(Annesso Protocollo-art. 9)
                               Art. 9. 
 
  Le Autorita' belghe competenti prenderanno le misure necessarie per
assicurare l'assistenza medico-farmaceutica  ai  lavoratori  italiani
dal momento del loro arrivo in Belgio fino  al  momento  in  cui  gli
stessi incominceranno a beneficiare dell'assistenza sociale. 
  L'operaio avra'  l'obbligo  di  iscriversi  nel  piu'  breve  tempo
possibile ad una Mutua riconosciuta di propria scelta.