qualifica di studente a tempo parziale.
   2.  I regolamenti didattici di ogni corso di studio, per i fini di
cui  all'art. 5, comma 6, del DM 509/99, possono prevedere specifiche
forme  di  verifica  periodica  dei  crediti  formativi  universitari
acquisiti dagli studenti.
   3.  Lo  stato di studente non a tempo pieno dovra' essere annotato
dalla Segreteria Studenti sul libretto personale dello studente.
   4.  La  condizione  di  studente  a  tempo  parziale  puo'  essere
modificata  su motivata richiesta dello studente dall'anno accademico
successivo  alla  regolarizzazione  della sua posizione rispetto alle
attivita'  didattiche  previste  per  gli  studenti a tempo pieno dal
regolamento didattico del corso di laurea.
   5.  I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere,
per  lo studente nella condizione di cui al comma 1, delle differenze
del  numero  minimo  di  crediti  da  acquisire  in tempi determinati
rispetto  a  quanto  indicato  per  gli studenti iscritti allo stesso
corso  di  studio con la qualifica di studente a tempo pieno (art. 5,
comma 6, del DM 509/99).
   6.  Lo  studente  puo' conservare la qualifica di studente a tempo
parziale  oltre  la durata legale del corso, ottemperando ai relativi
obblighi,  per un numero di anni accademici stabilito dal regolamento
didattico  del corso di studio, tenendo conto delle norme in vigore e
degli eventuali decreti ministeriali che regolano la materia.

                               Art 26
             Modalita' di iscrizione ai corsi di studio

   1. Al manifesto degli studi sono allegate le disposizioni relative
alla  preiscrizione  da  parte  degli  iscritti all'ultimo anno degli
Istituti  e  Scuole  di  istruzione  secondaria superiore, secondo le
modalita' stabilite dalla normativa in vigore.
   2.  Lo studente non puo' ottenere l'iscrizione contemporanea a due
corsi di studio.
   3.   Nei   casi   in   cui,  ai  sensi  della  normativa  vigente,
l'immatricolazione   sia  subordinata  al  superamento  di  prove  di
valutazione,  l'Universita'  provvede, in tempo utile, ad indicare le
modalita'  e  il  calendario  delle  stesse,  unitamente ai requisiti
richiesti  per  la  partecipazione. Il Senato Accademico determinera'
gli eventuali termini di scadenza delle domande di immatricolazione.

                               Art. 27
  Requisiti di ammissione ai corsi di studio e attivita' formative
                     propedeutiche e integrative

   1.  I regolamenti didattici dei corsi di studio possono richiedere
allo   studente   il   possesso  o  l'acquisizione  di  una  adeguata
preparazione   iniziale,   definendo   le  conoscenze  richieste  per
l'accesso e determinandone, ove necessario, le modalita' di verifica.
Per i corsi di laurea tale verifica puo' avvenire anche a conclusione
di  attivita'  formative  propedeutiche  di cui al comma seguente. La
mancanza   di   tali   pre-requisiti   culturali,   determinati   dai
regolamenti, costituisce il debito formativo dello studente.
   2.  L'Ateneo  organizza, all'inizio dei corsi, un test conoscitivo
per  la verifica dei prerequisiti e della preparazione iniziale degli
immatricolati.
   3.  Utilizzando  i  risultati del test di cui al precedente comma,
vengono   indicati   agli   studenti   specifici  obblighi  formativi
aggiuntivi  (da  assolvere  comunque entro il primo anno del corso di
studi).  Per l'assolvimento di tali obblighi vengono offerte apposite
attivita'  didattiche  e  di  tutorato,  indicando  le  modalita'  di
eventuali  prove  di  verifica  degli obblighi, prima dell'inizio dei
corsi  regolari del primo anno da assolvere, di norma, entro il primo
semestre.
   4.  Allo  scopo  di  favorire  l'assolvimento del debito formativo
dello   studente   possono  essere  organizzate  attivita'  formative
propedeutiche.   Tali  attivita'  possono  essere  svolte,  anche  in
collaborazione  con Istituti di istruzione secondaria superiore o con
altri  enti  pubblici  o  privati, sulla base di apposite convenzioni
approvate dal Senato Accademico.
   5.  Laddove  la  verifica  dell'assolvimento dei debito formativo,
nelle  forme previste dal regolamento del corso di studio non risulti
positiva,  il Consiglio di Facolta' puo' stabilire specifici obblighi
formativi da soddisfare comunque entro il primo anno di corso.
   6.  Per  l'ammissione  ai  corsi  di  studio  II di livello, fermo
restando  il  possesso  del  titolo di laurea, i relativi regolamenti
didattici  devono  indicare  in  modo  quantitativamente  definito  i
crediti  necessari per l'accesso. L'assolvimento del debito formativo
cosi'  indicato  potra'  avvenire  da  parte  dello  studente  o  con
l'iscrizione  a  corsi  singoli,  comunque attivati presso l'Ateneo o
presso   altre   universita'   italiane  riconosciuti  come  soggetti
fornitori  di  credito  dal Consiglio di Facolta', con il superamento
dei relativi esami.
   7.  I  regolamenti  didattici  dei  corsi  di laurea specialistica
specificano  i  casi nei quali la carriera universitaria del laureato
fornisce   elementi   sufficienti   per   considerare   adeguata   la
preparazione  iniziale,  indicando per gli altri casi le modalita' di
verifica dei requisiti iniziali.

                               Art. 28
                              Curricula

   1.   Nei   corsi   di   laurea,   di  laurea  specialistica  e  di
specializzazione,  io studente puo' seguire uno dei curricula fissati
nel  manifesto  dell'ordinamento  del corso di studi cui e' iscritto;
oppure,  se ne e' prevista la possibilita' e secondo le modalita' ivi
indicate, chiedere l'approvazione di un curriculum individuale.
   2.  In  entrambi  i  casi  lo  studente opta per uno dei curricula
possibili  nell'ambito  del  proprio piano di studi, comunicando alla
segreteria  studenti  tale  decisione,  entro  i  tempi  fissati  dal
manifesto degli studi.

                               Art. 29
       Piani di studio ufficiali e piani di studio individuali

   1. La presentazione da parte degli studenti dei piani di studio ha
luogo  nei  periodi  stabiliti  dalle competenti strutture didattiche
sulla base di criteri disciplinati dai rispettivi regolamenti.
   2.  L'approvazione  dei  piani  di  studio  e'  automatica e viene
ottenuta  per  via  telematica qualora non si discostino dai piani di
studio  ufficiali o ottemperino integralmente ai criteri e ai vincoli
stabiliti  per  i  piani  di  studio individuali. Negli altri casi e'
subordinata  all'esame  da  parte  dei Consigli di Facolta' sentiti i
Consigli didattici dei corsi di studio.
   3.  Nell'ambito  dell'offerta  didattica  dell'Ateneo, lo studente
puo'   proporre   varianti   al   piano   di  studio  gia'  approvato
presentandone uno nuovo negli anni successivi.
   4.  I regolamenti di Facolta' possono stabilire speciali modalita'
per  la  revisione, fuori dai termini previsti dei piani di studio di
studenti  prossimi  alla  laurea  che,  in  relazione  a quest'ultima
abbiano  la  necessita'  di  sostituire entro un limite stabilito dal
regolamento stesso, esami indicati in precedenza.
   5.  I  regolamenti di Facolta' stabiliscono l'anno di iscrizione a
partire  dal  quale  e'  richiesta  ammessa la presentazione da parte
degli   studenti   dei  loro  piani  di  studio.  La  verifica  della
corrispondenza  tra l'ultimo piano di studio approvato e gli esami di
profitto  effettivamente  superati  e'  condizione  per  l'ammissione
all'esame finale di laurea o di diploma.
   6.  Lo  studente  non  puo'  includere nel proprio piano di studio
individuale  ne'  sostenere  presso  un  altro  corso di studio esami
relativi ad insegnamenti che siano attivati presso il corso di studio
al quale e' iscritto.

                               Art. 30
           Promozione e pubblicita' dell'offerta didattica

   1. L'offerta didattica dell'Ateneo e' resa pubblica, secondo forme
e  strumenti  stabiliti  dal Consiglio di Amministrazione su proposta
del Rettore.
   2.  I  contenuti,  gli  orari  e le scadenze di tutte le attivita'
didattiche  organizzate dalle Facolta', come gli orari di ricevimento
dei   docenti  e  dei  ricercatori,  il  calendario  didattico  e  il
calendario  degli esami di profitto e delle altre prove di verifica e
quello degli esami finali con le relative scadenze sono resi pubblici
dai  Presidi  mediante  via  telematica  e/o  mediante  altre forme e
strumenti che essi riterranno di volta in volta opportuni.

                               Art. 31
                       Orientamento e tutorato

   1.  L'Ateneo  organizza,  anche  in collaborazione con istituti di
istruzione  secondaria  superiore  e  con  enti  pubblici  e privati,
attivita' di orientamento rivolte: agli studenti di scuola secondaria
superiore   per   una  scelta  guidata  degli  studi;  agli  studenti
universitari in corso di studi per informarli sui percorsi formativi,
sul  funzionamento  dei  servizi  e  sui benefici per gli studenti; a
coloro  che  hanno  gia' conseguito titoli di studio universitari per
favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.
   2.  Le attivita' di orientamento e tutorato previste dalle leggi e
dai regolamenti sono coordinate dall'apposito servizio di Ateneo.
   3. Le attivita' di tutoraggio si svolgono mediante:

- sistema di tracciamento automatico delle attivita' formative;
- registrazione  delle  attivita' di monitoraggio didattico e tecnico
  (quantita'  e  qualita'  delle  interazioni  rispetto alle scadenze
  didattiche, di consegna degli elaborati previsti, ecc.). I relativi
  dati  saranno  resi  disponibili  al docente e allo studente per le
  attivita' di valutazione e di autovalutazione.

   4.  Il tutoraggio esercitato da esperti dei contenuti si svolge in
forma interattiva come guida/consulenza, coordinamento dell'andamento
complessivo  della classe, coordinamento del gruppo di studenti, ecc.
Tali   attivita'   utilizzano  i  diversi  strumenti  di  interazione
disponibili  (sistema di FAQ; forum; incontri virtuali; seminari live
di  approfondimento). Il tutor fara' ricorso a test on line periodici
sincroni  e  asincroni;  interrogazioni  virtuali  sia  asincrone sia
sincrone  con  modalita'  interattiva  attraverso  un sistema di aula
virtuale, ecc.

                               Art. 32
  Trasferimenti degli studenti ad altro corso di studio nell'ambito
                             dell'Ateneo

   1.  Lo  studente  con  motivata  domanda inoltrata al Rettore puo'
chiedere  in qualunque anno di corso, il trasferimento ad altro corso
di  studio  attivato presso l'Ateneo. Il trasferimento e' autorizzato
dal  Rettore,  previo  parere  del Consiglio di Facolta' del corso di
studio   al   quale   lo   studente  intende  trasferirsi  contenente
l'indicazione del riconoscimento detta carriera pregressa.
   2.  Nei  casi di passaggio a corso di studio che non preveda prove
di   ammissione   e/o  non  comportino  riconoscimenti  di  carriera,
l'ammissione al primo anno e' effettuata senza necessita' di delibera
della  Struttura didattica. I casi di passaggio a corsi di studio che
prevedano   prove   di   ammissione   e/o   numero  programmato  sono
disciplinati dai relativi regolamenti di Facolta'.
   3.  I  Consigli  di  Facolta' deliberano sul riconoscimento, anche
parziale,  della  carriera  percorsa  da  studenti  in altri percorsi
formativi   dello   stesso   Ateneo,  che  chiedano,  contestualmente
all'iscrizione ad un determinato corso di studio il riconoscimento di
crediti  formativi  acquisiti.  Questa  puo'  essere  concessa previa
valutazione e convalida dei crediti acquisiti e considerati affini al
corso  di  studio  prescelto, nei limiti stabiliti dai regolamenti di
corso di studio.

                               Art. 33
            Trasferimenti degli studenti da altri Atenei

   1.  I  Consigli  di  Facolta'  deliberano sul riconoscimento degli
studi  e  dei  titoli  accademici  conseguiti  da uno studente presso
universita' sia italiane sia straniere.
   2.  La  durata  del  corso di studio per lo studente in mobilita',
puo'  essere  abbreviata  per  effetto del riconoscimento dei crediti
gia'  acquisiti  secondo criteri stabiliti dai regolamenti didattici.
Il  riconoscimento  da  parte dell'Ateneo di crediti acquisiti presso
altre  universita'  italiane  o  estere  puo'  essere  determinato da
apposite   convenzioni   approvate   dal   Senato   Accademico;  tali
convenzioni  potranno  altresi'  prevedere  la  sostituzione diretta,
all'interno   dei   curricula  individuali,  di  attivita'  formative
impartite  nell'Ateneo  e  richieste  dagli ordinamenti didattici con
attivita'  formative  impartite  presso  altre universita' italiane o
estere.
   3. I regolamenti didattici del corso di studio possono subordinare
l'accettazione   di  un  trasferimento  ad  una  specifica  prova  di
ammissione.
   4.  Lo  studente  iscritto che, ottenuta la sospensione temporanea
degli  studi,  consegua  presso un'universita' straniera un titolo di
studio  accademico,  puo'  chiedere il riconoscimento dello stesso ai
sensi della convenzione di Lisbona.

                               Art. 34
      Studenti fuori corso e ripetenti, sospensione degli studi

   1.  Lo studente si considera fuori corso quando, avendo seguito le
attivita' formative previste dall'ordinamento, non abbia superato gli
esami  e  le altre prove di verifica relative all'intero curriculum e
non  abbia  acquisito  entro la durata normale del corso il numero di
crediti necessari al conseguimento del titolo.
   2.  Lo  studente  si considera ripetente nei casi in cui non abbia
ottenuto  i  crediti previsti dall'ordinamento didattico del corso di
studio.
   3.  Lo  studente  ha facolta' di sospendere gli studi per l'intero
anno  accademico  nel  caso  di  servizio  militare, servizio civile,
maternita',  ricovero  ospedaliero superiore a tre mesi continuativi.
Lo  studente che chiede tale sospensione, si iscrive al medesimo anno
di  corso  al quale era iscritto prima della sospensione, non paga le
tasse  per il periodo di sospensione degli studi e non puo' sostenere
alcun tipo di prova di esame.

                               Art. 35
               Mobilita' internazionale degli studenti

   1.  Gli  studenti  di  qualsiasi  corso di studio possono svolgere
parte   dei   propri  studi  presso  universita'  estere  o  Istituti
equiparati,   nell'ambito   dei  programmi  europei  e/o  di  accordi
bilaterali che potranno prevedere anche il conseguimento di titoli di
studio congiunti.
   2.  La richiesta dello studente di svolgimento di parte dei propri
studi  all'estero, e' sottoposta alla autorizzazione del Consiglio di
Facolta'  che  delibera  in  merito  sulla  base  di criteri generali
precedentemente definiti ed inclusi nei propri regolamenti, oltre che
sulle modalita' di riconoscimento degli studi effettuati all'estero.
   3. Agli esami convalidati e' attribuita una valutazione in CFU.
   4.  Le esperienze didattiche acquisite all'estero per le quali non
e'  stata attribuita una valutazione in crediti, possono essere prese
in  considerazione  in  sede di esame finale per il conseguimento del
titolo di studio.

                               Art. 36
                      Didattica internazionale

   1.  I  titoli  accademici  conseguiti presso universita' straniere
possono  essere  riconosciuti  ai sensi della convenzione di Lisbona,
fatti  salvi  gli accordi internazionali e quelli stipulati a seguito
di convenzioni interuniversitarie.
   2.  Nella  certificazione della carriera scolastica dello studente
e'  fatta  menzione  delle attivita' formative compiute all'estero ed
eventualmente le relative modalita'.

                               Art. 37
          Trasferimento degli studenti presso altri Atenei

   1.  Lo  studente  puo'  ottenere  a richiesta in qualunque anno di
corso  il  trasferimento  ad  altro  Ateneo, con domanda inoltrata al
Rettore.

                               Art. 38
               Certificazioni e Supplemento al diploma

   1.   Gli   uffici   delle   segreterie   studenti  rilasciano,  le
certificazioni,  le  attestazioni,  le  copie,  gli estratti ed altri
documenti  relativi  alla  carriera scolastica degli studenti, previa
verifica  della  regolarita'  del  pagamento delle tasse e contributi
universitari.
   2. Ai sensi dell'art. 11, comma 8, del DM 3 novembre 1999, n. 509,
tutti  i titoli di studio relativi ai percorsi formativi universitari
sono  accompagnati  da  un  certificato  denominato  "Supplemento  al
diploma".
   3.  Il  supplemento  al  diploma  e'  predisposto  secondo modelli
conformi a quelli adottati dai paesi europei contenente ogni elemento
utile a definire le competenze acquisite dallo studente e relative al
suo percorso formativo.
   4.  Il certificato e' strutturato secondo modalita' proposte dalle
Facolta'   interessate  ed  approvato  dal  Senato  Accademico.  Esso
contiene  indicazioni  relative  al curriculum di studi seguito dallo
studente  ed  altre  eventuali  informazioni relative alle esperienze
maturate nel corso della preparazione della tesi di laurea.
   5.  Gli uffici delle segreterie studenti rilasciano certificazioni
relative  alla  carriera parziale documentata dello studente in corso
di   studi,   secondo   le  medesime  modalita'  indicate  nei  commi
precedenti,  previo  riconoscimento degli esami fino allora sostenuti
con esito positivo e dei crediti ad essi corrispondenti.

                              TITOLO V

                         DISPOSIZIONI FINALI

                               Art. 39
            Modifiche del regolamento didattico d'Ateneo

   1.  Le  modifiche  al presente regolamento didattico d'Ateneo sono
deliberate  dal  Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione
ed emanate con decreto rettorale, secondo le procedure previste dalle
leggi in vigore.
   2.  Le modifiche di cui al comma precedente entrano in vigore alla
data indicata nel decreto di cui al comma stesso.

                               Art. 40
                        Rinvio ad altre norme

   1.  Per  tutto  quanto  non  previsto  dal presente regolamento si
applicano  l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive  modificazioni  e  integrazioni, il decreto ministeriale 3
novembre 1999 n. 509, e lo Statuto.