(Annesso Protocollo-art. 7)
                               Art. 7. 
 
  Ogni opportuna misura sara' presa  per  adattare  gradualmente  gli
operai ai lavori loro affidati, e ogni indicazione utile verra'  data
ai lavoratori per cio' che concerne le modalita' di  misurazione  dei
lavori a cottimo, del pagamento  dei  salari  e  della  presentazione
degli eventuali reclami.