Art. 2. Secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del Protocollo 23 giugno 1946 le Autorita' italiane avvieranno al centro di Milano, ove avra' luogo la visita di controllo dei medici belgi, i lavoratori reclutati. Le Autorita' italiane metteranno a disposizione dello Autorita' belghe i locali ed il materiale necessario perche' il controllo previsto sia effettuato nelle migliori condizioni. Gli operai si presenteranno al centro di controllo di Milano forniti di una scheda medica il cui testo sara' fissato dalla Commissione tecnica di Roma prevista dal precedente articolo 1.