(all. 2 - art. 1)
                                                           Allegato B

INTEGRAZIONI  ALLE  MISURE  DI  SICUREZZA  INDICATE  NELL'ALLEGATO AL
                 DECRETO MINISTERIALE 9 APRILE 1994.

                              Titolo I
2. Campo di applicazione.
    1  - Il punto 2, relativamente alle attivita' esistenti, e' cosi'
integrato:   «Nelle   attivita'   ricettive   esistenti,  oggetto  di
ampliamenti  che  comportano  un  aumento  della capacita' ricettiva,
qualora  il  sistema  di  vie  di esodo esistente sia compatibile con
l'incremento  di affollamento e con il nuovo assetto planovolumetrico
dell'attivita', puo' essere applicato il Titolo II - Parte II.».
                        Titolo II - Parte II
2. Ubicazione.
    1  -  Il  punto  18,  con  riferimento  al  punto  5.1,  e' cosi'
integrato:  «E' consentito il mantenimento delle attivita' in edifici
o  locali  contigui  a  vani ascensori di cui al punto 95 del decreto
ministeriale  16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile
1982).».
19. Caratteristiche costruttive.
    1  -  Il punto 19.2, con riferimento al punto 6.2, lettera b), e'
cosi' integrato: «nei predetti ambienti e' consentito il mantenimento
in  opera di pavimenti lignei non classificati ai fini della reazione
al  fuoco  in  presenza  di  impianti  di spegnimento automatico o di
sistemi  di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione
degli incendi.
    E'  consentito inoltre mantenere in opera rivestimenti lignei non
classificati,   installati   anche   non   in   aderenza  a  supporto
incombustibile,  fino  ad  un massimo del 25% della superficie totale
(pavimenti  +  pareti  + soffitti) a condizione che sia installato un
impianto   di   rivelazione   e  di  segnalazione  d'incendio  esteso
all'intera  attivita'  e  che  sia  presente  un  servizio interno di
sicurezza  permanentemente  presente nell'arco delle ventiquattro ore
costituito da un congruo numero di addetti che consenta di promuovere
un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo.
    Gli  addetti,  che  non possono essere in numero inferiore a due,
devono  avere  conseguito  l'attestato  di  idoneita'  tecnica di cui
all'art.  3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso
di tipo C di cui all'allegato IX del decreto 10 marzo 1998.
    La  preparazione  di  tali  addetti,  ivi  compreso  l'uso  delle
attrezzature  di spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da
parte  dei  comandi  provinciali  dei  vigili  del  fuoco  secondo le
modalita' di cui alla predetta legge 28 novembre 1996, n. 609.»
    2  -  Il  punto  19.3,  capoverso  1,  e'  cosi'  integrato:  «E'
consentito che il compartimento abbia una superficie superiore a 4000
m2 e fino ad 8000 m2 con l'ulteriore condizione che sia installato un
impianto   di   spegnimento   automatico   esteso   al  compartimento
interessato.».
20. Misure per l'evacuazione in caso di incendio.
    1  -  Il  punto  20.1,  con  riferimento  al  punto  7.1 e' cosi'
integrato:  «Limitatamente  ai  locali  adibiti  a  sala  da pranzo e
colazione   sono   consentiti  valori  di  densita'  di  affollamento
inferiori  a  quelli  previsti al precedente capoverso, risultanti da
apposita dichiarazione del titolare dell'attivita', tenendo conto dei
reali  posti  a  sedere, a condizione che l'esercizio di detti locali
rientri nelle responsabilita' dello stesso titolare».
    2   -   Il   punto   20.2   e'  cosi'  integrato:  «Sono  ammessi
restringimenti   puntuali   purche'   la   larghezza   minima  netta,
comprensiva   delle  tolleranze,  sia  non  inferiore  a  0.80  m,  a
condizione  che  lungo  le  vie  di  uscita  siano  presenti soltanto
materiali   di   classe   0  ad  eccezione  di  eventuali  corsie  di
camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco».
    3  -  Il  punto  20.4.1,  capoverso  3,  e'  cosi' integrato: «Il
percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni camera e da
ogni punto dei locali comuni, puo' essere incrementato di ulteriori 5
m, ad esclusione dei corridoi ciechi, a condizione che:
      tutti i materiali installati in tali percorsi siano di classe 0
di   reazione   al   fuoco,  ad  eccezione  di  eventuali  corsie  di
camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco;
      le   porte  delle  camere  aventi  accesso  su  tali  percorsi,
possiedano  caratteristiche  RE  30  e siano dotate di dispositivo di
autochiusura».
    4   -   Il   punto  20.4.1,  capoverso  4,  e'  cosi'  integrato:
«Limitatamente ai corridoi ciechi e' consentita una lunghezza massima
di  30  metri  con  l'ulteriore  condizione che il carico di incendio
delle camere che si affacciano su tali corridoi non superi 20 kg/m2».
    5  -  Il  punto  20.4.2,  capoverso  2,  e'  cosi' integrato: «E'
consentito  che  la  lunghezza massima dei corridoi che adducono alla
scala  sia  di  30  m  con  l'ulteriore  condizione  che il carico di
incendio  delle  camere che si affacciano su tali corridoi non superi
20 kg/m2».
    6  -  Il  punto  20.4.2,  capoverso  4,  e'  cosi' integrato: «E'
consentito  non  realizzare  le  scale  di tipo protetto in edifici a
quattro  piani  fuori terra con l'adozione di uno dei seguenti gruppi
di misure:
      a) realizzazione  delle  scale e dei corridoi che adducono alle
scale con materiali di classe 0 di reazione al fuoco, ad eccezione di
eventuali  corsie  di  camminamento  centrale  ammesse in classe 1 di
reazione  al  fuoco,  ed  installazione  di  porte  almeno  RE  15  a
protezione  delle  camere;  installazione  nelle  camere di coperte e
copriletto  di  classe  1  di reazione al fuoco e di guanciali, sedie
imbottite,  poltrone,  poltrone letto, divani, divani letto e sommier
di classe 1IM;
      b) realizzazione  delle  scale e dei corridoi che adducono alle
scale  con  materiali  di classe 0 di reazione al fuoco, eliminazione
completa  dalle  scale  stesse  e  corridoi  di  ogni altro materiale
combustibile,  ad  eccezione  di  eventuali  corsie  di  camminamento
centrale,  ammesse in classe 1 di reazione al fuoco; installazione di
porte almeno RE 15 a protezione delle camere».
    7 - Dopo il punto 20.4.2 e' inserito il seguente punto: «20.4.3 -
Atrio  di  ingresso. Nel caso in cui le scale immettano nell'atrio di
ingresso,  quest'ultimo  costituisce  parte  del  percorso di esodo e
pertanto devono essere rispettate le seguenti disposizioni:
      i  materiali  installati  nell'atrio  devono  essere conformi a
quanto  previsto  al  punto  6.2,  lettera  a)  ossia:  «di classe di
reazione  al fuoco non superiore a 1 in ragione del 50% massimo della
loro  superficie  totale  (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni
orizzontali  delle  scale);  per  le  restanti  parti  devono  essere
impiegati  materiali  non  combustibili». In tale ambiente non devono
essere installate apparecchiature da cui possano derivare pericoli di
incendio; qualora nell'atrio sia prevista una zona bar, e' consentita
l'installazione di macchina per caffe' di tipo elettrico;
      nel  caso in cui e' consentito che le scale siano non protette,
la  lunghezza  del  percorso  totale a partire dal piano piu' elevato
fino  all'uscita  sull'esterno, e quindi comprensiva anche del tratto
interessante  l'atrio, dovra' essere non superiore a quanto stabilito
all'ultimo capoverso del punto 20.4.2;
      nel  caso  in  cui le scale siano di tipo protetto e lo sbarco,
anche  privo  di  serramento,  avvenga  nell'atrio  di  ingresso,  il
percorso  dallo  sbarco  fino  all'uscita all'esterno deve essere non
superiore  a  15  metri  e  l'atrio  deve  essere separato dai locali
adiacenti  con strutture REI 30 e porte di comunicazione RE 30 dotate
di dispositivo di autochiusura. La lunghezza del percorso puo' essere
incrementata fino ad un massimo di 25 m alla ulteriore condizione che
tutti  i  materiali  installati nell'atrio siano incombustibili e che
l'atrio  ed i locali adiacenti con esso comunicanti siano protetti da
un impianto automatico di rivelazione e segnalazione d'incendio.
    8  -  Il  punto  20.5,  capoverso  1, riga 8, e' cosi' integrato:
«ovvero  abbia altezza antincendio non superiore a 32 m, a condizione
che  in  tutta  l'attivita'  i  materiali  di  rivestimento  e quelli
suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce siano di classe 1
di  reazione  al  fuoco  ed  i  mobili imbottiti e materassi siano di
classe 1IM di reazione al fuoco».
    9  - Il punto 20.5, capoverso 1, riga 14, e' cosi' integrato: «E'
ammessa la permanenza di ambienti di ricevimento in comunicazione con
le parti comuni dell'edificio a condizione che:
      detto ambiente sia permanentemente presidiato;
      il carico di incendio sia inferiore a 10 kg/m2;
      la superficie sia inferiore a 20 m2;
      non siano presenti sostanze infiammabili».
    10  - Il punto 20.5, capoverso 2, riga 5, e' cosi' integrato: «e'
consentito  che  il  percorso  massimo  dalla porta delle camere alle
scale dell'edificio non superi i 30 m e che i corridoi ciechi abbiano
una  lunghezza massima non superiore a 20 m, a condizione che lungo i
percorsi  d'esodo i materiali installati su solai, pareti e pavimenti
siano  di  classe  0 di reazione al fuoco e che le porte delle camere
abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno RE 30».
    11  - Il punto 20.5, capoverso 2, riga 9, e' cosi' integrato: «e'
consentito che l'attivita' ricettiva sia distribuita in compartimenti
aventi  superficie  non superiore a 350 m2 ed il percorso massimo per
raggiungere  la  scala dalla porta di ogni camera non sia superiore a
20  m  a  condizione  che  lungo i percorsi i materiali installati su
solai,  pareti  e  pavimenti siano di classe 0 di reazione al fuoco e
che  le  porte  delle camere abbiano caratteristiche di resistenza al
fuoco almeno RE 30.».
21. Altre disposizioni.
    1  -  Il  punto  21.1,  con  riferimento al punto 8.1.1, e' cosi'
integrato:   «E'  consentito  prescindere  dalle  caratteristiche  di
resistenza  al  fuoco  e di ventilazione quando il carico di incendio
non superi 20 kg/m2 e la superficie in pianta non superi i 5 m2».
    2  -  Il  punto  21.1,  con  riferimento al punto 8.1.2, e' cosi'
integrato:  «Per  locali  fino  a  100  m2  e' consentito limitare la
ventilazione  ad  1/100  della  superficie  in pianta, anche mediante
camini  o  condotte,  ed  adottare  strutture  di  compartimentazione
congrue  con  il carico di incendio, che non deve comunque superare i
60 kg/m2, a condizione che l'impianto di rivelazione sia integrato da
un  servizio  interno di sicurezza permanentemente presente nell'arco
delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero di addetti che
consenta  di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di
assistenza  all'esodo.  Gli addetti, che non possono essere in numero
inferiore  a  due,  devono  avere conseguito l'attestato di idoneita'
tecnica  di  cui  all'art.  3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a
seguito  del  corso  di  tipo C di cui all'allegato IX del decreto 10
marzo 1998.
    La  preparazione  di  tali  addetti,  ivi  compreso  l'uso  delle
attrezzature  di spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da
parte  dei  comandi  provinciali  dei  vigili  del  fuoco  secondo le
modalita'  di  cui alla predetta legge 28 novembre 1996, n. 609. Tale
servizio,  per  locali  superiori  a 50 m2, deve avere a disposizione
almeno  un naspo con idonee caratteristiche nelle immediate adiacenze
del locale.
    In  alternativa  alla  presenza del servizio interno di sicurezza
deve  essere  installato  un  impianto  di  spegnimento  automatico a
protezione del locale.».
    3  -  Il  punto  21.1,  con riferimento al punto 11.3.2, e' cosi'
integrato:  «E' consentito per le attivita' con capienza compresa fra
101 e 200 posti letto e con altezza antincendio non superiore a 32 m,
l'installazione  di  naspi  con  le caratteristiche indicate al punto
11.3.1,  in  grado  di  raggiungere  con  il  getto  l'intera area da
proteggere e con le seguenti ulteriori condizioni:
      sia  garantito il funzionamento contemporaneo dei 4 naspi posti
in posizione idraulicamente piu' sfavorevole;
      l'attivita' sia accessibile ai mezzi di soccorso dei vigili del
fuoco;
      sia  installato  un  idrante  DN  70,  con  le  caratteristiche
previste  al  punto 11.3.3, per il rifornimento dei mezzi di soccorso
dei vigili del fuoco qualora non esista nel raggio di 100 m un'idonea
fonte di approvvigionamento per i suddetti mezzi.
      Qualora  l'altezza  antincendio sia compresa fra 24 e 32 m deve
essere  altresi' installata una rete idrica antincendio con almeno un
attacco DN 45 per ogni piano collegata ad un attacco esterno DN 70 in
posizione  accessibile  per  l'alimentazione  attraverso  i  mezzi di
soccorso dei vigili del fuoco».