(Annesso Protocollo-art. 13)
                              Art. 13. 
 
  Le  Autorita'  italiane  e  belghe   si   scambieranno   tutte   le
informazioni utili concernenti i lavoratori rimpatrianti, secondo  le
modalita' che  verranno  fissate  dalla  Commissione  italo-belga  di
Bruxelles.