(Annesso Protocollo-art. 5)
                               Art. 5. 
 
  In applicazione dell'articolo 9 del contratto di  lavoro  per  cio'
che concerne i "phalansteres" delle aziende carbonifere  si  conviene
quanto segue: 
    1) i dormitori saranno  convenientemente  riscaldati  secondo  la
stagione; 
    2) ogni lavoratore disporra'  di  un  armadio  che  possa  essere
chiuso, di letto a rete metallica munito di materassi non di  paglia,
coperte nel numero  sufficiente  e  biancheria  da  letto  che  sara'
cambiata due volte al mese; 
    3) salvo il caso di espresso  desiderio  dei  lavoratori  saranno
evitati i letti sovrapposti.