(Annesso Protocollo-art. 8)
                               Art. 8. 
 
  Le imprese carbonifere  cureranno  che  i  "reglementa  d'ateliers"
tradotti in italiano siano affissi accanto ai testi originali. 
  Le stesse imprese faranno in modo che interpreti scelti per  quanto
possibile fra i lavoratori italiani  al  lavoro  siano  designati  in
numero sufficiente in ogni societa'.