Allegato 2 II - CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI FONDI ALLE REGIONI E DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' E MODALITA' DELLA RILEVAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE. a) Lo stanziamento dei fondi di cui all'art. 2, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n. 284, e' ripartito ogni anno tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in proporzione alla popolazione residente, nella misura del 90% e, per il rimanente 10% in proporzione del numero totale dei ciechi civili - riconosciuti tali dalle Commissioni di accertamento dell'invalidita' civile ai sensi della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ufficialmente censiti in ciascuna regione e provincia autonoma in quanto percettori di indennita' per cecita' totale o parziale. b) L'erogazione del contributo spettante a ciascuna regione e provincia autonoma e' comunque subordinato alla presentazione degli elementi informativi sulle attivita' svolte, che devono essere forniti entro il 30 giugno di ciascun anno, ai sensi dell'art. 2, comma 6. c) Le modalita' di rilevazione delle attivita' di cui sopra devono essere forniti tramite le schede di rilevazione allegate, che costituiscono parte integrante del presente accordo, che saranno oggetto di revisione periodica per ottimizzare la rilevazione. Allegato 2.1 ----> Vedere immagini da pag. 40 a pag. 45 <----