(all. 2 - art. 1)
                                                           Allegato 2

II - CRITERI  DI RIPARTIZIONE DEI FONDI ALLE REGIONI E DOCUMENTAZIONE
DELLE ATTIVITA' E MODALITA' DELLA RILEVAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE.

    a) Lo  stanziamento  dei  fondi di cui all'art. 2, comma 1, della
legge 28 agosto 1997, n. 284, e' ripartito ogni anno tra le regioni e
le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  in  proporzione  alla
popolazione  residente,  nella misura del 90% e, per il rimanente 10%
in  proporzione  del  numero  totale dei ciechi civili - riconosciuti
tali  dalle  Commissioni  di  accertamento dell'invalidita' civile ai
sensi  della  legge 15 ottobre 1990, n. 295, ufficialmente censiti in
ciascuna  regione  e  provincia  autonoma  in  quanto  percettori  di
indennita' per cecita' totale o parziale.
    b) L'erogazione  del  contributo  spettante  a ciascuna regione e
provincia  autonoma  e' comunque subordinato alla presentazione degli
elementi  informativi  sulle  attivita'  svolte,  che  devono  essere
forniti  entro  il  30 giugno  di ciascun anno, ai sensi dell'art. 2,
comma 6.
    c) Le  modalita'  di  rilevazione  delle  attivita'  di cui sopra
devono  essere forniti tramite le schede di rilevazione allegate, che
costituiscono  parte  integrante  del  presente  accordo, che saranno
oggetto di revisione periodica per ottimizzare la rilevazione.

                            Allegato 2.1
         ---->  Vedere immagini da pag. 40 a pag. 45  <----